La circostanza che in una procedura ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010 – quindi, riservata ai soli docenti e ricercatori dell’Ateneo in possesso dell’ASN nel settore oggetto di selezione – siano facilmente individuabili i nominativi dei possibili candidati non costituisce uno specifico vizio della fattispecie per cui è causa, ma rappresenta un fisiologico corollario della tipologia di procedura prevista dal Legislatore.
TAR Umbria, Sez. I, 6 luglio 2026, n. 309
L'individuabilità dei nominativi dei possibili candidati in una procedura ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010 non costituisce un vizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università per stranieri di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
Prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.:
– del decreto del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della “procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, S.S.D. -OMISSIS-’, Gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS-’ Codice bando -OMISSIS-”, con cui è stata individuata la vincitrice del concorso;
– della deliberazione del Consiglio di dipartimento del Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università per stranieri di Perugia del -OMISSIS-, con cui è stata approvata la proposta di chiamata della vincitrice del concorso in qualità di professoressa di I fascia nel SSD -OMISSIS- ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240 del 2010;
e per quanto occorrer possa di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della parte ricorrente e, in particolare:
– del bando di cui al D.R. n. -OMISSIS- con il quale è stata indetta la procedura valutativa mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, in funzione delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS- – “-OMISSIS-” ;
– del verbale della Commissione di valutazione n. 1 “Criteri di valutazione” del -OMISSIS- comprensivo dell’Allegato A contenente i criteri di valutazione redatti dalla Commissione;
– del verbale della Commissione di valutazione n. 2 “Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – attività preliminare e sospensione dei lavori” del -OMISSIS-;
– del verbale della Commissione di valutazione n. 3 “Ripresa delle operazioni di valutazione all’esito del soccorso istruttorio – ex art. 6 l. 241/1990 avviato dall’amministrazione” del -OMISSIS- ed i relativi allegati;
– del verbale della commissione di valutazione n. 4 “Individuazione vincitore” del -OMISSIS-;
– della “Relazione riassuntiva” del -OMISSIS-;
– delle note prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- inviate tramite PEC ai candidati della procedura de qua con le quali è stato avviato il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 1, lett. b bis, e 10 bis della legge n. 241 del 1990;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, ove occorrer possa:
– del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240 del 2010 (emanato con D.R. n. 244 del 31 luglio 2019 così come modificato dal D.R. n. 281 del 4 ottobre 2023);
– del decreto di nomina della vincitrice del concorso, al momento non conosciuto, se esistente;
nonché per la condanna dell’Università per stranieri di Perugia alla riedizione della procedura concorsuale e/o alla rivalutazione dei candidati da parte di una commissione anche in diversa composizione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla prof.ssa -OMISSIS- in data -OMISSIS-, per l’annullamento:
-del decreto del Rettore dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata decretata la chiamata della prof.ssa -OMISSIS- in qualità di professoressa di I fascia nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, Gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, a decorrere dal -OMISSIS-;
– del provvedimento del Direttore del Dipartimento-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata attestata la presa di servizio della prof.ssa -OMISSIS-;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato;
– e per quanto occorrer possa, della deliberazione del Senato accademico dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- e della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- con le quali è stata approvata la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- da parte del Dipartimento-OMISSIS-, già impugnata con il ricorso principale;
nonché per la condanna dell’Università per stranieri di Perugia alla riedizione della procedura concorsuale e/o alla rivalutazione dei candidati da parte di una commissione anche in diversa composizione;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dalla prof.ssa -OMISSIS- in data -OMISSIS-:
per l’annullamento di alcuni degli atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alle parti in cui essi illegittimamente ammettono e/o non escludono la prof. -OMISSIS- dalla procedura di concorso, in cui attribuiscono punteggi erronei alla prof. -OMISSIS- e alla prof. -OMISSIS- nei termini esposti nel ricorso incidentale, e, per scrupolo, in cui non prevedono la doverosità dell’esclusione della prof. -OMISSIS-, e in specie: del decreto del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia n. -OMISSIS-; del verbale della commissione giudicatrice n. 1 del -OMISSIS-; del verbale della commissione giudicatrice n. 2 del -OMISSIS-; del verbale della commissione giudicatrice n. 3 del -OMISSIS- e relativi allegati; del verbale della commissione giudicatrice n. 4 del -OMISSIS- ; della «Relazione riassuntiva» del -OMISSIS-; della nota di avvio del procedimento di soccorso istruttorio prot. n. -OMISSIS-; del bando di cui al D.R. n. -OMISSIS-; del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240 del 2010 (emanato con D.R. n. 244 del 31 luglio 2019, così come modificato dal D.R. n. 281 del 4 ottobre 2023); di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ai predetti, ancorché di estremi e contenuti non conosciuti dalla ricorrente incidentale, in quanto lesivo degli interessi di quest’ultima, e per l’accertamento della doverosità dell’esclusione dalla procedura di concorso della prof. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università per stranieri di Perugia e della prof.ssa -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- La prof.ssa -OMISSIS-, odierna ricorrente principale, ha partecipato alla procedura di chiamata indetta dall’Università per stranieri di Perugia con decreto rettorale n. -OMISSIS- per un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, avviata sulla base della deliberazione del Dipartimento di-OMISSIS- del -OMISSIS-.
Riferisce la ricorrente di aver presentato la propria domanda di partecipazione alla predetta procedura in data -OMISSIS-, inviata con due distinte pec in ragione del peso dei file allegati, assunta al protocollo dell’Ateneo resistente prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
Con decreto rettorale n. -OMISSIS- veniva nominata la Commissione giudicatrice, incaricata di valutare i titoli scientifici, didattici e accademici dei candidati in base ai criteri stabiliti dal bando, composta dai professori -OMISSIS- (presidente), -OMISSIS- (segretaria) e -OMISSIS-, tutti afferenti al settore disciplinare di riferimento.
Il -OMISSIS- la Commissione si riuniva per la prima volta (come risulta dal verbale n. 1) in modalità telematica, dando atto dell’assenza di istanze di ricusazione, della partecipazione di tre candidati alla procedura e del fatto che la procedura si sarebbe interamente svolta “a distanza” e “esclusivamente su basi curriculari”, senza dunque prevedere seminari o prove didattiche ulteriori rispetto alla valutazione di titoli, come pure il bando contemplava solo in via eventuale. Nella medesima stessa seduta, la Commissione provvedeva a predeterminare i criteri di valutazione (verbale n. 1, allegato A), in attuazione dell’art. 7 del bando e del d.m. 4 agosto 2011, n. 344, nonché degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica indicati all’art. 1 del bando (terza missione, internazionalizzazione, disseminazione e capacita organizzative).
Nel corso della procedura la Commissione riteneva opportuno attivare un soccorso istruttorio volto a richiedere ai candidati chiarimenti e integrazioni documentali su alcuni profili delle domande e dei titoli dichiarati (con specifico riferimento al numero di ore complessivamente erogate con riferimento all’attività didattica svolta), al dichiarato fine di garantire completezza e parità di trattamento nella valutazione comparativa.
All’esito dei lavori, la Commissione redigeva in data -OMISSIS- la relazione finale, contenente la valutazione dei curricula e delle pubblicazioni dei partecipanti dalla quale risultava vincitrice con il punteggio di 88.9/100 la prof.ssa -OMISSIS-, odierna controinteressata, mentre la ricorrente prof.ssa -OMISSIS-, veniva collocata in seconda posizione con il punteggio di 80.4/100.
Sulla base di tale relazione, con decreto rettorale n. -OMISSIS-, l’Università per stranieri di Perugia, recependo integralmente le risultanze della valutazione della Commissione di concorso, approvava gli atti della procedura, dichiarando vincitrice la prof.ssa -OMISSIS-.
Il medesimo D.R. n. 515 del 2025 disponeva la trasmissione del provvedimento al Dipartimento-OMISSIS- per la successiva proposta di chiamata della candidata vincitrice, da sottoporre, poi, all’approvazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Senato Accademico.
Il Dipartimento-OMISSIS- dell’Università per stranieri di Perugia, con deliberazione del -OMISSIS-, approvava la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- in qualità di professoressa di I fascia nel SSD -OMISSIS- ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010.
- Con ricorso notificato e depositato -OMISSIS-, la prof.ssa -OMISSIS- ha agito per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto rettorale di n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura e gli altri atti e provvedimenti in epigrafe meglio specificati, chiedendo, altresì, la condanna dell’Università per stranieri di Perugia alla riedizione della procedura concorsuale e/o alla rivalutazione dei candidati da parte di una commissione anche in diversa composizione.
2.1. La ricorrente principale ha articolato cinque motivi in diritto riassumibili come segue.
- Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6, della l. n. 240 del 2010, violazione del principio di legalità sostanziale nonché dei principi in tema di procedure selettive, eccesso di potere per genericità, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.
Ad avviso di parte ricorrente, la procedura sarebbe radicalmente viziata dall’illegittimità del Regolamento dell’Università per Stranieri di Perugia “per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010” emanato con D.R. n. 244 del 31 luglio 2019 così come modificato dal D.R. n. 281 del 4 ottobre 2023), che non individuerebbe gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale richiesti dalla legge (art. 24, comma 5, l. n. 240 del 2010), delegando integralmente tale compito al Dipartimento e alle singole Commissioni. Evidenzia la ricorrente che il secondo periodo dell’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010 dispone che la valutazione si svolga «in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; pertanto, il Ministero stabilisce i criteri per l’individuazione degli standard e, dal canto loro, gli Atenei, nell’ambito dell’autonomia normativa ad essi riconosciuta, devono individuare puntualmente gli standard qualitativi che le Commissioni di concorso devono applicare per valutare i candidati. Il d.m. n. 344 del 2011 detta i “Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari di contratto”, non individuando direttamente gli standard qualitativi, bensì delineando l’ambito entro cui gli Atenei devono esercitare la propria potestà regolamentare, fissando una cornice di criteri generali. Spetta, dunque, al regolamento di Ateneo definire in modo puntuale, predeterminato e verificabile gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, che costituiranno la base oggettiva delle valutazioni affidate alle commissioni. Il Regolamento dell’Università per stranieri di Perugia, invece, non adempirebbe all’obbligo legale di individuare gli standard qualitativi previsti dall’art. 24, comma 5, l. n. 240 del 2010 e dal d.m. n. 344 del 2011, in quanto all’art. 3, comma 4, lett. f) demanda integralmente al singolo Dipartimento, nell’ambito della delibera di proposta di attivazione della procedura volta alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, l’individuazione degli standard qualitativi.
- Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’articolo 24 comma 5 e 6, della l. n. 240 del 2010, del d.m. n. 344 del 2011 e dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo; violazione dei principi in tema di procedure selettive con particolare riferimento a quelli di trasparenza e par condicio; eccesso di potere per genericità, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.
Anche il bando risulterebbe illegittimo non essendo stati individuati neanche in tale sede gli standard o almeno le regole di massima per la valutazione comparativa. Lamenta la ricorrente che l’assenza di criteri predeterminati avrebbe impedito ai concorrenti di strutturare correttamente la domanda e consentito alla Commissione di introdurre parametri di valutazione in una fase successiva, alterando l’equilibrio della selezione; la stessa Commissione avrebbe riconosciuto che la documentazione dei candidati era “generica e incompleta” proprio perché il bando non richiedeva le informazioni poi ritenute decisive (numero di tesi, tutorati, seminari, ecc.).
iii. Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio. La procedura sarebbe viziata in radice dal momento che la Commissione di concorso avrebbe violato il principio di imparzialità, determinando i criteri di valutazione dei titoli solo dopo aver preso conoscenza della platea dei partecipanti, come si evincerebbe dal verbale n.1 del -OMISSIS-. La circostanza che si tratti di una procedura ex art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010, quindi, ristretta ai soli docenti e ricercatori dell’Ateneo in possesso dell’ASN nel settore oggetto di selezione, renderebbe ancor più evidente che l’operazione di predeterminazione dei criteri e avvenuta in una situazione di concreta conoscibilità dei partecipanti, tutti facilmente individuabili tramite il sito istituzionale dell’Ateneo.
- In subordine, violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6, l. n. 240 del 2010, del d.m. 4 agosto 2011 n. 344, dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo e degli artt. 1, 7 e 14 del bando; eccesso di potere per violazione dei criteri predeterminati, difetto di motivazione, illogicità e manifesta irragionevolezza, difetto di proporzionalità, errore di fatto.
Evidenzia la ricorrente che all’art. 1 del bando, il profilo ricercato era quello di un professore di I fascia del SSD -OMISSIS- (-OMISSIS-) con una solida attività di ricerca sulla storia della lingua italiana e le sue varietà e con una marcata attenzione all’internazionalizzazione, con una comprovata esperienza didattica negli insegnamenti del settore presenti nei corsi di laurea del Dipartimento, capacità dimostrata di reperire finanziamenti competitivi a sostegno di ricerca e didattica e una chiara attitudine a contribuire in modo attivo e responsabile alla governance dell’istituzione. La Commissione, nell’individuazione dei criteri di valutazione, avrebbe dovuto tener conto quantomeno del profilo ricercato e, conseguentemente, dar peso in maniera particolare all’esperienza maturata nell’attività di ricerca e nella capacita di attrarre finanziamenti oltre che nella esperienza maturata nell’attività di carattere gestionale. Si denuncia che, al contrario, la Commissione abbia proceduto ad una “creazione” ex novo della griglia di valutazione – non desumibile né dal Regolamento né dal bando, non coerente con il profilo richiesto e non conforme al d.m. n. 344 del 2011 – meramente quantitativa, in cui risulterebbe attribuito un peso sproporzionato alla didattica (30 punti), introducendo criteri meramente quantitativi non previsti (tesi, tutorati, seminari numerici, con la previsione di sub-criteri e micro-parametri numerici) e omettendo altri criteri del d.m. n. 344 del 2011 (quelli di cui alle lettere b) e c), vale a dire le valutazioni degli studenti e la partecipazione agli esami di profitto). Ciò avrebbe favorito la controinteressata – unica ad aver dichiarato puntualmente tali attività, sebbene non richieste dal bando – e penalizzato la ricorrente, che vanta un’esperienza didattica più ampia e consolidata.
L’applicazione della richiamata griglia avrebbe comportato un esito finale fortemente squilibrato, con uno scarto di 7,8 punti in favore della controinteressata, determinato oltre dal punteggio relativo al sub-criterio D) Seminari (criterio asseritamente privo di definizione), a quello dei sui sub-criteri B) Relatore e C) Tutorato, che hanno fruttato alla controinteressata complessivi 6,4 punti (3,8 per tesi + 2,6 per tutorati), a fronte di 0 punti attribuiti agli altri candidati, i quali non avevano dichiarato tali attività perché non richieste né evidenziate né nel Regolamento di Ateneo né nel bando.
Ulteriori criticità sarebbero riscontrabili nella parte dei criteri relativa all’attività di ricerca (B.1) e alla gestione (C), nei quali la Commissione avrebbe introdotto una fitta serie di ulteriori sub-criteri e di categorie, solo in minima parte evocati nel Regolamento e del tutto assenti nel bando, con il rischio di attribuire rilievo a titoli che i candidati non erano stati messi nelle condizioni di presentare in modo completo.
- Sempre in via subordinata, violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 7 del bando; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
La ricorrente denuncia che la procedura sarebbe viziata da palesi e numerosi errori di valutazione, omissioni e duplicazioni di titoli nonché da profili di opacità tali da rendere non comprensibile cosa sia stato effettivamente valutato in relazione a ciascun candidato.
Le schede di valutazione mostrerebbero molteplici errori di conteggio, duplicazioni e attribuzioni non verificabili, con punteggi assegnati alla controinteressata anche in assenza di specifica documentazione, mentre la ricorrente sarebbe stata valutata in modo sommario e non motivato. Il punteggio anomalo ottenuto nel criterio A), che ha determinato uno scarto decisivo, difetterebbe di una reale comparazione della qualità della produzione scientifica, dell’esperienza didattica e della carriera accademica. La relazione conclusiva non espliciterebbe il percorso logico-giuridico seguito, non chiarendo le ragioni delle differenze di punteggio e non consentendo di comprendere come la Commissione sia giunta all’individuazione della vincitrice.
- Con decreto monocratico -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare ex art. 56 cod. proc. amm.
- Si è costituita in giudizio l’Università per stranieri di Perugia, evidenziando la correttezza dell’operato dell’Ateneo e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
- La controinteressata prof.ssa -OMISSIS-, costituitasi per resistere in giudizio, ha argomentato circa l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
- Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, su concorde richiesta delle parti la trattazione è stata rinviata al merito per la cui è stata fissata l’udienza pubblica del -OMISSIS-.
- In data -OMISSIS- la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, estendendo l’impugnativa già spiegata al decreto del Rettore dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata decretata la chiamata della prof.ssa -OMISSIS- in qualità di professoressa di I fascia nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, Gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, a decorrere dal -OMISSIS- e del provvedimento del Direttore del Dipartimento-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata attestata la presa di servizio della prof.ssa -OMISSIS-.
È stata, inoltre, reiterata/esplicitata la domanda di condanna dell’Università per stranieri di Perugia alla riedizione della procedura concorsuale e/o alla rivalutazione dei candidati da parte di una commissione anche in diversa composizione.
- La controinteressata ha depositato in data -OMISSIS- ricorso incidentale, contestando l’illegittimità dell’ammissione e della mancata esclusione della ricorrente principale, nonché dei punteggi attribuiti dalla Commissione ad entrambe le candidate.
Le censure sono state articolate in quattro motivi in diritto, riassumibili come segue.
- Violazione dell’art. 4 del bando di concorso e del principio della par condicio; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti.
Si afferma che la candidata -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di concorso, avendo presentato la domanda di partecipazione in violazione delle regole del bando; in particolare il curriculum, privo delle formula della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, sarebbe stato inidoneo ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione, non potendo, pertanto, la Commissione servirsene. In subordine, si denuncia l’illegittimità della lex specialis e del Regolamento di Ateneo laddove interpretati nel senso di non prevedere tale incombente a pena di esclusione.
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, in quanto le asserite dichiarazioni parziali della ricorrente principale in merito allo svolgimento di incarichi istituzionali (avendo la stessa omesso di essersi dimessa in anticipo dall’incarico di Presidente del corso di laurea triennale COMIP) avrebbero indotto la Commissione in errore.
iii. Violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1991 [rectius 1990]; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, evidenziandosi plurimi errori in cui sarebbe incorsa la Commissione, attribuendo alla candidata -OMISSIS- punteggi superiori a quelli alla stessa spettanti alla luce della documentazione presentata.
- Violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1991 [rectius1990], eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione (sotto altro profilo), evidenziandosi plurimi errori in cui sarebbe incorsa la Commissione, attribuendo alla candidata -OMISSIS- punteggi inferiori a quelli alla stessa spettanti alla luce della documentazione presentata.
- Su istanza della ricorrente incidentale, atteso il necessario rispetto dei termini a difesa, la trattazione del merito è stata rinviata al 26 maggio 2026.
- Le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
La difesa dell’Università e la ricorrente principale hanno, in particolare, argomentato nel merito circa l’infondatezza delle censure incidentalmente proposte dalla prof.-OMISSIS-.
- All’udienza pubblica del 26 maggio 2026, uditi per le parti i difensori, come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Come evidenziato nella ricostruzione in fatto, la ricorrente principale, prof.ssa -OMISSIS-, contesta la procedura di chiamata per un professore di I fascia nel SSD -OMISSIS-, a cui ha partecipato collocandosi in seconda posizione (con punteggio 80.4/100), dopo la prof.ssa -OMISSIS- (prima classificata con punteggio 88.9/100) nella procedura di chiamata indetta dall’Università per stranieri di Perugia con decreto rettorale n. -OMISSIS- per un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010. La vincitrice, controinteressata, ha proposto ricorso incidentale [#OMISSIS#], in primo luogo, a censurare la mancata esclusione dalla procedura della prof.ssa -OMISSIS-, e poi a contestare i punteggi attribuiti dalla Commissione ad entrambe le candidate.
- Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni sollevate in [#OMISSIS#] dalla parte controinteressata.
2.1. Quanto all’eccepita inammissibilità per difetto di interesse dei primi due motivi per mancanza della prova di resistenza, giova rammentare come, in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, qualora vengano allegati vizi radicali della procedura selettiva o di fasi di questa, è la stessa natura del vizio demolitorio a non richiedere una “prova di resistenza”, non potendosi escludere che le risultanze della procedura scaturenti da una diversa valutazione ad esito libero possano rivelarsi favorevoli per il ricorrente (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 5 maggio 2026, n. 2201; Id., 31 ottobre 2023, n. 2545; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413).
2.2. Non meritevole di condivisione si presenta, altresì, l’eccezione di inammissibilità sollevata con riferimento al terzo mezzo per genericità (non avendo asseritamente la ricorrente principale individuato il provvedimento impugnato viziato). Contrariamente a quanto eccepito, la ricorrente ha chiaramente indicato gli atti viziati al punto 10 del terzo motivo (pag. 23 del ricorso principale), facendo discendere dal presunto vizio del verbale n. 1, l’illegittimità dei successivi atti della procedura.
- Procedendo con l’esame del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, va evidenziato che quest’ultimi si limitano ad estendere l’impugnativa ai sopravvenuti provvedimenti di chiamata e presa di servizio della prof.-OMISSIS-, riproponendo integralmente le censure già svolte.
- Devono essere preliminarmente esaminati i tre motivi proposti dalla prof.ssa -OMISSIS- in via principale.
4.1. Il primo ed il secondo mezzo possono essere trattati congiuntamente e non si presentano meritevoli di accoglimento per quanto di seguito esposto.
4.2. La ricostruzione di parte ricorrente prende le mosse da una lettura non condivisibile del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 (per cui «la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»).
L’orientamento giurisprudenziale ritenuto preferibile ha evidenziato, con riferimento al citato d.m. n. 344 del 2011, che «appare corretto ritenere che il predetto decreto contenga in realtà una serie articolata ed analitica di criteri ai quali l’Università può fare direttamente riferimento recependoli nel proprio regolamento e che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non è inderogabilmente necessario che i criteri previsti dal decreto ministeriale vengano integrati e specificati da norme regolamentari dell’Ateneo o dalla predeterminazione di ulteriori criteri da parte della commissione nella prima seduta. In questo senso depone il contenuto del decreto, il quale: – all’art. 2 individua gli ambiti oggetto di valutazione ovvero “l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto sottoscritto”; – all’art. 3 individua i singoli aspetti che devono essere oggetto di valutazione in relazione all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ovvero: il numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; gli esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti; la partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; la quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato; – all’art. 4, comma 1, individua gli aspetti che devono essere oggetto di valutazione dell’attività di ricerca scientifica, ovvero: l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o la partecipazione agli stessi; il conseguimento della titolarità di brevetti; la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, con l’indicazione, al comma 2, della tipologia di pubblicazioni da valutare, e della necessità che venga valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali; – all’art. 4, comma 3, individua gli elementi da valutare per le pubblicazioni scientifiche, ovvero l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza di ciascuna pubblicazione; la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; l’utilizzo degli indicatori del numero totale delle citazioni; del numero medio di citazioni per pubblicazione; l’impact factor totale; l’impact factor medio per pubblicazione; le combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). Dal contenuto del decreto emerge pertanto il suo carattere tendenzialmente esaustivo, salva la possibilità di integrazioni, eventuali, per specifici aspetti. In questo senso depone lo stesso preambolo del decreto, il quale, negli ultimi due punti, prevede che, considerato che la valutazione riguarda ricercatori a tempo determinato che hanno già conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato “gli atenei possano utilizzare, per la valutazione dell’attività di ricerca, criteri anche più selettivi di quelli previsti per il conseguimento della corrispondente abilitazione scientifica nazionale”, lasciando intendere che l’adozione di tali criteri integrativi ha carattere solo eventuale e non necessario (per un caso in cui hanno trovato applicazione, e sono stati giudicati legittimi, dei criteri più rigorosi cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 24 novembre 2023, n. 2784)» (T.A.R. Veneto, sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 1).
Il carattere “autoesecutivo” e l’applicabilità diretta dei criteri previsti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011 sono stati peraltro espressamente affermati in una fattispecie in cui una commissione di concorso, nella predisposizione dei criteri di valutazione, si era limitata a rinviare al predetto decreto. In particolare, è stato affermato che «il suddetto decreto ministeriale detta criteri estremamente specifici, tali da non richiedere, necessariamente, ulteriori declinazioni. A ben vedere, il verbale … relativo alla procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6 della legge 240/2010 … che l’appellante ha prodotto per dimostrare come, in quel caso, la commissione avesse specificato i criteri valutativi, non fa che confermare le conclusioni cui è giunto il TAR. Nel suddetto verbale, infatti, la commissione, laddove ha ‘apparentemente’ specificato i criteri, altro non ha fatto che riportare e conglobare i criteri valutativi fissati nel richiamato decreto ministeriale» (C.d.S., sez. VII, 27 ottobre 2022, n. 9226).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come a livello nazionale il panorama dei regolamenti adottati da ciascun Ateneo che per quel che riguarda le procedure di chiamata dei professori risulti piuttosto variegato; «alcune Università hanno adottato regolamenti molto dettagliati in ordine ai criteri di valutazione dei candidati che le Commissioni devono fare propri (salvo interventi attuativi). Nella più parte dei casi la predeterminazione dei criteri di valutazione viene affidata alla stessa Commissione. … Molti regolamenti impongono alle Commissioni di stabilire i criteri di valutazione ma solo nel rispetto, di volta in volta: … degli standard previsti dall’art. 24, comma 5, della l. 240/2010; ovvero – degli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; ovvero – dei criteri e dei parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento; … ovvero dei criteri previsti nel d.m. 344/2011.In altre parole, quindi, nei regolamenti locali viene esplicitato (nella stragrande maggioranza dei casi) il perimetro entro il quale le Commissioni devono svolgere la propria attività di valutazione» (C.d.S., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 17 agosto 2022 n. 11180).
4.3. In tale solco si pone il Regolamento dell’Università per stranieri di Perugia per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240 del 2010, che demanda al singolo Dipartimento l’individuazione degli standard qualitativi, disponendo, tuttavia, che «[l]a delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: … f) gli standard qualitativi di cui al DM 04.08.2011, n. 344 e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato» (art. 3, comma 4, lett. f); inoltre, il medesimo regolamento, all’art. 9, comma 3, dispone che la valutazione comparativa finalizzata all’individuazione del candidato maggiormente qualificato dovrà essere svolta dalla Commissione sulla base di criteri dalla stessa predeterminati «nel rispetto degli standard di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento», indicando, altresì, quali ulteriori principi generali di riferimento: «- profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica; – organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali; – conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; – collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che all’estero; – attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all’estero o in contesti internazionali; – attività gestionali, attività istituzionali, organizzative, di innovazione e di sviluppo svolte sia a livello di Ateneo che di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale. Saranno considerati la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia e specificità».
Non è, pertanto, ravvisabile il lamentato “vuoto normativo” né la denunciata violazione dell’art. 24, comma 5, l. n. 240 del 2010.
Allo stesso modo, alla luce della richiamata giurisprudenza, non sussiste la denunciata carenza del bando che all’art. 7, rubricato “Valutazione dei candidati”, prevede che «[l]a valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri, sono stabiliti nel rispetto degli standard di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento riportati all’art. 1», ben potendo affidarsi alla Commissione il compito di fissare i criteri di valutazione, limitando la discrezionalità della stessa al rispetto del parametro costituito dagli «standard di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344» (cfr. C.d.S., sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917) nonché «degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento riportati all’art. 1».
La tabella contenuta al richiamato art. 1 del bando accanto alla voce “Standard qualitativi di cui al DM 04.08.2011, n. 344 e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto o previsti dall’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010”, pone, quindi, ulteriori vincoli alla Commissione, prevedendo che: «La qualificazione didattica del docente dovrà essere caratterizzata da comprovata e continuativa attività di didattica presso Università o enti di formazione, in Italia o all’estero. La qualificazione scientifica del docente dovrà essere caratterizzata da ricerche di profilo innovativo nell’ambito del SSD -OMISSIS-, con ricadute nella Terza missione, nella disseminazione e nell’internazionalizzazione. I contenuti scientifico-disciplinari sono conformi alla declaratoria del settore (DM 639 del 02/05/2024 – Allegato A, p. 385). Le pubblicazioni del docente dovranno essere di riconosciuto valore nazionale e internazionale, con caratteri di originalità, contraddistinte da rigore metodologico e spinta innovativa, e tali da conferire al docente una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca nel SSD -OMISSIS-. Sarà valutata la pubblicazione in sedi qualificate a livello nazionale e internazionale, risultante anche da revisioni in peer review. Viene inoltre valutata la partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi, nazionali e internazionali. Accanto a un profilo di solida qualificazione scientifica nell’ambito del SSD, sono ritenute importanti capacità organizzative per iniziative di carattere didattico e scientifico volte allo sviluppo dell’ambito disciplinare, nonché una pratica di gestione del sistema universitario maturata con la copertura di incarichi istituzionali».
4.4. Parimenti infondato si presenta il terzo motivo del ricorso principale, con cui è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.
Contrariamente a quanto ventilato dalla parte ricorrente, dagli atti di causa emerge che la Commissione, nella prima seduta del -OMISSIS- e anteriormente alla predisposizione dei criteri di valutazione, non è affatto venuta a conoscenza dei nominativi dei partecipanti, bensì unicamente del numero degli stessi.
La circostanza che in una procedura ex art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010 – quindi, riservata ai soli docenti e ricercatori dell’Ateneo in possesso dell’ASN nel settore oggetto di selezione – siano facilmente individuabili i nominativi dei possibili candidati costituisce, invero, un fisiologico corollario della tipologia di procedura prevista dal Legislatore non uno specifico vizio della fattispecie per cui è causa.
- Dal rigetto delle censure proposte in via principale, discende la necessità di esaminare i motivi articolati in subordine.
- Con l’articolato quarto mezzo la ricorrente ha denunciato l’illegittimità dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione come risultanti dall’Allegato A al verbale n. 1 del -OMISSIS-, che si presenterebbero non conformi al d.m. n. 344 del 2011 e calibrati su tipologie di attività dichiarate in concreto da una sola candidata (la controinteressata), con conseguente ricaduta negativa sui punteggi attribuiti alla ricorrente e violazione della par condicio.
6.1. Dal verbale n. 1 del -OMISSIS- emerge che la Commissione ha stabilito che la valutazione venisse espressa mediante una griglia analitica di criteri e sotto criteri, di cui all’Allegato A al verbale n. 1 – per un totale massimo di 100 punti, così ripartiti:
- A) Attività didattica – massimo 30 punti ripartiti come segue:
- Didattica frontale, con assegnazione di punteggi quantitativamente diversi in base alla tipologia di percorso (sub criteri a1), a2) e a3)) – massimo 20 punti;
- Relatore (con punteggi diversificati per tesi di laurea e laurea magistrale e tesi di dottorato, sub criteri b1) e b2)) – massimo 5 punti;
- Attività di tutorato (diversificato in base ai destinatari – studenti o dottorandi di ricerca, sub criteri c1) e c2)) – massimo 3 punti:
- Seminari, punti 0.1 per ogni seminario – massimo 2 punti;
B.1) Attività di ricerca – massimo 15 punti ripartiti come segue:
- Responsabile di progetti di ricerca su bando competitivo internazionale, punti 1 per ciascun progetto finanziato – massimo 2 punti;
- Coordinatore di unita/progetti di ricerca (europei/internazionali su bando competitivo, PRIN/FIRB, altri progetti competitivi nazionali/internazionali, con punteggi differenziati tra 1 e 0,5 punti per ciascun progetto, sub criteri b1), b2) e b3)) – massimo 3 punti;
- Partecipante a progetti di ricerca su bando competitivo (europei/internazionali, PRIN/FIRB, altri progetti competitivi, sub criteri c1), c2) e c3)) – massimo 2 punti;
- Presidenza o appartenenza a società scientifiche internazionali o di riconosciuto prestigio, con 0,5 punti per ciascuna presidenza, d1) e 0,1 punti per ciascuna appartenenza, d2) – massimo 1 punto;
- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali o di classe A – massimo 1 punto;
- Organizzazione scientifica o partecipazione come relatore a congressi di interesse internazionale – massimo 5 punti;
- Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca – massimo 1 punto;
B.2) Produzione scientifica – massimo 45 punti ripartiti come segue:
- Monografie (con plurimi sub criteri) – massimo 5 punti per pubblicazione;
- Articoli su libro (con plurimi sub criteri) – massimo 2 punti per pubblicazione;
- Articoli in riviste internazionali e/o di classe A (con plurimi sub criteri) – massimo 3 punti per pubblicazione;
- Articoli in riviste scientifiche nazionali non di classe A (con plurimi sub criteri) – massimo 2 punti per pubblicazione;
- Saggi in opere collettanee (con plurimi sub criteri) – massimo 2 punti per pubblicazione;
- Proceedings pubblicati (con plurimi sub criteri) – massimo 2 punti per pubblicazione;
- Edizioni critiche commentate (con plurimi sub criteri) – massimo 5 punti per pubblicazione;
- Consistenza complessiva della produzione scientifica (intensità/continuità, rilevanza complessiva, congruenza con il profilo di bando, con plurimi sub criteri) – massimo 3 punti;
- C) Attività gestionale (inclusa la Terza missione) – massimo 10 punti ripartiti come segue:
- Titolarità di cariche istituzionali e accademiche (componenti degli organi di governo, direttori di Dipartimento, direttori di scuole di dottorato/specializzazione, presidi di Facoltà, coordinatori/presidenti di corsi e collegi, componenti del Nucleo di valutazione e dei Collegi di dottorato/specializzazione, attività di disseminazione, progetti di trasferimento tecnologico/culturale/sociale e creazione di reti con il territorio) – massimo 10 punti;
6.2. Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati nei precedenti paragrafi, non si presenta censurabile la scelta della Commissione di integrare e specificare i criteri valutativi mediante l’articolata griglia di cui all’Allegato A al verbale n. 1.
Non trovano riscontro le affermazioni di parte ricorrente per cui la specificazione dei punteggi si porrebbe in violazione degli artt. 1 e 7 del bando, essendo svincolata dal profilo ricercato dall’Ateneo perugino; né può dirsi “abnorme” il rilievo attribuito all’attività didattica, pari a 30 punti su 100 (mentre alla produzione scientifica ne sono stati riservati 45 su 100), attesa la necessità, esplicitata dallo stesso art. 1 del bando, di verifica della «qualificazione didattica del docente … caratterizzata da comprovata e continuativa attività di didattica presso Università o enti di formazione, in Italia o all’estero».
Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente principale, i sub-criteri B) Relatore e C) Tutorato – per i quali la prof.ssa -OMISSIS- ha ottenuto 0 punti non avendo evidenziato le relative attività nella propria domanda, a fronte dei complessivi 6,4 punti (3,8 per tesi + 2,6 per tutorati) ottenuti dalla controinteressata – non possono essere ritenuti innovativi rispetto al Regolamento di Ateneo ed al bando (e quindi in qualche modo introdotti a sorpresa). Difatti, detti sub criteri ben possono essere ricondotti a quelli espressamente indicati all’art. 3 del d.m. n. 344 del 2011 – come visto espressamente richiamato tanto dal Regolamento di Ateneo che dal bando – rispettivamente alla lett. c) «partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto» (con riferimento all’attività di “relatore” di tesi di laurea o di dottorato) e d) «quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato» (per quanto attiene all’“attività di tutorato”). La mancata attribuzione del punteggio è, pertanto, unicamente imputabile – secondo il principio di autoresponsabilità – alla mancata indicazione di dette attività da parte della ricorrente principale nella propria domanda.
In modo del tutto analogo, il contestato sub criterio D) Seminari, si presenta pienamente riconducibile alla richiamata lett. d) dell’art. 3 d.m. n. 344 del 2011.
Né, infine, alcuna disparità di trattamento risulta essersi realizzata in ragione dell’attivazione del soccorso istruttorio, che non è stato volto a consentire l’integrazione delle attività svolte dai candidati, bensì unicamente precisare la portata di quelle già da essi dichiarate, con specifico riferimento all’indicazione del numero delle ore complessivamente erogate con riferimento all’attività didattica svolta.
- Con il quinto motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 7 del bando, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, in quanto la procedura sarebbe viziata da palesi e numerosi errori di valutazione, omissioni e duplicazioni di titoli nonché da profili di opacità tali da rendere non comprensibile cosa sia stato effettivamente valutato in relazione a ciascun candidato.
Il motivo non è meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
7.1. Considerato che le censure attore operano un sindacato sull’attività valutativa della Commissione, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi – limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (C.d.S., sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685; Id., sez. III, n. 2091 del 2019; T.A.R. Umbria, 26 giugno 2025, n. 573). Le valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice non sono, quindi, sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui appaiano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, e il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. C.d.S., sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186; Id., sez. III, 28 settembre 2023, n. 8566; T.A.R. Umbria, 13 maggio 2026, n. 215).
7.2. La ricorrente articola plurime censure con riferimento ai punteggi attribuiti in relazione ai criteri 8 e relativi sub-criteri) A) Attività didattica, B) Attività di ricerca, C9 Attività gestionale (inclusa la terza missione). Tali censure, tuttavia, non superano la prova di resistenza.
Difatti, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, dalla tabella con i punteggi ricalcolati proposta a pag. 39 del ricorso emerge che – anche nell’ipotesi di accoglimento delle prospettazioni attoree – la prof. -OMISSIS- avrebbe ottenuto un punteggio più elevato della ricorrente e dunque l’avrebbe sopravanzata in graduatoria (86,3/1000 contro gli 84,9/100 della prof.ssa -OMISSIS-). La ricorrente afferma che la mancata indicazione nel curriculum della ricorrente delle voci rilevanti ai fini dei sub criteri B) Relatore e C) Attività di tutorato – per cui le è stato attribuito un punteggio pari a 0 – avrebbe potuto essere superata mediante acquisizione d’ufficio almeno del numero delle tesi di laurea di cui era relatrice discusse all’Università per stranieri (essendo tale dato in possesso dell’Ateneo); in tal modo, la ricorrente avrebbe potuto indicare il ruolo di referente per n. 10 tesi di laurea magistrale, e n. 1 di laurea triennale oltre al tutorato di n. 4 studenti seguiti per la redazione delle tesi non ancora discusse e, quindi, ottenere il punteggio di 1.1 per il sub-criterio A-b1) e 0.4 per il sub-criterio A-c1), per un totale di 1.5 punti in più relativi all’attività didattica, ottenendo il per l’attività didattica il punteggio di 22,1/30 e, quindi, il punteggio totale di 86,4/100 (superando la prof.-OMISSIS- di 0,1 punti). Alla luce di quanto già evidenziato al § 6.2., tale ricostruzione non è meritevole di condivisione, fondandosi sulla pretesa doverosità della valutazione – addirittura dell’acquisizione d’ufficio – da parte della Commissione di titoli pacificamente non dichiarati dall’interessata in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura (e non della mera precisazione di titoli già dichiarati, come avvenuto con l’attivazione del soccorso istruttorio in relazione alla quantificazione delle ore di didattica riferite agli insegnamenti già indicati dai candidati). Nel caso che occupa, il ricorso ad un’attività ausiliatrice e suppletiva della Commissione nell’integrazione della domanda di partecipazione della ricorrente confliggerebbe con il principio generale dell’autoresponsabilità, violando la par condicio tra i concorrenti. Conformemente, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che «[s]icuramente i casi in cui è invocabile il soccorso istruttorio rinvengono un limite alla relativa attivazione che coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio» (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 180).
7.3. Non meritevoli di accoglimento si presentano, infine, le censure di parte ricorrente con cui si denuncia la genericità della relazione finale della Commissione, che non esprimerebbe un giudizio comparativo finale e non fornirebbe un’adeguata motivazione delle valutazioni attribuite.
Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Regolamento di Ateneo, all’esito della procedura di valutazione «[l]a Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l’idoneo, o il vincitore nel caso di più candidati, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento dovrà attenersi per la proposta di chiamata. In caso di pluralità di candidati la Commissione è chiamata ad una motivazione rigorosa che dia conto in concreto degli elementi sui quali la stessa ha fondato il proprio giudizio».
Nel Verbale n. 4 relativo alla seduta del -OMISSIS- in cui è stato individuato il candidato vincitore, la Commissione, preso atto del punteggio complessivo ottenuto dai tre concorrenti all’esito della valutazione «delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, effettuata secondo i criteri stabiliti come all’Allegato A al verbale n. 1, e tradotta in termini numerici nelle schede di ripartizione dei punteggi prodotte all’Allegato B al Verbale n. 3», evidenzia che: «Da tale prospetto si evince che il punteggio complessivo raggiunto dalla candidata -OMISSIS- risulta considerevolmente superiore a quelli conseguiti dagli altri due candidati. Fondandosi su questa evidenza, la Commissione indica la stessa candidata -OMISSIS- quale vincitrice della procedura messa a bando. La candidata -OMISSIS-, come si desume dalla documentazione fatta pervenire alla procedura, presenta un profilo caratterizzato da un ottimo livello scientifico e da continuità di impegno negli ambiti valutati: didattica, ricerca, terza missione e impegno istituzionale. Per la ricerca, caratterizzata da rigore metodologico e da innovatività, si sottolinea in particolare l’attitudine a frequentare campi di studio meritoriamente diversificati, pur nel quadro di una salda coerenza con ambiti e approcci del gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS- e del settore scientifico-disciplinare -OMISSIS-: Boccaccio in versi e in prosa, Manzoni, Tommaseo, le scritture epigrafiche, con interessanti affondi anche nell’insegnamento dell’italiano L2, in linea con gli specifici interessi dell’Ateneo di appartenenza. Nella didattica, spicca da un lato la continuità degli insegnamenti tenuti presso l’Università per Stranieri di Perugia e presso altri Atenei italiani, dall’altro il forte impegno nei percorsi del dottorato di ricerca, unitamente a una documentata attività di tutoraggio e di sostegno agli studenti in Corsi triennali, magistrali e dottorali. Per la terza missione, si segnala per intensità l’attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, mentre l’impegno istituzionale si è esplicato con notevole continuità nei ruoli di Coordinatrice di corso di dottorato e di Presidente di corso di studio, oltre che in altri importanti incarichi di Ateneo dichiarati nel Curriculum, che comprovano una significativa esperienza nelle attività di gestione del sistema universitario. Le ottime competenze progettuali e gestionali sono inoltre testimoniate dal ruolo di coordinatrice scientifica nazionale di un PRIN e dall’organizzazione scientifica di parecchi congressi in Italia e all’estero. Notevole infine la proiezione sul piano internazionale, come visiting professor e come organizzatrice di eventi scientifici e divulgativi all’estero. La Commissione prende atto, comunque, anche del valore dei profili scientifici e didattici dei candidati non risultati vincitori, che hanno fornito contributi significativi nelle aree della ricerca, della didattica e dell’impegno istituzionale e di Terza Missione».
La citata motivazione, lungi dall’esaurirsi nel mero richiamo al dato numerico – fermo in ogni caso il valore motivazionale che deve riconoscersi al voto numerico nelle procedure concorsuali, «che in mancanza di una disposizione contraria, … esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’indicazione della cifra numerica» (ex multis, C.d.S., sez. IV, 24 aprile 2026, n. 3229) – ha ulteriormente esplicitato le ragioni del giudizio di preferenza espresso dalla Commissione per la candidata -OMISSIS-, sottolineando gli elementi ritenuti determinanti con riferimento a tutti gli ambiti valutati: didattica, ricerca, terza missione e impegno istituzionale. Si presenta, pertanto, pienamente assolto l’onere motivazionale così come declinato dal richiamato art. 15 del Regolamento di Ateneo.
- Da quanto esposto discende l’integrale rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata prof.-OMISSIS-.
- Le spese possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando, sul ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- a) rigetta il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
- b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 6 luglio 2026

