Viola il giudicato il Consiglio di Dipartimento laddove procede a quell’ulteriore confronto di merito che in via conformativa era stato escluso.
TAR Lazio, Sez. III-ter, 9 luglio 2026, n. 12517
Viola il giudicato il Consiglio di Dipartimento laddove procede a quell’ulteriore confronto di merito che in via conformativa era stato escluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San [#OMISSIS#], 101;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della sentenza del TAR Lazio – Roma, del 30.8.2025, n. 15900
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 14 aprile 2026:
per l’annullamento
in parte qua del verbale della Commissione giudicatrice del 29 dicembre 2025 (doc. 8) nonché di ogni atto a questo presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale presentati il 24 aprile 2026:
per l’attuazione della sentenza del TAR Lazio – Roma, del 30.8.2025, n. 15900
e per la declaratoria di nullità nonché per l’annullamento,
– del verbale del 29.12.2025 recante “esecuzione sentenza Tar Lazio, Sezione Ter N. 15900/2025, REG.PROV.COLL. N. 00390/2025 REG. RIC. e, ottemperanza a Decreto Rettorale N. 3736/2025 del 22.12.2025” adottato dalla Commissione esaminatrice nell’ambito della procedura selettiva di chiamata, tra l’altro, per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria (GDS 06/MEDS-10 (EX SC 06/D4) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-10/C (EX SSD MED/35);
-ove occorra, del D.R. n. 3736 del 22.12.2025
-del D.R. n. 58 del 15.1.2026;
-della delibera del C.d.A. Uniroma1 del 24.2.2026, pubblicata in data 3.4.2026, di approvazione della chiamata della prof.ssa OMISSIS;
-della documentazione trasmessa in sede di accesso nelle date del 14.4.2026 e 16.4.2026 e in particolare:
-verbale del consiglio di dipartimento del 28.1.2026 contenente la valutazione delle candidate a seguito del seminario e la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS;
-della nota di trasmissione di tali risultanze da parte del Dipartimento agli uffici centrali di Ateneo;
-della delibera di Giunta di Facoltà del 18.2.2026 di approvazione della chiamata;
-nei limiti dell’interesse e per quanto occorrer possa, dell’art. 7 “Chiamata da parte del Dipartimento” del Bando 2024PAE001 (D.R. 1365/2024 del 14.06.2024) pubblicato in G.U. n.51 del 25.6.2024;
-nei limiti dell’interesse e per quanto occorrer possa, degli artt. 10 e 13 del “Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza-Università di Roma – Emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023”
-nei limiti dell’interesse e per quanto occorrer possa, dell’art. 11 dello Statuto dell’Università di Roma Sapienza;
-di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e della prof.ssa OMISSIS;
Visto il ricorso incidentale;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026 il dott. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-la sentenza 15900/2025 del TAR Lazio, sede di Roma, sezione Terza-ter, ha accolto in parte il primo motivo del ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dalla prof.ssa OMISSIS, in giudizio per l’annullamento degli atti della procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Settore scientifico-disciplinare MEDS-10/C, dell’Università degli studi di Roma La Sapienza;
-per effetto del parziale accoglimento del primo motivo del ricorso principale il TAR ha annullato
(i) l’allegato 4 alla relazione finale, contenente valutazione comparativa delle candidate, limitatamente al punto n. 5 relativo all’attività clinica (e con esclusione del punto 5 relativo all’attività didattica), e la relazione finale nella parte in cui individua come vincitrici entrambe le candidate e le dichiara meritevoli ex aequo di chiamata;
(ii) il D.R. n. 2880 del 5 novembre 2024 con cui l’Università ha approvato gli atti relativi alla procedura selettiva;
-per effetto dell’accoglimento dei motivi aggiunti la sentenza ha annullato:
(i) il verbale del Consiglio di Dipartimento del 27.11.2024 – prot. 207632 del 16.12.2024 nella parte in cui reca la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS;
(ii) il verbale n. 12 della seduta del 13.12.2024 della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria nella parte in cui reca l’approvazione della predetta proposta di chiamata;
(iii) il verbale della seduta del 17.12.2024 del Consiglio di Amministrazione dell’Università Sapienza nella parte in cui approva la predetta proposta di chiamata;
(iv) il D.R. n. 3621 del 18.12.2024 con cui la prof.ssa OMISSIS è stata nominata professoressa di II fascia nel ssd MED/10/C – gsd 06/MEDS-10;
(v) la nota prot. 210896 del 20.12.2024 del Direttore di Dipartimento recante comunicazione di presa di servizio della prof.ssa OMISSIS;
-la sentenza ha così individuato l’effetto conformativo: “21. Quale effetto conformativo della presente sentenza, la medesima Commissione giudicatrice provvederà a rinnovare esclusivamente il confronto comparativo dell’attività clinica delle candidate e il giudizio finale del confronto comparativo globale fra le candidate, comunicando l’esito al Consiglio di Dipartimento e al Rettore per i successivi atti di competenza, con obbligo per l’Università di concludere l’intero procedimento entro complessivi novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
21.1. Nel caso di ulteriore valutazione di ex aequo delle candidate da parte della Commissione e di interesse di entrambe le candidate alla chiamata, il Consiglio di Dipartimento, nell’esercitare i propri poteri, non potrà provvedere a selezionare esclusivamente una delle vincitrici sulla base di un ulteriore confronto di merito (comunque connotato) e dovrà provvedere diversamente”;
-la sentenza è attualmente oggetto di appello, n.r.g. 1133/2026 presso il Consiglio di Stato;
-con ricorso per ottemperanza notificato il 13 febbraio e depositato il 24 febbraio 2026, a valere anche quale ricorso autonomo, la prof.ssa OMISSIS espone che nel dare esecuzione alla sentenza la Commissione come da verbale del 29 dicembre 2025 (doc.23) ha posto le due candidate nuovamente in posizione di parità;
-parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità e in subordine l’annullamento del citato verbale per i seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART.3, L. N.241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E LACUNOSITÀ DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ABNORMITÀ, VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO, CARENZA E LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLE STATUIZIONI GIURISDIZIONALI (TAR LAZIO N. 15900/2025).
La sentenza di cognizione, sostiene la ricorrente, non avrebbe consentito la modifica o rimodulazione degli originali criteri di valutazione né il rispettivo peso ponderale né la rivalutazione delle candidate sotto criteri ulteriori rispetto a quello relativo all’attività clinica.
In sintesi la Commissione aveva ritenuto nell’ambito del primo confronto comparativo che le candidate, a seguito di valutazione suddivisa sotto vari profili, fra cui l’attività clinica, erano risultate ex aequo e, con contraddizione logica ed elusione del giudicato, avrebbe compiuto il secondo confronto comparativo all’esito del quale, pur dando atto che per il profilo dell’attività clinica va stavolta dichiarata la prevalenza della prof.ssa OMISSIS, tuttavia rimane la valutazione di ex aequo.
Parte ricorrente articola anche un’istanza di accesso agli atti in corso di causa quanto agli atti dell’istruttoria di un decreto rettorale, n. 3736 del 22 dicembre 2025, con cui la Rettrice, in un primo segmento dell’attività esecutiva svolta, ha negato l’approvazione degli atti, tenuto conto che la Commissione giudicatrice ha operato in un primo tempo mediante modifiche e integrazioni dei verbali originari, anziché mediante la redazione di nuovi verbali espressamente riferiti alla fase di riesame conseguente alla pronuncia giurisdizionale, in modo incompatibile con il principio di immodificabilità degli atti amministrativi già perfezionati;
-si è costituita l’Università degli studi La Sapienza per chiedere il rigetto del ricorso;
-con successivo ricorso incidentale, notificato il 9 aprile e depositato il 14 aprile 2026, la prof.ssa OMISSIS impugna il rinnovato giudizio della Commissione, nella parte in cui ha ritenuto prevalente nell’attività clinica la prof.ssa OMISSIS sulla base di riscontri documentali di cui avrebbe acquisito contezza nel corso del giudizio di primo grado e non già durante l’espletamento della procedura valutativa, con i seguenti motivi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO.
La Commissione in sede di rinnovata valutazione avrebbe agito contraddittoriamente perché, pur dando atto che tra la documentazione allegata alla documenta concorsuale “non risulta presente alcun documento attestante formalmente l’incarico a tempo indeterminato né l’orario di 29 ore settimanali, come invece emerso in sede giudiziale” ha tuttavia attribuito alla prof.ssa OMISSIS prevalenza quanto al parametro dell’attività clinica, alla luce dell’incarico ottenuto a seguito di pubblico concorso.
Si sarebbe in presenza di una sanatoria retroattiva di una carenza documentale originaria per effetto di elementi emersi non in sede procedimentale ma processuale.
Né seguirebbe l’illegittimità del verbale del 29 dicembre 2025, in quanto basato su elementi documenti acquisiti esclusivamente nel corso del giudizio;
-con motivi aggiunti per l’ottemperanza, a valere anche quale ricorso autonomo, notificati il 21 aprile e depositati il 24 aprile 2026, la prof.ssa OMISSIS chiede la declaratoria di nullità e in subordine l’annullamento fra l’altro del verbale del consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2026 contenente la valutazione delle candidate a seguito del seminario e la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS, per i seguenti motivi:
I. SULLA NULLITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLEVALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONEDI LEGGE: ART.3, L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E LACUNOSITÀ DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ABNORMITÀ, VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO, CARENZA E LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLE STATUIZIONI GIURISDIZIONALI (TAR LAZIO N. 15900/2025).
Parte ricorrente estende le censure già formulate avverso il verbale della Commissione del 29 dicembre 2025 al decreto rettorale 58 del 15 gennaio 2026 recante approvazione dei nuovi atti.
II. SULLA NULLITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLE VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART.3, L.N.241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E LACUNOSITÀ DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ABNORMITÀ, VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO, CARENZA E LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLE STATUIZIONI GIURISDIZIONALI (TAR LAZIO N.15900/2025).
A fronte dell’ex aequo il Consiglio di Dipartimento ha giudicato il profilo della prof.ssa OMISSIS “più rispondente alle esigenze della presente struttura Dipartimentale e, in particolare, all’obiettivo dell’internazionalizzazione già richiamato” e avrebbe così violato il giudicato, perché avrebbe svolto un confronto di merito in sede dipartimentale che la sentenza di cognizione avrebbe espressamente precluso;
-con memoria difensiva l’Ateneo ha sostenuto che la sentenza di cognizione sarebbe stata interamente e correttamente eseguita, con inammissibilità e improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
La Commissione era tenuta a una rivalutazione che ha compiuto e andrebbe considerato che i vizi di violazione ed elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice [#OMISSIS#] margini liberi di discrezionalità.
Il risultato di ex aequo, pur a fronte della prevalenza della prof.ssa OMISSIS in sede di rinnovazione della valutazione quanto all’attività clinica, in cui in precedenza le candidate erano valutate equivalenti, non costituirebbe elusione del giudicato.
In tal senso l’assunto della sentenza secondo cui “posto che a fronte di una valutazione di equivalenza globale, e nello specifico fra due esperienze di tipo clinico-professionale, l’omissione della valutazione di un titolo clinico-professionale significativo è idonea ad alterare l’esito del confronto globale”, esprimerebbe una potenzialità astratta del vizio ma non anche una necessità logico-giuridica dell’esito correttivo.
Sarebbe impropria l’implicita invocazione da parte della prof.ssa OMISSIS del principio del c.d. one shot temperato per sollecitare una dichiarazione giudiziale diretta della sua vittoria concorsuale.
In subordine non potrebbe comunque essere convertito il [#OMISSIS#] in ragione della mancanza del rispetto dei termini decadenziali.
Quanto ai vizi di legittimità in ogni caso il ricorso principale sarebbe infondato perché l’applicazione dei criteri, e il conseguente esito di ex aequo, nella prima e nella seconda edizione della procedura, non sarebbe corrispondente a una sommatoria aritmetica ma di un approccio sistematico alla comparazione, funzionale alla trasparenza e all’intellegibilità della motivazione.
Quanto alla fase procedimentale della chiamata il Dipartimento non avrebbe corretto il giudizio tecnico della Commissione ma esercitato una sua prerogativa organizzativa nella scelta, tra due candidati equivalenti, di chi meglio si adatti alle esigenze della struttura;
-previo deposito di ulteriori atti difensivi ex art. 73 c.p.a. alla camera di consiglio del 16 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
-l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza della sentenza di cognizione, a seguito di rinnovazione di concorso universitario annullato, è stata oggetto di approfondimento da parte dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2013 che ha affermato:
(i) “occorre che la p.a. attivi una leale cooperazione per dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale anche e soprattutto alla luce del fatto che nell’attuale contesto ordinamentale la risposta del giudice amministrativo è caratterizzata da un assetto soggettivo, inteso come soddisfazione di una specifica pretesa. E se è vero che la sua soddisfazione non può prescindere dall’ottimale assetto di tutti gli interessi coinvolti ivi compresi quelli pubblici, è anche vero che ciò non può e non deve costituire un alibi per sottrarsi al doveroso rispetto del giudicato.
Consegue da tutto ciò che la nuova operazione valutativa deve dimostrarsi il frutto della costatazione di una palese e grave erroneità del giudizio precedente e non sia, invece, l’espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del potere e in quanto tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di correttezza e buona fede”;
-“In concreto, il ricorrente vittorioso ha quindi dedotto che la mancata soddisfazione della propria pretesa fosse imputabile proprio ad una non corretta applicazione del decisum giurisdizionale ed, anzi, ad un vero e proprio stravolgimento della stessa, attuato mediante l’utilizzo di nuovi criteri esulanti dall’alveo procedimentale portato all’esame del giudice. Ciò in evidente violazione, altresì, del principio di buona fede, avendo in pratica la p.a. frustrato la pretesa del ricorrente mediante l’utilizzo di un corredo motivazionale nuovo, che tendeva a confermare il precedente risultato mediante l’utilizzo di un percorso logico differente da quello in precedenza utilizzato.
Ebbene, tale situazione, in base a quanto sopra affermato, appare sicuramente annoverabile nell’ambito delle controversie devolute alla cognizione del giudice dell’ottemperanza, poiché evidente è il fatto che la pretesa illegittimità dell’azione amministrativa trova fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la decisione giurisdizionale. In altre parole, l’azione amministrativa successiva alla decisione viene prospettata come disallineata rispetto al contenuto del giudicato formatosi nel caso di specie e ciò, ovviamente, non in base alla mera qualificazione fornita dal ricorrente, ma sulla scorta dell’analisi intrinseca della natura dei vizi dedotti.
La domanda proposta dal ricorrente in sede di ottemperanza mirava dunque ad evidenziare che l’accertamento giurisdizionale aveva avuto ad oggetto determinati presupposti della pretesa sostanziale dedotta in sede cognitoria, in relazione ai quali si doveva ritenere esteso l’effetto del giudicato, con conseguente esistenza in proposito di un vero e proprio vincolo per la riedizione dell’azione amministrativa. E tale vincolo sarebbe stato infranto dalla susseguente attività amministrativa della commissione esaminatrice, che avrebbe in pratica eluso il decisum mediante un artificio logico consistente nell’adozione di un differente percorso logico motivazionale” (Cons. Stato, Ad. Plen. 2/2013);
-la giurisprudenza [#OMISSIS#] definisce la violazione e l’elusione del giudicato nei seguenti termini:
“per la sussistenza del lamentato vizio di violazione o elusione del giudicato, è necessario che l’Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (violazione del giudicato), ovvero che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato (elusione del giudicato).
Tuttavia, perché l’atto emanato dall’Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti, è imprescindibile che il ‘vincolo conformativo’ discendente da quest’ultimo sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604, e la giurisprudenza ivi citata: Id., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70, 4 ottobre 2007, n. 5188; Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002; Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602).
I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice [#OMISSIS#] ‘margini liberi di discrezionalità’, in relazione ai quali l’Amministrazione può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene congruo per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (ancora Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449)” (Cons. Stato, VII, 1502/2026);
Ritenuto che:
-l’istanza di accesso agli atti in corso di causa va respinta; il ricorso incidentale è infondato; il ricorso principale e i motivi aggiunti per ottemperanza sono fondati;
-l’istanza di accesso va respinta perché è generico e non concreto l’interesse ad accedere agli atti e documenti amministrativi preordinati al D.R. 3736/2025 con cui, in un primo momento, l’Ateneo ha negato l’approvazione dell’operato della Commissione posto in esecuzione della sentenza.
La motivazione del decreto rettorale descrive con chiarezza l’accaduto ossia che la Commissione ha inteso in un primo momento agire direttamente sui verbali dell’originaria procedura anziché compilarne di nuovi, così da non rispettare il principio di immodificabilità degli atti in correlazione alle esigenze di pubblicità e trasparenza delle varie fasi.
Ne segue che nella sostanza la fase procedimentale oggetto dell’affermazione di un interesse ostensivo della ricorrente non manifesta, nonostante quanto sostenuto nell’istanza di accesso circa le esigenze di trasparenza e imparzialità, potenzialità lesive o i presupposti di un preciso interesse conoscitivo, tanto che la Commissione ha poi proceduto a compilare nuovi ed effettivi verbali poi approvati dalla Rettrice.
Non emerge quindi l’interesse, ex art. 24, co. 7 della L. 24171990 o altrimenti inquadrabile nella predetta legge, ad accedere ad atti documentanti un’attività amministrativa che, in quanto invalida, è stata successivamente e d’ufficio sostituita da atti emendati dai vizi emersi in sede di diniego di approvazione;
-il ricorso incidentale è infondato.
La sentenza di cognizione ha accertato (punto 13.6.3.) che sotto il profilo dell’attività clinica “la valutazione comparativa è erronea e affetta da travisamento di fatto perché, a fronte del criterio di valutazione, della indicazione del superamento del concorso ASN e della conseguente attività clinica svolta presso il Policlinico con i relativi incarichi, la Commissione ha tralasciato del tutto questo titolo, che è considerevole nella carriera sanitaria anche nel confronto con l’attività libero-professionale inizialmente prestata presso l’ente sanitario o con l’attività assistenziale resa nel corso del dottorato di ricerca.
13.6.4. Manca quindi la dovuta valutazione in ambito comparativo dell’attività clinica del medico assunto dall’ente sanitario a seguito di superamento del concorso e che da inquadrato e strutturato presso l’ente ospedaliero abbia svolto per quasi due anni attività clinica con attribuzione di incarichi, nel confronto con le attività di assistenza clinica prestata in regime libero-professionale o nel corso del dottorato”.
Il rilievo della sentenza di cognizione fa riferimento ai dati dell’attività clinica della ricorrente principale, indicati nei verbali nel paragrafo delle valutazioni dedicato all’attività clinica (“specialista…dal 01/10/2022 ad presso la Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata di Roma, UOC Dermatologia”; cfr. doc. 4 ricorrente principale) e corrispondentemente nel suo curriculum (doc. 3 ricorrente incidentale) in cui si legge: (“1/10/2022 ad oggi – Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata di Roma – UOSD Dermatologia; Consulente Dermatologo (Vincitore di Concorso ACN per “Competenze in esperienza nell’impiego di farmaci biotecnologici e piccole molecole nelle dermatosi infiammatorie…” e di seguito un dettaglio dei relativi incarichi di responsabilità e co-responsabilità nella gestione dei pazienti).
Ne segue che per la Commissione non ha integrato con dati ultronei dal procedimento concorsuale la valutazione dell’attività clinica in esame.
Quanto all’affermazione contenuta nel verbale del 29 dicembre 2025 della Commissione (doc. 8 ricorrente incidentale), circa il fatto che “tra la documentazione allegata alla domanda concorsuale, non risulta presente alcun documento attestante formalmente l’incarico a tempo indeterminato né l’orario di 29 ore settimanali, come invece emerso in sede giudiziale” la stessa va letta in continuità con i successivi rilievi sempre della Commissione: “Il doc. 16 della candidata (CV) riporta: “dal 01/10/2022 ad oggi: Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata, UOSD Dermatologia, Consulente Dermatologo (Vincitore di Concorso ACN per competenze nell’impiego di farmaci biotecnologici e piccole molecole nelle dermatosi infiammatorie croniche immuno-mediate”…)”.
Per quanto la Commissione non fosse nel possesso di documentazione del turno di 29 ore settimanali la medesima riconosce nella nuova valutazione comparativa che “La Dott.ssa OMISSIS ha effettivamente svolto attività clinica presso il Policlinico Tor Vergata dal 1/10/2022, essendo stata vincitrice di Concorso ACN” e che perciò “prevale rispetto all’attività clinica svolta dalla Dott.ssa OMISSIS, pur essa coerente con il SSD ma prestata in regime libero-professionale o durante il dottorato”.
Ne segue che la Commissione non ha dato corso a sanatorie documentali e che ha rivalutato i titoli e la documentazione prodotti dalla candidata, senza utilizzare elementi asseritamente acquisiti solo nel corso del giudizio di cognizione;
-passando all’esame del ricorso principale e dei motivi aggiunti, è fondata la censura ivi contenuta di elusione del giudicato da parte della Commissione giudicatrice;
-una volta riconosciuta la prevalenza dell’attività clinica della professoressa OMISSIS, in difformità dalla precedente valutazione di ex aequo al riguardo, una rinnovazione di attività valutativa che non incida direttamente sull’esito finale ma riprenda in considerazione l’importanza per ordine dell’attività clinica e gli altri criteri, ponderandoli o comunque prendendoli in considerazione nuovamente, è elusiva della sentenza di cognizione;
-più nel dettaglio la sentenza ottemperanza aveva annullato “l’allegato 4 alla relazione finale, contenente valutazione comparativa delle candidate, limitatamente al punto n. 5 relativo all’attività clinica (e con esclusione del punto 5 relativo all’attività didattica)” dato che il vizio dell’attività amministrativa riguardava – solamente – la clinica e non gli altri profili di valutazione;
-ne segue che affermare in sede di rinnovazione che l’attività clinica è terz’ultimo criterio nell’ordine di importanza e che “vi è equilibrio tra le candidate, ciascuna delle quali risulta prevalente in 4 criteri, oltre a un criterio in cui si equivalgono”, poiché occorre una valutazione globale e complessiva dell’attitudine alla ricerca scientifica, ripropone un pari esito di equilibrio pur a fronte di un cambio di uno dei fattori di valutazione, che tuttavia non è più in base alla rivalutazione della Commissione ex aequo ma prevalente per la prof.ssa OMISSIS;
-siffatto ragionamento incorre in un’insanabile aporia logica, obiettivamente volta al superamento dell’accertamento di illegittimità compiuto: in base a tale approccio, pur cambiando l’entità di una delle premesse di una valutazione logica, rimasta per il resto intatta in sede giudiziale, dato che la sentenza 15900/2025 non ha in alcun modo investito gli altri ambiti del lavoro della Commissione, la conclusione dovrebbe restare comunque identica;
-è infondata l’eccezione di una violazione della discrezionalità della Commissione, posto che l’annullamento parziale dell’allegato 4 alla relazione finale (“limitatamente al punto n. 5 relativo all’attività clinica (e con esclusione del punto 5 relativo all’attività didattica”) implica che le inedite affermazioni integrative del verbale del 29 dicembre 2025, volte a minimizzare l’incidenza dell’attività clinica in un’ottica globale e sintetica, eludono la sentenza ottemperanda nel preteso esercizio della discrezionalità, tenuto conto che le valutazioni discrezionali sugli altri criteri anche oggetto della valutazione comparativa finale sono già state esercitate e sono rimaste intatte in sede giudiziale;
-vanno richiamate al riguardo le già citate conclusioni dell’Adunanza plenaria 2/2013 e un ulteriore precedente in tema di elusione del giudicato da parte della Commissione di un concorso universitario, con considerazioni che di seguito si riportano in quanto riguardanti caso simile: “5.5. Il giudicato amministrativo, a dispetto dell’iniziale espressione con cui si apre l’iter motivazionale («una nuova valutazione sintetica e complessiva del profilo dei candidati […]», ha chiesto invero che tale rivalutazione fosse connessa e funzionale, esclusivamente, ad uno specifico riesame del solo profilo inerente alla didattica, evidentemente nel confronto tra il ricorrente, prof. -OMISSIS-, e il controinteressato, prof. -OMISSIS-, e non già anche della prof.ssa -OMISSIS-, che non aveva mosso alcuna contestazione facendo quindi acquiescenza all’esito per lei non favorevole della procedura e che nemmeno era stata parte del giudizio, e solo alla luce di questo riesame, con specifico riferimento all’esperienza accademica del prof. -OMISSIS- nell’Ateneo spagnolo, ha demandato alla Commissione di rivalutare se confermare o meno nel suo complesso, e in modo sintetico, il giudizio già espresso precedentemente, dichiarando vincitore il prof. -OMISSIS-.
5.6. Non competeva alla Commissione rivalutare complessivamente i profili di tutti e tre i canditati, con riferimento a tutti i criteri valutativi, e pervenire così, illegittimamente, a dichiarare vincitrice la prof.ssa -OMISSIS-…
5.7. L’attività rivalutativa della Commissione doveva limitarsi a riesaminare i soli profili dei candidati interessati dal giudizio di cognizione (il prof. -OMISSIS-, ricorrente nel giudizio di cognizione, e il prof. -OMISSIS-, controinteressato in quel giudizio), con riferimento alla didattica, per decidere se confermare o meno la chiamata del prof. -OMISSIS- o, invece, nominare al suo posto il prof. -OMISSIS-, laddove fosse emerso che la sopravvalutazione dell’esperienza didattica del prof. -OMISSIS- in Spagna avrebbe condotto a ritenere più idoneo il profilo del prof. -OMISSIS-.
5.8. Chiara è dunque l’elusione del giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS-del 2023 di questo Consiglio di Stato, con la conseguente declaratoria di nullità del verbale n. 4, impugnato dal prof. -OMISSIS- con i motivi aggiunti al ricorso principale per ottemperanza, e di tutti gli atti consequenzialmente adottati dall’Ateneo nel proclamare vincitrice la prof. -OMISSIS- e, dipoi, nel revocare l’intera procedura una volta intervenuta la rinuncia di questa, così vanificando in radice tutta l’attività amministrativa già svolta e mai incisa dall’effetto conformativo del giudicato” (Cons. Stato, VII, 1276 del 7 febbraio 2024);
-passando all’esame delle residue censure di ottemperanza dei motivi aggiunti, è fondata la censura di violazione del giudicato;
-la sentenza 15900/2025 di questo TAR ha fatto seguito a ripetute affermazioni giurisprudenziali, anche di secondo grado ivi riportate, in considerazione delle quali né dalla l. 240/2010 né dal regolamento d’ateneo sulle chiamate emergono indici per attribuire al Consiglio di Dipartimento un ruolo concorrente nell’attività di selezione e valutazione dei candidati, che sia integrativo o sostitutivo dei compiti della Commissione, né in generale né con specifico riguardo alla scelta di uno dei candidati che la Commissione abbia individuato come meritevoli ex aequo di chiamata;
-nell’annullare gli atti che avevano selezionato la prof.ssa OMISSIS in sede dipartimentale a fronte dell’esito di ex aequo proveniente dalla Commissione, la sentenza di cognizione ha individuato l’effetto conformativo: “21.1. Nel caso di ulteriore valutazione di ex aequo delle candidate da parte della Commissione e di interesse di entrambe le candidate alla chiamata, il Consiglio di Dipartimento, nell’esercitare i propri poteri, non potrà provvedere a selezionare esclusivamente una delle vincitrici sulla base di un ulteriore confronto di merito (comunque connotato) e dovrà provvedere diversamente”;
-nell’ambito della rinnovata edizione della procedura, il Consiglio di Dipartimento, nel ritenere di dover ottemperare alla sentenza, afferma che “pur in presenza delle suddette eccellenze, il profilo della Prof.ssa OMISSIS appare più rispondente alle esigenze della presente struttura Dipartimentale e, in particolare, all’obiettivo dell’internazionalizzazione già richiamato”, così deliberando la proposta di chiamata della medesima;
-in questo modo il Consiglio di Dipartimento non tiene conto delle affermazioni della sentenza ottemperanda e procede a quell’ulteriore confronto di merito (comunque connotato) che in via conformativa era stato escluso, conseguendone che sussiste al riguardo il vizio di violazione di giudicato;
-assorbite le censure di illegittimità a fronte dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza, sono conseguentemente dichiarati nulli i seguenti atti:
(i) verbale della Commissione giudicatrice del 29 dicembre 2025
(ii) verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2 del 28 gennaio 2026 contenente la valutazione delle candidate a seguito del seminario e la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS;
(iii) D.R. 58 del 15 gennaio 2026 di approvazione degli atti;
(iv) conseguenti atti dell’Ateneo inerenti alla chiamata della prof.ssa OMISSIS;
-rilevato che non sia congruo nell’ambito di una valutazione di spettanza della giurisdizione di merito odiernamente esercitata attribuire de plano il chiesto provvedimento amministrativo a parte ricorrente, si reputa invece accoglibile l’istanza di nomina di un Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza 15900/2025 di questo TAR, Sezione III-ter, che viene individuato nel Direttore pro tempore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega, con incarico di provvedere alla rinnovazione parziale del concorso;
-il Commissario ad acta procederà a rendere noto l’avvio del procedimento di rinnovazione del concorso all’Università La Sapienza, alla ricorrente e alla controinteressata; acquisirà la documentazione completa del concorso dall’Università La Sapienza, comprese le domande e i titoli delle partecipanti, e la conferma di interesse alla partecipazione al concorso delle predette; procederà alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice e indicherà, sentiti i commissari, il calendario dei loro lavori, al fine di individuare il vincitore del concorso, onde procedersi successivamente da parte dell’Università La Sapienza quanto alla chiamata;
-tenuto conto che la sentenza 15900/2025 di questo TAR ha annullato solo parzialmente l’allegato 4 alla relazione finale, contenente valutazione comparativa delle candidate, limitatamente al punto n. 5 relativo all’attività clinica (e con esclusione del punto 5 relativo all’attività didattica), la nuova Commissione avrà come incarico in via esclusiva la valutazione dell’attività clinica delle candidate e la rinnovazione dell’allegato 4 alla relazione finale, soltanto per l’attività clinica, e dell’esito finale della valutazione comparativa globale, esclusa ogni altra valutazione, così da individuare il vincitore del concorso;
-il termine per il completamento dell’attività del Commissario ad acta può essere fissato, tenuto anche conto della pendenza dell’appello avverso la sentenza 15900/2025 (n.r.g. 1133/2026 del Consiglio di Stato), in duecentodieci giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente sentenza, con obbligo di deposito al fascicolo di questo giudizio di una relazione da parte del Commissario ad acta al termine dell’attività;
-si rinvia a separato provvedimento la liquidazione delle spettanze del Commissario ad acta, su sua istanza;
-le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter),
-respinge l’istanza di accesso agli atti in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
-respinge il ricorso incidentale;
-accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti per ottemperanza come in epigrafe proposti e, per l’effetto, dichiara nulli i seguenti atti: (i) verbale della Commissione giudicatrice del 29 dicembre 2025; (ii) verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2 del 28 gennaio 2026 contenente la valutazione delle candidate a seguito del seminario e la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS; (iii) D.R. 58 del 15 gennaio 2026 di approvazione degli atti; (iv) conseguenti atti dell’Ateneo inerenti alla chiamata della prof.ssa OMISSIS;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega, affinché provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di duecentodieci giorni, decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, con obbligo di deposito di una relazione al fascicolo del presente giudizio al termine dell’incarico e con rinvio a separato provvedimento per la liquidazione delle spettanze del Commissario ad acta, su sua istanza.
Spese compensate.
Dispone a cura della Segreteria la trasmissione al Commissario ad acta:
-del fascicolo del giudizio n.r.g. 390/2025 e della sentenza 15900/2025 di questo TAR;
-del fascicolo del presente giudizio e della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 9 luglio 2026

