TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 ottobre 2015, n. 11527

Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento – Accademie belle arti

Data Documento: 2015-10-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’art. 2, D.M. 30 giugno 2014, n. 526 è fatto richiamo agli artt. 1 e 2, legge 21 dicembre 1999, n. 508, ove sono comprese le Accademie di Belle Arti le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue, pertanto, anche per i piani formativi e le procedure di assunzione. Il suddetto art. 2, quindi, va inteso nel senso che risultano utili, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, anche gli anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.

Contenuto sentenza

N. 11527/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13630/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13630 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Neri, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Cosseria, 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Accademia di Belle Arti di Frosinone, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nella graduatoria nazionale utile per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato per il settore ABA V05 “pittura”, non considerava utile il servizio prestato in Accademie storiche legalmente riconosciute, ma solo quello svolto in Accademie statali,
della predetta graduatoria e del provvedimento di esclusione dalla stessa, impugnati con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Neri, prestato servizio presso l’Accademia di Belle Arti di [#OMISSIS#], con contratto di lavoro a tempo determinato, dall’anno accademico 2001-2002 all’attualità, inoltrata istanza per l’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato per il settore ABA V05 “pittura” I fascia, impugnava l’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie, non considerava utile il servizio prestato in Accademie storiche legalmente riconosciute, quale quella suindicata, ma solo quello svolto in Accademie statali.
Il ricorrente deduceva la violazione della Legge n.508 del 1999, del D.L. n.97 del 2004 (conv. in Legge n.143 del 2004), della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 97 Cost., del D.Lgs. n.82 del 2005 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
L’interessato, premessa la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia, ha fatto in particolare presente che le Accademie di Belle Arti sono equiparate a quelle statali; che l’istante non era stato coinvolto nella procedura prevista nel predetto D.M. n.526 del 2014; che i piani formativi, i titoli e le procedure di assunzione delle Accademie di Belle Arti sono rispettivamente analoghi, equipollenti e ancora analoghe a quelli delle Accademie Statali; che in caso di ambiguità della clausola del bando doveva essere applicato il principio del favor partecipationis; che era inoltre da censurare la modalità telematica di invio della domanda, laddove non veniva consentito di indicare i titoli; che risultava discriminatoria e lesiva del diritto al lavoro la disposizione che di fatto escludeva chi aveva prestato servizio nelle Accademie di Belle Arti.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio, deducendo in [#OMISSIS#] l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa e nel merito l’infondatezza della medesima, chiedendone la reiezione.
Seguiva in data 28 ottobre 2014 (con rettifica del 28 novembre 2014) la graduatoria definitiva ed il provvedimento di esclusione dell’interessato dalla stessa per aver prestato servizio in Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Il ricorrente impugnava con motivi aggiunti le suddette determinazioni, censurandole per violazione della Legge n.508 del 1999, del D.L. n.97 del 2004 (conv. in Legge n.143 del 2004), della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4, comma 2, 97 Cost., dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, arbitrarietà, dello sviamento, dell’ingiustizia manifesta.
L’interessato nello specifico ha sostenuto che le Accademie di Belle Arti sono equiparate alle Accademie Statali e costituiscono con queste il sistema di alta formazione, ribadendo quanto già affermato in sede di ricorso introduttivo in materia di piani formativi, titoli e procedure di assunzione, sul suo mancato coinvolgimento nella procedura in esame, sul principio del favor partecipationis, sulla modalità telematica di invio della domanda, sulla lesione del diritto al lavoro.
Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.1720 del 2015 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in argomento.
Il ricorrente dava successivo riscontro alla misura giudiziale.
Nell’udienza del 17 giugno 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo estromessa dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, risultando estranea alla presente controversia, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone.
Il Collegio inoltre, in riferimento al ricorso introduttivo, esamina l’eccezione di [#OMISSIS#] di irricevibilità del gravame per tardività, sollevata dal Soggetto pubblico: la stessa è da respingere, perché destituita di fondamento, assumendo semmai lesività la disposizione contestata, di cui all’art.2 del D.M. n.526 del 2014, nel momento di sua concreta applicazione, ovvero con l’emissione della cennata graduatoria e del provvedimento di esclusione dalla medesima.
Nel merito il ricorso introduttivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’art.2 del D.M. n.526 del 2014 è fatto richiamo, per le Istituzioni in esame, agli artt.1, 2 della Legge n.508 del 1999 ove sono comprese le Accademie di Belle Arti, le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi accademici di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge quindi tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue pertanto anche per i piani formativi e le procedure di assunzione (cfr. TAR Lazio, III bis, n.833 del 2014, Cons. Stato, VI, n.389 del 2013 e n.1673 del 2011).
L’art.2 del D.M. n.526 del 2014 va dunque inteso nel senso che risultano utili anche gli anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Vanno del pari accolti, perché fondati, i motivi aggiunti.
Giova in proposito rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, risulta soddisfatto da parte del ricorrente il requisito per l’inserimento nella graduatoria de qua, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013) ed ex art.2, comma 1 del D.M. n.526 del 2014 nei sensi suindicati, avendo lo stesso insegnato presso le Istituzioni in argomento, tra cui vanno annoverate anche le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute (cfr. all.4 al ricorso).
Ne discende che l’interessato dovrà essere inserito nella cennata graduatoria, in presenza anche degli altri requisiti contemplati nella normativa summenzionata.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.13630/2014 indicato in epigrafe; accoglie i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 giugno e 1° luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)