Con sentenza n. 2499 del 26 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che il diniego di accreditamento di un corso da erogare in modalità interamente a distanza non si può fondare sulla base di una mera incompatibilità in astratto della modalità prescelta.
Secondo il Collegio, una determinazione di questo tipo introduce in via surrettizia un divieto di istituzione che non è ricavabile nemmeno dagli indirizzi ministeriali per la programmazione del sistema universitario nel triennio 2021-2023, di cui al decreto del 25 marzo 2021, n. 289.
Con questa motivazione, i Giudici di Palazzo Spada hanno riformato la sentenza di primo grado emessa dal TAR del Lazio che, al contrario, aveva ritenuto legittima la decisione del Ministero, osservando che il corso di studio “LM-12- Design – Design per la sostenibilità e l’innovazione sociale” di cui si era chiesto l’accreditamento, afferisce ad una classe di laurea che, per le sue caratteristiche strutturali, non permette l’erogazione della didattica in modalità prevalentemente a distanza.