Procedure di chiamata: bisogna tenere conto degli esiti della valutazione degli studenti?

22 Settembre 2025

Con sentenza n. 687 del 22 settembre 2025, il TAR dell’Umbria ha annullato gli atti di una procedura di chiamata per un posto di professore di I fascia, offrendo un’interessante motivazione, in particolare, sul criterio relativo alla valutazione degli studenti.

Sebbene un obbligo inderogabile della Commissione di avvalersi dei parametri contenuti nel DM n. 344/2011 non fosse rinvenibile nel caso di specie né nel bando di concorso né nel regolamento per la chiamata dei professori dell’Università resistente, il Collegio ha ritenuto che la scelta di non tenere conto degli esiti della valutazione degli studenti fosse stata da parte della Commissione del tutto immotivata: ad avviso dei giudici, dunque, l’organo valutatore avrebbe dovuto prendere in considerazione i criteri indicati nel DM n. 344/2011, potendo decidere di non esaminarli soltanto sulla base di ragioni puntuali, volte a dimostrare che, con riguardo alla specifica procedura selettiva da essa condotta, l’applicazione di tali parametri fosse inidonea per giudicare i candidati.

Analoghe considerazioni sono state formulate con riferimento ai risultati della VQR: pertanto, il TAR ha reputato non comprensibile, in assenza di più specifiche indicazioni, la valutazione solo di “buona” attribuita a tutte e due le pubblicazioni della ricorrente con riguardo al criterio di valutazione relativo alla “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza”, a fronte dell’eccellenza riconosciuta in sede di VQR nota alla Commissione.

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