Per i professori e i ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, l’attività assistenziale e quella di ricerca sono inscindibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, comma 2, legge 4 novembre 2005, n. 230, sicché la sospensione dall’attività assistenziale (nel caso di specie, in via precauzionale in ragione della malattia sofferta dall’interessato) ha come necessaria conseguenza l’esenzione dalla attività di docenza.
Il giudizio del medico aziendale – volto alla verifica della sussistenza di una malattia tale da determinare la sospensione dalle attività di docenza e assistenziale, per ragioni precauzionali – si risolve nell’esercizio di pura discrezionalità tecnica e non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di elementi sintomatici di un giudizio formulato in maniera del tutto irrazionale o capace di rivelare aspetti di abnormità, perché reso in totale dissenso con quanto opinato e descritto da letteratura scientifica o medico legale.
TAR Sardegna, Cagliari, 30 settembre 2015, n. 1054
Sospensione dall’atttività assistenziale e di docenza
N. 01054/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Congiu, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Congiu in Cagliari, Vico II Merello n. 1;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, Po San Giovanni di Dio – Direzione Medica; Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. PG/2011/5279 del 28.3.2011, emesso dal Direttore Medico dei PP.OO., di allontanamento dal servizio, per il ricorrente, per un periodo di 6 mesi;
– del provvedimento prot. 104 del 4.4.2011, emesso dal Rettore dell’Università di Cagliari, di conferma al provvedimento del Direttore Medico;
– nonché avverso ogni ulteriore atto inerente, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
visto l’art. 22 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, professore ordinario titolare della cattedra di -OMISSIS- presso l’Università di Cagliari, di avere ricoperto per 15 anni l’incarico di direttore della clinica -OMISSIS- dell’Azienda ospedaliera di Cagliari – struttura complessa – con affidamento dell’attività di assistenza congiunta a quella di docenza e di ricerca.
Nell’anno 2007 contraeva la -OMISSIS-. Ha comunque diretto negli anni seguenti la clinica -OMISSIS- ed altri presidi di -OMISSIS- ad essa collegati in base a convenzioni esercitando le funzioni di docenza e assistenza.
Il 15 marzo 2011 il professor -OMISSIS- veniva sottoposto a controllo dal medico aziendale e, in base a quel giudizio, il direttore sanitario disponeva la sospensione dall’attività assistenziale e -OMISSIS- per un periodo di sei mesi. Il Rettore, quindi, lo esentava dal prestare attività di docenza e ricerca per sei mesi conformemente al giudizio espresso dal medico competente dell’Azienda Universitaria.
Avverso tali provvedimenti ha proposto ricorso il professor -OMISSIS- deducendo articolate censure e chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto a riprendere con effetto immediato il proprio incarico.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2011 la domanda cautelare veniva respinta.
Alla udienza pubblica dell’8 luglio 2015 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Una sintesi delle censure dedotte dal ricorrente è utile per la definizione della controversia.
Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti adottati per le seguenti ragioni:
1) il provvedimento di sospensione sarebbe fondato su un giudizio medico non corretto, immotivato e contraddittorio rispetto a precedenti giudizi (in sostanza i primi due motivi di ricorso);
2) non sussisterebbe la situazione di pericolo che imponeva la sospensione dal servizio del ricorrente (in sostanza 3° e 4° motivo);
3) il provvedimento doveva essere adottato dal direttore generale (5° motivo)
4) il provvedimento doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (6° motivo);
5) il ricorrente doveva conservare l’attività di docenza (7° motivo).
La questione è di pronta e agevole soluzione.
Intanto occorre partire da un punto fermo. Le attività assistenziale e di ricerca sono inscindibili ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 517/1999 che recita: “2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l’applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e dell’università, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L’obbligo dell’esercizio dell’attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l’ordinario esercizio dell’attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall’attività assistenziale”.
L’art. 1 comma 2 della L. 230 del 2005 poi, recita: “2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1 -ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali”.
Ebbene, siccome il professor -OMISSIS- è stato sospeso dall’attività assistenziale in ragione della sua malattia, l’esenzione dalla attività di docenza non poteva che essere conseguente.
Le pur pregevoli argomentazioni esposte dalla difesa del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Queste le ragioni:
1) il giudizio del medico aziendale si risolve nell’esercizio di pura discrezionalità tecnica e non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di elementi sintomatici di un giudizio formulato in maniera del tutto irrazionale o capace di rivelare aspetti di abnormità, perché reso in totale dissenso con quanto opinato e descritto da letteratura scientifica o medico legale;
2) nel caso che qui occupa il Collegio il giudizio è stato reso, all’evidenza, sulla base di esigenze cautelative del tutto ragionevoli;
3) i precedenti giudizi che ritenevano idoneo il prof. -OMISSIS- non possono inficiare il successivo giudizio che precauzionalmente lo dichiara temporaneamente non idoneo e a nulla rileva che la sua malattia fosse in quel momento in fase di remissione;
4) la natura stessa del provvedimento adottato (sospensione temporanea) rende evidenti le ragioni di celerità che giustificavano la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
5) il provvedimento, sempre per le ragioni sopra esposte e per la sua temporaneità ben poteva essere adottato dal direttore medico poiché non si trattava di una revoca dell’incarico (quella sì, di competenza del direttore generale).
Il ricorso, per le ragioni esposte è infondato e deve essere rigettato.
Le spese, vista la natura e la particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)