Con sentenza n. 14403 del 21 luglio 2025, il TAR del Lazio ha sancito l’inammissibilità del ricorso collettivo proposto da due candidate avverso l’esito di una procedura valutativa di chiamata indetta da un ateneo romano per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, accogliendo l’eccezione del controinteressato.
Il Tribunale ha osservato, al riguardo, che, in coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa, il ricorso collettivo è ammesso solo ed esclusivamente allorché sia fornita la prova dell’identità della situazione sostanziale e processuale nonché dell’assenza di un conflitto di interesse tra le parti, anche solo potenziale.
Poiché i concorsi universitari sono procedure ad attitudine intrinsecamente competitiva, non si può escludere il conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le posizioni dei concorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso collettivo alla luce dell’interesse mediato e indiretto cui ogni singola ricorrente è portatrice e che accomuna, in un’ottica vicendevolmente incompatibile, due aspiranti vincitrici, soprattutto quando sia unico il posto messo a concorso.

