N. 11438/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13717/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13717 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Bortone, con domicilio eletto presso lo stesso avv. [#OMISSIS#] Bortone in Roma, Via della [#OMISSIS#], 35;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del D.M. n. 526 del 2014 (sulla formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni dell’AFAM), nella parte in cui (art. 2, commi 1 e 2) fosse interpretato nel senso di limitare l’inserimento nelle graduatorie di cui all’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013 soltanto a coloro che hanno prestato attività di insegnamento per almeno tre anni accademici, pretendendo che il requisito maturi avendo espletato attività di insegnamento per almeno gg. 180 concentrati in ciascun anno accademico, invece di prevedere che il numero di giorni necessari a raggiungere il requisito dei tre anni accademici di insegnamento (pari a n. 540 giorni) possa maturare in un numero diverso di anni accademici cronologicamente intesi, anche inferiore ovvero superiore a tre;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente attinente alla graduatoria nazionale per il settore disciplinare COCM / 01 – Diritto e Legislazione dello spettacolo;
nonché con atto per motivi aggiunti:
– del provvedimento di esclusione dalla graduatoria adottato dal MIUR – D.G. per la programmazione, il coordinamento ed il finanziamento delle Istituzioni AFAM – prot. n. 8331 del 28.10.2014 che ha escluso il ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie ex D.M. n. 526 del 2014;
– nei limiti dell’interesse, della graduatoria nazionale definitiva per il settore disciplinare COCM/01 approvata dal MIUR con D.D. n. 3373 del 28.10.2014 per non avere inserito il ricorrente;
nonché, con secondo atto per motivi aggiunti,
– del D.D. MIUR – D.G. per la programmazione, il coordinamento ed il finanziamento delle Istituzioni AFAM – n. 4137 del 28.11.2014, contenente alcune rettifiche alle graduatorie nazionali definitive approvate con il citato D.D. n. 3373 del 28.11.2014, che conferma l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per il settore disciplinare COCM / 01 – Diritto e Legislazione dello spettacolo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], docente precario del reparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), settore disciplinare COCM / 01 (Diritto e legislazione dello spettacolo), che ha insegnato negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 presso il Conservatorio S. [#OMISSIS#] a Majella di Napoli, con ricorso ritualmente notificato e depositato entro il termine di [#OMISSIS#], impugnava il D.M. n. 526 del 2014 nella parte in cui (art. 2, commi 1 e 2), secondo l’interpretazione ministeriale (palesatasi in particolare nel successivo provvedimento di esclusione prot. n. 8331 del 28.10.2014, impugnato con motivi aggiunti), imponendo tra i requisiti per l’inserimento nelle graduatorie di cui all’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013 l’avere prestato attività di insegnamento per “almeno tre anni accademici”, comporta che il requisito maturi (per i contratti a tempo determinato), soltanto ove l’interessato abbia espletato attività di insegnamento per almeno gg. 180 concentrati in ciascuno dei tre anni accademici, non essendo invece ammesso che il numero di giorni necessari a raggiungere il requisito dei tre anni accademici di insegnamento (pari a n. 540 giorni) possa maturare in un numero diverso di anni accademici cronologicamente intesi, anche inferiore ovvero superiore a tre.Al riguardo il ricorrente deduce, con unico motivo, l’illegittimità della disposizione ministeriale (art. 2, comma 2, D.M. cit.) per violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, D.L. 104 del 2013 (conv. nella Legge 128 del 2013), della legge n. 128 dell’8.11.2013, nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e illogicità manifesta.
Il ricorrente afferma di avere insegnato presso il Conservatorio di S. [#OMISSIS#] a Majella (Napoli) per gg. 343 nell’a.a. 2012-2013 e per gg. 242 nell’a.a. 2013 – 2014 (vedi doc. 2 ric.), così raggiungendo un numero di giorni complessivamente superiore ai 540, corrispondenti a tre anni accademici secondo il criterio di cui all’art. 2, comma 2, D.M. 526 che qui si trascrive: “2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
Pertanto, secondo l’equazione del ricorrente, se un anno accademico è pari a gg. 180, tre anni accademici (requisito richiesto dall’art. 19, comma 2, del D.L. n. 104 del 2013) saranno uguali a gg. 540 (e cioè 180 x 3).
L’interessato, in punto di diritto, deduce:
– che l’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013 fissa come requisito per l’inserimento nelle graduatorie nazionali utili ai fini dell’attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle istituzioni AFAM (accanto alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni in oggetto ed al necessario superamento di un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto), l’aver maturato “almeno tre anni accademici di insegnamento” presso le medesime istituzioni;
– la disposizione di legge non fornisce alcuna indicazione su come sia definibile l’anno accademico;
– un’interpretazione logica della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 526/2014 (che alla disposizione legislativa ha dato attuazione) induce a ritenere che i complessivi 540 giorni di servizio (180 gironi per 3), necessari a maturare i tre anni accademici prescritti per l’accesso alla graduatoria, possano essere svolti nell’intera carriera accademica del docente, poiché una diversa interpretazione, oltre a non essere suffragata da un’esplicita previsione normativa, sarebbe del tutto illogica in quanto escluderebbe dal novero dei soggetti legittimati all’inserimento in graduatoria docenti che hanno maturato una complessiva esperienza di insegnamento, computata in numero di giorni, complessivamente ben superiore rispetto a quella vantata da altri soggetti, “favoriti” soltanto perché possono vantare una esperienze di “soli” n. 540 giorni ma concentrata in tre anni accademici.
2. Il MIUR si è costituito con comparsa formale.
3. Con atto del 28 ottobre 2014 – prot. n 8331 (doc. 3 mot. agg.) l’interessato è stato definitivamente escluso dalle graduatorie nazionali in esame, per “carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del D.Lgs. n. 297 del 1994 ….o altra tipologia di contratto (art. 2, comma 1,2 e 3): assenza dei prescritti 180 giorni d’insegnamento per anno accademico, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.M. n. 526/2014” .
Inoltre con D.D. MIUR n. 3373 del 28.10.2014 (doc. 4 ric.) sono state approvate le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013, nelle quali, con specifico riferimento al settore disciplinare di suo interesse, il nominativo del ricorrente non risulta inserito.
Il ricorrente ha pertanto impugnato con motivi aggiunti (atto consegnato per la notifica all’U.G. in data 11.11.2014) entrambi gli atti menzionati censurando la suddetta esclusione per illegittimità derivata connessa ai medesimi vizi dedotti con il ricorso introduttivo avverso il D.M. n. 526 del 2014 a cui gli atti “de quibus” danno applicazione.
4. Successivamente, con atto notificato in data 23.12.2014 e depositato il 13.1.2015, il Sig. [#OMISSIS#] ha proposto “secondi motivi aggiunti” avverso il D.D. MIUR – D.G. per la programmazione, il coordinamento ed il finanziamento delle Istituzioni AFAM – n. 4137 del 28.11.2014 (contenente alcune rettifiche alle graduatorie nazionali definitive approvate con il citato D.D. n. 3373 del 28.11.2014) che, per quanto di interesse in questa sede, assume [#OMISSIS#] meramente confermativa in merito all’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per il settore disciplinare COCM / 01 – Diritto e Legislazione dello spettacolo.
5. Con ordinanza n. 250 del 19.1.2015 il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati da individuarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale per il settore disciplinare “COCM 01 – Diritto e legislazione dello spettacolo”.
6. Nell’udienza pubblica del 17 giugno 2015 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
7. Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti proposti (primi e secondi) sono destituiti di fondamento e vanno pertanto respinti.
Preliminarmente è necessario evidenziare che, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni del sistema AFAM (di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508, v. in part. art. 2) è richiesto, ex art. 19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n. 128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto, l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Del pari nel cennato D.M. n. 526 del 2014, l’art. 2, comma 1, riproduce il triplice requisito richiesto “ex lege”, precisando che, ai fini del possesso del requisito dei tre anni accademici di insegnamento, “si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma”.
Rileva il Collegio che il riferimento della norma primaria (art. 19, comma 2, D.L. 104 del 2013) agli “almeno tre anni accademici” imponeva al Ministero, titolare del potere di normazione secondaria in materia, di intervenire nella quantificazione del rapporto anno accademico/giorni (ovvero, per i co.co.co., anno accademico/ore), considerato che l’insegnamento da parte dei docenti precari nell’ambito del sistema AFAM viene inevitabilmente impartito sulla base di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato oppure di contratti di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero in base a contratti di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale ai precedenti assimilabili (con predeterminazione in ore o giorni o mesi dell’impegno lavorativo assunto).
In secondo luogo non si può prescindere dalla scelta (discrezionale) compiuta a livello legislativo di aver voluto considerare l’“anno accademico” (e non direttamente le ore o i giorni di servizio complessivamente espletati alla data di emanazione del D.M.) quale unità di misura della pregressa esperienza lavorativa (“almeno tre anni accademici”, come previsto dall’art. 19, comma 2, D.L. n. 014 del 2013), rilevante per l’integrazione del requisito in discorso. L’anno accademico designa, invero, un concetto ben preciso nell’ambito dell’ordinamento universitario ed accademico ed è inteso come periodo decorrente dal 1 ottobre al 30 settembre del successivo anno solare, nel corso del quale vengono calendarizzate dall’Ateneo le attività didattiche (inizio e fine delle lezioni, sessioni di esame ecc.).
La scelta di questa unità di tempo deve avere necessariamente un significato ed una funzione, se si pensa che in altri contesti la scelta legislativa è stata diversa ed ha considerato (non il numero di anni accademici ma) il coacervo delle ore di insegnamento espletate dal docente al servizio delle AFAM: ci si riferisce in particolare alle precedenti graduatorie (analoghe a quelle odierne) per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nel settore AFAM come disciplinate dall’art. 2- bis del D.L. 07/04/2004, n. 97 (pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 – Gazz. Uff. 5 giugno 2004, n. 130), a mente del quale “1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
In quel contesto era imposto dalla disciplina di rango primario che l’accertamento del requisito si basasse sul calcolo, in termini assoluti, delle ore di insegnamento cumulate dal docente.
Non così nell’assetto odierno sancito dall’art. 19, comma 2, D.L. 104/2013 che, come si è visto, pretende ai fini dell’inserimento nelle attuali graduatorie nazionali che il docente abbia prestato servizio presso una (o più) delle istituzioni AFAM per almeno tre anni accademici.
La “ratio” di questo diverso modo di definire il requisito dell’esperienza didattica specifica (espressa in anni accademici e non in ore o giorni) può ravvisarsi proprio nella esigenza che gli insegnamenti impartiti si siano concentrati per un numero di giorni rilevante (180) all’interno del singolo anno accademico cronologicamente inteso e che non siano considerati invece i giorni (o le ore) di insegnamento accumulatesi in termini assoluti se “spalmate” per un numero eccessivo di anni.
Nel contempo si richiede che i periodi di insegnamento si siano svolti, quanto meno, in tre diversi anni accademici.
In altri termini il legislatore, facendo riferimento al triennio accademico, ha voluto considerare il tempo dedicato dal singolo docente all’esperienza didattica non in termini assoluti ma in funzione della sua continuità e concentrazione all’interno del singolo anno accademico fissando, al contempo, il limite minimo dei tre anni accademici.
Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nell’unico motivo di ricorso (e nelle censure successivamente articolate nei motivi aggiunti che reiterano le medesime censure con riguardo ai successivi atti della medesima sequenza procedimentale), la previsione di cui all’art. 2, comma 2, D.M. 526 del 2014 (“…si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con contratto a tempo indeterminato….”) è del tutto conforme al testo ed alla “ratio” ispiratrice dell’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013.
L’argomentazione del ricorrente avrebbe potuto trovare adesione soltanto ove in effetti la norma primaria avesse fissato il requisito in giorni (n. 540) ed in termini assoluti. Ma così non è stato, stante la precisa (e non indifferente) scelta legislativa di quantificare il pregresso insegnamento in anni accademici.
Incidentalmente si può osservare che nella quantificazione dei giorni (180) corrispondenti ad un singolo anno accademico (determinazione, questa, discrezionale nel “quantum” in assenza di una norma di legge contenente un criterio di corrispondenza tra diverse unità di tempo) la disposizione ministeriale si palesa come ispirata ad un indubbio “favor partecipationis” avendo preteso un numero di giorni certamente molto inferiore a quello di cui si compone l’anno accademico, anche se decurtato delle festività e dei periodi di sospensione estiva.
8. Per tutto quanto precede il ricorso non appare fondato. Del pari da respingere sono le censure successivamente articolate con i primi ed i secondi motivi aggiunti proposti, nei quali vengono impugnati per illegittimità derivata gli atti ministeriali successivi al D.M. 526 del 2014 (provvedimento di esclusione, approvazione delle graduatorie, rettifica di esse) sulla base dei medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo.
9. Le spese possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda, della novità della questione trattata e dell’assenza di effettiva attività difensiva da parte del MIUR che si è limitato ad una costituzione soltanto formale .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge al pari dei motivi aggiunti proposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)