Cons. Stato, Sez. VII, 6 luglio 2026, n. 5404

Deve essere riconosciuta ogni esperienza post dottorale acquisita in atenei stranieri

Data Documento: 2026-07-06
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Ogni esperienza post dottorale acquisita in atenei stranieri deve essere
riconosciuta se svolta nel rispetto della normativa universitaria straniera di riferimento.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5329 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] 3; Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Liguria, Sezione I, n. 460/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS, dell’Università degli Studi di Genova e del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e OMISSIS.
FATTO e DIRITTO
1. OMISSIS propone appello per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 460/2025, che ha accolto il ricorso di quest’ultimo avverso gli atti conclusivi della procedura di seguito meglio descritta. Si sono costituiti in giudizio OMISSIS, l’Università degli Studi di Genova e il Ministero dell’Università e della Ricerca.
1.1 La controversia concerne gli esiti della procedura di selezione bandita dall’Università di Genova per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di scienze della formazione (disfor), per il settore concorsuale 11/d1 – pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico disciplinare m-ped/02 – storia della pedagogia.
1.2 Con il primo motivo l’appellante contesta il “capo 3” della gravata sentenza, che ha ritenuto la dott.ssa OMISSIS priva del requisito di ammissione costituito dall’aver usufruito per almeno tre anni di contratti, assegni di ricerca o borse post dottorato. Al contrario, il bando ha previsto un duplice requisito di partecipazione: a) quello di essere “in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati”; b) oltreché, ai fini che qui interessano, “aver usufruito per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di … assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 398/1989 oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri”.
Quanto al triennio, l’art. 5 del richiamato Regolamento universitario dispone che: “Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie, di cui al precedente comma 1, sono cumulabili tra loro”.
È pacifico allora che la normativa abbia riconosciuto espressamente, quale esperienza conteggiabile ai fini del triennio utile, le esperienze post-dottorali svolte presso Atenei stranieri. Nel fare ciò, il legislatore era necessariamente consapevole che i criteri di assegnazione potessero variare sulla base della specificità del contesto accademico, nel caso di specie, quello canadese.
La gravata sentenza avrebbe quindi erroneamente ritenuto che ciascuno dei tre fellowship conseguiti in Canada (cioè ciascuna delle “diverse fattispecie” cui si riferisce l’art. 5, comma 3, del Regolamento universitario) non fosse “cumulabile” agli altri; ciò benché ognuno dei tre fellowship avesse ad oggetto un differente progetto di ricerca, sotto la guida di tre differenti professori nella veste di supervisor e in tre differenti Università.
1.3 Con il secondo motivo d’appello, la candidata deduce che il bando de quo aveva previsto il reclutamento di un ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, per il settore concorsuale 11/D1 e il settore scientifico disciplinare M-PED/02 “Storia della Pedagogia” e che la Commissione aveva quindi articolato una griglia di valutazione decidendo che avrebbe valutato i curricula, i titoli e le pubblicazioni dei candidati in forza del settore scientifico M-PED/02, mentre il TAR ha ritenuto invece che tra settori scientifici M-PED/01 e M-PED/02 non vi sarebbe alcuna differenza, violando così la normativa di riferimento e causando anche una sviata valutazione delle pubblicazioni del candidato ricorrente di primo grado, che avrebbero dovuto ricevere una valutazione minore in quanto non afferenti alla specifica disciplina di riferimento, oltreché per essere state pubblicate su poche riviste (tutte italiane), per la metà in una rivista di cui lo stesso candidato era membro del comitato direttivo, pratica che sarebbe “assolutamente vietata dalle migliori riviste scientifiche”.
1.4 Il candidato ricorrente vittorioso in primo grado contro deduce che, mentre per il RTD di “tipo A” non viene richiesto il possesso di titoli così specifici e qualificanti, l’accesso al contratto di ricerca di “tipo B” presuppone un adeguato grado di maturità scientifica; sicché occorre adottare un particolare rigore metodologico nella verifica dei requisiti di accesso, per non ammettere candidati non idoneamente titolati. Non a caso, dunque, l’art. 2 del Bando della selezione di cui si controverte imponeva al candidato il possesso di uno dei seguenti requisiti: (i) l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN); “oppure” (ii) tre anni (36 mesi, anche non consecutivi) di “contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240 o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 4.11.2005, n. 230”; (iii) tre anni (36 mesi, anche non consecutivi) di “assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 398/1989 oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri”.
L’ipotesi sub (ii) rinvierebbe proprio alla figura del RTDA presupponendo, quindi, almeno tre anni (36 mesi) di servizio presso un Ateneo italiano o estero. La candidata appellante, non avendo l’ASN, avrebbe concorso dichiarando il possesso del requisito alternativo, ovvero di aver usufruito – per un periodo di almeno un triennio – di “assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 398/1989 oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri”.
1.5 Dunque, secondo tale candidata il richiamo espresso all’art. 22, L. 240/2010 da parte del Bando (che come noto vincola, come lex specialis, l’operato dell’Amministrazione) implicava che ogni attività svolta all’estero – Fellowship, Postdoctoral e altri incarichi – dovesse essere oggetto di selezione e contrattualizzata da un’Università o istituzione di ricerca, attraverso un formale accordo indicante l’obiettivo della ricerca, i tempi di svolgimento, la tipologia di remunerazione e le relative contribuzioni, e che la stessa attività dovesse occupare un periodo di svolgimento pari almeno a tre anni, circostanza non sussistente nel caso in esame per la sovrapponibilità dei progetti di ricerca svolti dall’appellante presso le Università canadesi non essendo possibile, così come esattamente rilevato al TAR, cumulabili esperienze svolte nello stesso periodo.
2. All’esito della camera di consiglio del 29 luglio 2025 la Sezione, considerati “la complessità delle questioni dedotte”, “i titoli posseduti dai due candidati” e il “divario fra i loro punteggi” ha accolto la domanda cautelare dell’appellante, fissando il merito e sospendendo nelle more l’efficacia della sentenza “ai fini della prosecuzione del servizio già iniziato dalla odierna appellante fin dal giugno 2024”, compensando le spese (ord. 2820/2025).
3. Ai fini della decisione del merito, considera il Collegio che la questione centrale del contendere ruota sulla valutabilità di tre percorsi di ricerca compiuti dall’appellante in Canada con parziale sovrapposizione temporale dei percorsi formativi.
4. Il richiamo effettuato dalla parte ricorrente all’art. 22, Legge n. 240/2010 è peraltro errato, in quanto tale disposizione riguarda la differente normativa degli assegni di ricerca, mentre la disposizione che disciplina la procedura in esame è l’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, nella versione in vigore nel 2022; che riserva i contratti triennali in esame anche a coloro “che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
Dalla indicata previsione normativa discende, dunque, la erroneità dell’appellata sentenza del TAR laddove, nell’accogliere il motivo di ricorso formulato dal candidato ricorrente in primo grado, ha affermato che l’odierna appellante non possedeva i requisiti di partecipazione dichiarati (3 anni di esperienza in assegni di ricerca o borse post-dottorato, non potendosi cumulare l’esperienza maturata in Canada).
5. Inoltre, sotto il profilo della interpretazione sistematica delle due diverse discipline sopraindicate, e quindi della soluzione della specifica controversia circa la loro applicabilità alla fattispecie, considera il Collegio che il bando di concorso ammetteva espressamente la valutazione dei percorsi formativi compiuti in Università estere, in linea con il carattere universale, e non legato a confini territoriali o giuridici o ad assetti o interessi locali, degli obiettivi di eccellenza nella conoscenza e nella sua trasmissione alle giovani generazioni e di alta ricerca scientifica che giustificano la stessa esistenza delle Università in ogni Paese del Mondo.
Ne consegue, dunque, la necessità che la competizione fra i candidati persegua quei traguardi di eccellenza valorizzando la ricchezza costituita dalla pluralità e diversità delle conoscenze ed esperienze ovunque maturate, così come non argomentabile in astratto, ma così come concretamente e storicamente statuito dall’Università di Genova mediante un bando che consentiva di valorizzare le esperienze maturate in Università estere rinviando, necessariamente, alla relativa disciplina di valutazione dei titoli.
6. In tal senso, risulta evidente in atti che i mesi di durata dei contratti canadesi erano legati al carico di lavoro da realizzare misurato in termini di raggiungimento di obiettivi specifici, e che la candidata appellante ha portato a termine tre diversi progetti in tre università canadesi, gestendo in autonomia, secondo i criteri di eccellenza scientifica (canadesi e) internazionali, i progetti di cui era responsabile. Del resto, in Canada, in ragione delle rigide normative e regole di ammissione legate sia al soggiorno che al permesso di lavoro per (ricercatori) stranieri, qualora tali contratti non fossero stati cumulabili la candidata non avrebbe potuto esserne titolare. La conclusione dei progetti e delle connesse mansioni costituisce, pertanto, un idoneo elemento di prova che i periodi di contratto, secondo le regole di quell’ordinamento ad essi intrinseche, erano stati maturati e gli obiettivi ampiamente raggiunti, così da poter essere valutati autonomamente e, di conseguenza, cumulati.
Pertanto ogni esperienza post dottorale acquisita in atenei stranieri deve essere riconosciuta se svolta nel rispetto della normativa universitaria straniera di riferimento, così come risulta in atti sia avvenuto nella procedura per cui è causa, conclusasi con un divario in termini di punteggi fra i candidati che conferma la immunità del relativo esito dalle censure dedotte.
7. Ugualmente fondato è il secondo motivo d’appello, secondo il quale il TAR ha sovvertito i criteri di valutazione dei titoli dei candidati, avendo erroneamente ritenuto equivalenti la disciplina della “Storia della pedagogia”, espressamente indicata dal bando, e quella della “Psicologia generale” indicata invece dal ricorrente di primo grado. Devono essere quindi accolte anche le censure della parte appellante secondo cui il ricorrente in primo grado avrebbe i necessari requisiti di esperienza in “pedagogia generale” e non in “storia della pedagogia” come invece richiesto ai fini della partecipazione alla procedura in esame e secondo cui tale indebita equiparazione avrebbe condotto ad una eccessivamente benevola valutazione delle pubblicazioni dello stesso ricorrente di primo grado, di numero minore e confinate solo ad alcune riviste nazionali rispetto alle pubblicazioni dell’appellante.
8. L’appello deve essere pertanto accolto, e per l’effetto in riforma dell’appellata sentenza deve essere integralmente respinto il ricorso di primo grado, in tal modo mantenendo fermi gli esiti della procedura selettiva e quindi la posizione lavorativa dell’appellante già salvaguardata in sede cautelare con ordinanza cautelare n. 2820/2025.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di impugnativa, ivi compresi quelli articolati dalla stessa appellante in relazione al profilo formativo e professionale dell’appellato prof. OMISSIS.
9. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate in ragione della peculiarità e novità dell’indicata procedura selettiva e della conseguente questione controversa nell’ambito delle procedure e delle prassi dell’ordinamento universitario nazionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma dell’appellata sentenza respinge il ricorso di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] Contessa
IL SEGRETARIO

Pubblicato il 6 luglio 2026