Obbligo di astensione? Non scatta se il sodalizio professionale tra commissario e candidato non è connotato da stabilità

27 Marzo 2025

Con sentenza n. 2552 del 26 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha affermato che, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione, deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Secondo il Collegio, si deve escludere che un qualsivoglia pregresso rapporto tra commissario e candidato sia idoneo a configurare detto obbligo e che piuttosto lo stesso debba essere qualificato e presentare caratterizzati aspetti di continuità, stabilità, tali da rivelare una particolare prossimità tra candidato ed esaminatore.

In virtù di questo principio, i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello proposto avverso la sentenza con la quale il TAR del Lazio aveva annullato gli atti del concorso indetto per la chiamata di un professore di prima fascia, ritenendo non provato che il candidato vincitore della procedura avesse esercitato l’attività di avvocato nello studio legale del commissario.

Clicca qui per leggere la sentenza