DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 164
Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230. (1)
(Pubbl. in Gazz. Uff., 3 maggio 2006, n. 101)
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l’articolo 1, comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati concernente l’articolo 14, comma 2, ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità nazionale per la fascia dei professori associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO N.1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;
d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale;
e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.2
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.3
Idoneità scientifica nazionale
1. L’idoneità scientifica nazionale si consegue all’esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.
2. L’idoneità scientifica è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturità scientifica per la fascia dei professori associati.
3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell’idoneità scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.4
Numero massimo di idoneità scientifiche
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l’idoneità scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al numero di posti da coprire indicato dalle università, per i quali è garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire, attivando le procedure d’idoneità scientifica nazionale e le successive procedure selettive ai sensi dell’ articolo 13, nell’ambito della programmazione, di cui all’articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già concluse non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 51, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.
4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.5
Quote riservate per la fascia dei professori ordinari
1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai quali può essere attribuita l’idoneità scientifica nazionale è incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del numero risultante dall’applicazione delle norme di cui agli articoli 4, comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano un’anzianità di servizio nella stessa fascia, non inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN.
Qualora l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità, quest’ultimo è arrotondato all’unità superiore (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.6
Liste di commissari nazionali
1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all’articolo 7, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.
2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.
3. L’elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonché ai professori straordinari a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12, della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell’idoneità nazionale da non oltre quattro anni. L’elettorato passivo è attribuito per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Il Ministero definisce gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi.
5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista è formata da quindici commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nel caso che non venga raggiunto il numero di commissari nazionali richiesto si procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva.
6. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a quindici, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all’articolo 5. In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto di immediata rieleggibilità nei confronti di due terzi degli appartenenti al settore, individuati mediante sorteggio.
7. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi da 1 a 6 sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni.
8. L’eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle liste è effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3 (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.7
Commissioni di valutazione
1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore è composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalità telematiche dalle corrispondenti liste di commissari nazionali di cui all’articolo 6. I componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio.
2. Per i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione è composta da cinque professori ordinari.
3. Per i giudizi idoneativi a professore associato la commissione è composta da tre professori ordinari e due professori associati confermati. I professori ordinari sorteggiati quali componenti di commissione, sia nei giudizi a professore ordinario sia nei giudizi a professore associato, devono optare per l’una o per l’altra commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da parte del Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l’opzione non sia esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare la commissione di cui il professore ordinario fa parte con conseguente sostituzione nella commissione da cui il medesimo è estromesso.
4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d’ufficio, salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l’accettazione da parte del Ministro.
5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalità di cui al comma 1.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni già compiuti prima della sostituzione.
7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.8
Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni tre anni. L’elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure. All’attuazione del presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.9
Lavori delle commissioni di valutazione
1. Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
2. Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono per via telematica alla lista delle domande, all’elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate ai sensi dell’articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l’accesso avviene tramite password consegnata al presidente della commissione dal responsabile del procedimento.
3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all’attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;
c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
d) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;
g) entità e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti interessati;
h) entità e caratteristiche delle attività svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.
4. Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.
5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli, nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono anche una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
6. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.
7. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, il Ministro può concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini su indicati, il Ministro sostituisce l’intera commissione, ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalità di cui all’articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. Salva la responsabilità disciplinare, i commissari ai quali è imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi.
8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell’idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.10
Controllo di legittimità degli atti
1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all’articolo 9, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al CUN per il parere di legittimità, dandone comunicazione al Ministero.
2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal parere.
3. Nel caso in cui emergano rilievi di legittimità il Ministro riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.
4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.
5. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.11
Limite di ammissibilità ai giudizi idoneativi
1. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative e non conseguono l’idoneità non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell’articolo 5 (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.12
Bandi di indizione dei giudizi idoneativi
1. Il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le modalità e i tempi, non inferiori a trenta giorni e comunque non superiori a cinquanta, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
2. La partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Ai professori ordinari e ai possessori dell’idoneità scientifica per le fasce dei professori ordinari è preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento dell’idoneità scientifica per la fascia dei professori associati nello stesso settore o in settori affini.
3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l’elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall’espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.
4. Per ciascuna procedura idoneativa l’università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.13
Procedure per la chiamata dei professori universitari
1. Le università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell’idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 (1).
(1) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.14
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all’articolo 4, comma 1, è pari al cento per cento.
2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati:
a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 è riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) una ulteriore quota dell’uno per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
3. Qualora l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità, quest’ultimo è arrotondato all’unità superiore.
[ 4. L’articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché a quelle per posti di professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ](1)
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della legge, dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare (2).
(1) Comma abrogato dall’articolo 23 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Per l’abrogazione del presente provvedimento vedi l’articolo 29, comma 12, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.