Rinuncia del vincitore: obbligo di procedere alla chiamata del secondo classificato?

08 Ottobre 2025

Con sentenza n. 717 del 3 ottobre 2025, il TAR delle Marche ha sancito che il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata di un candidato non collocato al primo posto di una graduatoria, né, d’altro canto, è tenuto a disporre la chiamata del candidato risultato vincitore della selezione, ben potendo motivatamente decidere di proporre la non chiamata.

Nel caso di specie, il secondo classificato in una procedura bandita per la copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 240/2010 ha impugnato gli esiti della selezione, lamentando, tra l’altro, la decisione degli organi accademici di non procedere alla sua chiamata dopo la rinuncia della candidata inizialmente risultata prima classificata.

Tale doglianza è stata ritenuta priva di pregio dal Collegio, il quale ha sostenuto, da una parte, che non sussiste un obbligo di chiamata del candidato utilmente collocato, e, dall’altra, che la scelta di non procedere alla copertura del posto dipende sia da ragioni organizzative sia da valutazioni complessive di opportunità scientifica, laddove si fondino sui giudizi espressi dalla commissione e non li sovvertano.

Facendo applicazione di questo principio, i Giudici hanno ritenuto che la decisione del Consiglio di Dipartimento dell’ateneo nella vicenda esaminata non fosse né arbitraria né frutto di sviamento, non essendo emerso alcun intento di favorire altro candidato né la successiva assegnazione del posto ad altro partecipante al concorso.

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