Dottorati PON: il provvedimento di esclusione non è tardivo se l’attività di ricerca è iniziata in un momento successivo rispetto ai dottorati ordinari

10 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato in merito alla legittimità di un provvedimento di non ammissione al secondo anno di dottorato a causa di insufficiente attività di ricerca.

La questione sottoposta all’attenzione dei giudici non atteneva al merito della decisione, quanto piuttosto all’asserita tardività della stessa, adottata oltre il termine del 31 ottobre previsto quale termine ultimo dal regolamento universitario in relazione ai dottorati ordinari. Secondo il Consiglio di Stato, però, il termine per la valutazione della domanda di passaggio di anno di dottorato deve essere corrispondente all’inizio dell’attività di ricerca.

Per tale ragione, nel caso di dottorati PON – Programma Operativo Nazionale o PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, il cui inizio è avvenuto in un momento successivo rispetto agli altri corsi di dottorato,  il provvedimento di esclusione di passaggio al secondo anno – intervenuto successivamente alla data prevista dal regolamento – non figura come tardivo.

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