Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6863 del 1° agosto 2025 si è pronunciato in merito alla legittimità della nomina di una commissione di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
Per comprendere quanto affermato dal Collegio, è necessario ricordare brevemente il funzionamento delle nomine della commissione ASN.
La formazione delle commissioni nazionali per l’ASN, valida per tutte le commissioni dei diversi settori concorsuali, avviene secondo le seguenti modalità, come previsto dagli artt. 7, d.P.R. n. 95/2016 e 7, d.d. n. 1211 del 28 luglio 2023:
- anzitutto tutti gli aspiranti commissari, positivamente valutati da ANVUR, sono collocati in ordine alfabetico per cognome e nome (con ordine di priorità dal più giovane nei casi di omonimia), ed è attribuito un numero d’ordine progressivo a ogni docente nella lista, per ciascun settore concorsuale;
- dal settore concorsuale che presenta la lista con il maggior numero di aspiranti commissari, si determina il “Nmax” (numero massimo), pari al numero dei componenti la lista, e si procede quindi a estrarre una sequenza casuale senza ripetizioni dei numeri da 1 a Nmax, che comprenda una e una sola volta tutti i numeri suddetti, di modo che la sequenza così estratta sia unica per tutti i settori concorsuali;
- infine, si procede alla formazione delle commissioni, applicando alla lista degli aspiranti commissari di ciascun settore concorsuale l’unica sequenza estratta. Detta applicazione, tuttavia, non si riduce al mero abbinamento di un numero a un elenco alfabetico, ma presuppone il rispetto di stringenti regole di rappresentatività e proporzionalità, nonché il divieto di presenza in commissione di più di un commissario incardinato nello stesso Ateneo. Tali regole, descritte nella “Nota illustrativa della procedura di sorteggio delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale”, sono integrate nell’algoritmo che esegue l’abbinamento della sequenza numerica casuale alla lista degli aspiranti commissari.
Riassumendo, la procedura di sorteggio è una sola ma, nel suo concreto atteggiarsi, si compone di due passaggi: (i) l’estrazione casuale della sequenza numerica, prendendo il settore disciplinare con la lista più numerosa; (ii) e l’applicazione di questa sequenza alla lista degli aspiranti commissari di ciascun settore concorsuale.
Nella vicenda in esame, estratta la sequenza dal settore disciplinare 12/A1-Diritto privato, si procedeva ad applicarla al settore concorsuale 11/D2-Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, e si arrivava così all’individuazione dei commissari, conseguentemente nominati con decreto direttoriale.
A distanza di pochi giorni, tuttavia, veniva comunicato che, in epoca antecedente all’adozione di detto decreto, uno dei commissari nominati era venuto a mancare. Da qui, l’annullamento in autotutela del decreto di nomina da parte del Ministero che procedeva successivamente a un nuovo sorteggio, applicando la medesima sequenza, e alla nomina di una nuova commissione.
Ebbene, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, il Consiglio di stato ha sostenuto che la scelta dell’amministrazione di applicare la medesima sequenza sorteggiata per tutti i settori concorsuali anche alla lista dei commissari per il settore 11/D2, emendata del nominativo del docente deceduto, fosse conforme alla legge.
Difatti, gli artt. 7 del d.P.R. n. 95/2016 e 7 del d.d. n. 1211 del 28 luglio 2023 – che definiscono in maniera chiara le modalità attraverso cui l’amministrazione è tenuta a procedere alla formazione delle commissioni – prevedono che la nomina delle commissioni avvenga contestualmente, mediante estrazione di un’unica sequenza numerica causale, imponendo così l’applicazione della medesima sequenza alle liste di tutti i settori concorsuali. Per tale ragione, e contrariamente a quanto rilevato in primo grado, non sarebbe possibile applicare analogicamente l’art. 7 del d.P.R. n. 95 del 2016, relativo alla sostituzione di un commissario già nominato, poiché non vi sarebbe eadem ratio tra le due ipotesi: una cosa è sostituire un commissario regolarmente nominato per sopravvenuta impossibilità a proseguire nell’incarico, altra è procedere a rettificare gli esiti dell’applicazione di una sequenza numerica a una determinata lista di commissari, viziata per la presenza di un nominativo illegittimamente incluso nella lista.
La sentenza, oltre che chiarire la portata della disciplina, è altresì rilevante in quanto si sofferma sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere di alcuni soggetti che, esclusi dalla nomina a commissario, avevano impugnato il decreto di nomina della nuova commissione. Ad avviso del Consiglio di Stato e in adesione a quanto sostenuto dal Ministero, nessun commissario, seppure incluso nelle liste dei docenti sorteggiabili, dovrebbe vantare un interesse personale alla designazione, posto che, proprio la sussistenza di un siffatto interesse, potrebbe minare l’imparzialità delle successive valutazioni.

