È illegittimo il giudizio di non conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale qualora la Commissione neghi il riconoscimento dei titoli mediante formule generiche e stereotipate, ometta di esplicitare le ragioni della valutazione negativa delle pubblicazioni, trascurando di confrontarsi con l’opera di maggiore impegno scientifico del candidato e con gli elementi positivi emergenti dal parere del revisore, ovvero applichi criteri valutativi non coerenti con quelli previsti dalla disciplina regolamentare. Oltremodo, il difetto di motivazione non è sanabile mediante le controdeduzioni depositate in giudizio, ove queste introducano per la prima volta le ragioni sostanziali del diniego.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 luglio 2026, n. 13456
Illegittimo il giudizio di non abilitazione fondato su una motivazione stereotipata e integrata solo in giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2459 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Carrea, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Genova, via Assarotti n. 48/6;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha negato al Dott. OMISSIS l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica, richiesta con domanda progr. n. 93517 nell’ambito della “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021, come rettificato da D.D. 589/2021 per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica (doc. 1);
– dell’atto con il quale la Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica, nominata con Decreto Direttoriale n. 1617 dell’8 luglio 2021 e composta dai Prof. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS ha espresso giudizio negativo all’abilitazione scientifica nazionale del Dott. OMISSIS;
– del giudizio collegiale espresso dalla predetta Commissione e dei giudizi individuali espressi dai singoli Commissari e pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (doc. 2); del parere pro veritate espresso dalla Prof. OMISSIS ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010 (doc. 3);
– del Decreto Direttoriale n. 1617 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica (doc. 3-bis)
– di tutti gli atti del procedimento e, segnatamente, dei verbali della Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica nominata con Decreto Direttoriale n. 1617 dell’8 luglio 2021, compresi i relativi allegati,
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con la procedura, quand’anche non conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto possa occorrere, degli atti abilitativi conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Il ricorrente ha presentato domanda di Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/02 – Storia della Medicina, nell’ambito del sesto quadrimestre della procedura ASN 2021/2023. L’attività scientifica del ricorrente si è sviluppata nel campo della bioetica, ricompresa nella declaratoria del Settore Concorsuale 06/A2 ai sensi del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855.
- La Commissione, composta da cinque docenti tutti afferenti ai SSD MED/04 (Patologia Generale) e MED/05 (Patologia Clinica), senza alcun rappresentante del SSD MED/02, ha acquisito – in applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. i), L. 240/2010, che rende obbligatorio il parere del revisore in caso di SSD non rappresentato – il parere pro veritatedella Prof.ssa OMISSIS.
- All’esito della valutazione, la Commissione ha espresso – all’unanimità – giudizio di non idoneità, articolato come segue:
– sub a): valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, avendo il candidato raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 589/2018 (c.d. pilastro quantitativo);
– sub b): riconoscimento di un solo titolo (lettera F – partecipazione a collegio docenti di dottorato) sui sette selezionati dalla Commissione nella riunione di insediamento, con motivazione del seguente tenore: «Non si riconoscono i titoli A, C, D, G e L poiché quanto dichiarato non ottempera ai Criteri definiti dalla Commissione. Non si riconosce il titolo I poiché non dichiarato»;
– sub c): giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni, fondato sul parere pro veritate della Prof.ssa OMISSIS, recepito pressoché integralmente nel giudizio collegiale e nei giudizi individuali.
- Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, articolando cinque motivi di censura:
– violazione dell’art. 16 L. 240/2010, per asserita carenza dei requisiti in capo all’esperto revisore Prof.ssa OMISSIS. Censura dichiarata superata nella memoria di replica del 19 maggio 2026, a seguito del deposito documentale dell’Avvocatura;
– violazione dell’autovincolo procedimentale, per avere la Commissione – nel verbale del 30 giugno 2023 – stabilito di conferire l’incarico «OMISSIS», salvo poi avvalersi, in tutti i casi tranne uno, della sola Prof.ssa OMISSIS, senza criteri trasparenti;
– illegittimità della valutazione dei titoli sotto plurimi profili: difetto assoluto di motivazione (formula apodittica «non ottempera ai Criteri»); mancata richiesta del parere pro veritate anche sui titoli, pur essendo la Commissione priva di competenze nel SSD MED/02; insussistenza dei presupposti per il diniego dei singoli titoli, con allegazione di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati;
– illegittimità della valutazione delle pubblicazioni per: analisi limitata a due sole pubblicazioni su dodici, ignorando la monografia «Curare la persona»; omessa valutazione di tutti i criteri ex art. 4 D.M. 120/2016 (apporto individuale, collocazione editoriale, rigore metodologico, continuità temporale); contraddittorietà tra i giudizi individuali e il parere del revisore in punto di coerenza della produzione col SSD MED/02; mancata valutazione in termini di originalità e rigore metodologico;
– illegittimo «appiattimento» della Commissione sul parere dell’esperto, con conseguente abdicazione alla funzione valutativa collegiale, in violazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010.
- Si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare l’inammissibilità delle censure che contrappongono valutazioni di merito a quelle discrezionali della Commissione e contestando, nel merito, la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.
- Con memoria di replica, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, producendo documentazione comparativa a sostegno della censura di disparità di trattamento e richiamando la recente sentenza di questo TAR, Sez. III, 5 maggio 2026, n. 8271, in materia di motivazione apodittica del giudizio di non idoneità ASN.
- Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
- Giova premettere, in punto di diritto, che il giudizio della Commissione ASN costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata dalla legge all’organo collegiale, le cui valutazioni – riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute – non sono sindacabili nel merito dal giudice della legittimità.
- Tuttavia, per giurisprudenza pacifica e consolidata, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della Commissione non si limita al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, ma si estende alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (TAR Lazio n. 12626 del 2021; TAR Lazio n. 3658 del 2021).
- In particolare, il giudizio di non idoneità – in quanto espressione di valutazione discrezionale – deve essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a formule meramente assertive o stereotipate, essendo necessario al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, venendo in rilievo l’esito di una valutazione discrezionale, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta del tutto apodittica e non consente di valutarne l’intrinseca logicità e correttezza nel rapporto tra presupposti logico-argomentativi e conclusioni raggiunte (TAR Lazio, sent. breve n. 8271 del 2026).
- Ciò posto, il Collegio ritiene di scrutinare partitamente i motivi di ricorso, principiando da quelli di carattere motivazionale.
- Il terzo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione nella valutazione dei titoli è fondato.
- Il giudizio collegiale – e, in termini sostanzialmente sovrapponibili, i giudizi individuali dei singoli Commissari – liquida il mancato riconoscimento di cinque titoli (A, C, D, G e L) sui sette selezionati con la seguente, unica formula: «Non si riconoscono i titoli A, C, D, G e L poiché quanto dichiarato non ottempera ai Criteri definiti dalla Commissione».
- Tale motivazione è del tutto apodittica e tautologica. Essa non consente in alcun modo di comprendere – né consente al candidato, né al giudice della legittimità – sulla base di quali elementi valutativi e di quali specifici profili di scostamento tra quanto dichiarato dal ricorrente e quanto richiesto dai criteri della Commissione sia stato negato il riconoscimento dei titoli.
- Il Collegio non può che richiamare, sul punto, il principio recentemente affermato da questa Sezione, secondo cui il difetto di motivazione, sotto il profilo della inadeguatezza del giudizio a dare conto in modo soddisfacente, trasparente e verificabile del mancato possesso dei titoli prescritti, incide sulla stessa intelligibilità del percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore e integra un vizio suscettibile di sindacato giurisdizionale, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del titolo affidandosi a formule meramente assertive (TAR Lazio, sent. breve n. 8271 del 2026).
- Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato – per ciascuno dei titoli negati – una pluralità di attività (relazioni a convegni per il titolo A; responsabilità di progetti per i titoli C e D; incarichi di insegnamento per il titolo G; esperienze professionali per il titolo L). Il Collegio non esprime – né potrebbe – alcun giudizio sulla meritevolezza di tali titoli ai fini abilitativi, trattandosi di valutazione riservata alla Commissione. Rileva, tuttavia, che a fronte di dichiarazioni articolate e differenziate per ciascuna categoria, la Commissione ha opposto la medesima formula stereotipata, identica per tutti i titoli e priva di qualsiasi riferimento individualizzante. La Commissione ben avrebbe potuto negare il riconoscimento di uno o più titoli, ma avrebbe dovuto indicare, sia pure sinteticamente, per quale ragione ciascuna categoria di attività dichiarate non soddisfacesse lo specifico criterio selezionato. Il vizio, dunque, non attiene all’esito della valutazione – insindacabile in questa sede – bensì alla completezza e intelligibilità del percorso motivazionale.
- La giurisprudenza di questo Tribunale ha costantemente censurato, in materia di ASN, l’uso di formule generiche e standardizzate, ritenendo che esse integrino un vizio di motivazione quando non consentano di avere contezza del profilo del candidato e si risolvano in una negazione talmente astratta che potrebbe essere replicabile per qualsiasi candidato. In termini generali, la motivazione del giudizio di non idoneità non può esaurirsi in espressioni stereotipate, vaghe e generiche, dovendo invece esplicitare, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione (TAR Lazio n. 3658 del 2021).
- Né il vizio motivazionale può ritenersi sanato dalle controdeduzioni depositate dalla Commissione in corso di giudizio. È ius receptum che il difetto di motivazione dell’atto negativo non può essere sanato mediante integrazione postuma in giudizio, pena la violazione del divieto di integrazione giudiziale della motivazione e del principio di separazione dei poteri, configurandosi tale ipotesi ogni qual volta la parte pubblica esterna nei propri atti difensivi valutazioni attinenti a profili tecnico-discrezionali che avrebbero dovuto essere contenute nel giudizio finale. Nel caso di specie, il raffronto tra il giudizio impugnato e le controdeduzioni è particolarmente eloquente. Nel giudizio, con riferimento a tutti i titoli, compare esclusivamente la già richiamata formula «non ottempera ai Criteri». Nelle controdeduzioni, per la prima volta, vengono articolate ragioni specifiche per ciascun titolo: eterogeneità delle tematiche, carattere divulgativo di alcune relazioni, modesta originalità della trattazione (per il titolo A); affidamento tramite bando universitario ritenuto non conforme (per il titolo C); apodittica inadeguatezza (per il titolo D); pretesa assenza di didattica frontale e mancata specificazione del SSD (per il titolo G); asserita carenza di attività di ricerca nelle esperienze professionali (per il titolo L). Si tratta, all’evidenza, non già di un mero chiarimento di una motivazione già esistente, bensì dell’introduzione postuma delle ragioni sostanziali del diniego, che avrebbero dovuto trovare sede propria nel giudizio impugnato. Le controdeduzioni costituiscono, pertanto, esattamente quell’integrazione postuma che il principio di separazione dei poteri e la garanzia del giusto processo vietano.
- La già rilevata insufficienza motivazionale trova ulteriore conferma – senza che ciò costituisca autonomo vizio – nella mancata richiesta del parere pro veritateanche in relazione ai titoli. La Commissione, dichiaratamente priva di competenze nel SSD MED/02, ha ritenuto di non avvalersi dell’esperto per la valutazione dei titoli, pur avendo il revisore – per altri candidati del medesimo SSD – espresso il proprio parere anche su tale profilo, come documentato dal ricorrente. Tale circostanza, se anche non integrasse di per sé un obbligo giuridico violato, concorre a confermare l’insufficiente intelligibilità del percorso valutativo seguito dalla Commissione, privando il giudizio di quella trasparenza che la giurisprudenza richiede in presenza di un apparato motivazionale già carente.
- Il terzo motivo merita, pertanto, accoglimento. Restano assorbite le ulteriori censure articolate dal ricorrente in ordine alla sussistenza sostanziale dei singoli titoli e alla pretesa disparità di trattamento, il cui esame esula dal perimetro del presente giudizio, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della Commissione in sede di rinnovazione del giudizio.
- Anche il quarto motivo, concernente il difetto di motivazione nella valutazione delle pubblicazioni è fondato nei termini che seguono.
- L’art. 4 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 elenca tassativamente i criteri in base ai quali la Commissione è tenuta a valutare le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
- Ciò premesso in punto di diritto, il Collegio ritiene di dover scrutinare i profili di illegittimità della valutazione delle pubblicazioni muovendo da quello di maggiore e più immediata evidenza: la mancata considerazione, nella parte valutativa del giudizio, della monografia «Curare la persona. La dimensione umana della medicina».
- Il parere pro veritatedella Prof.ssa OMISSIS – recepito nel giudizio collegiale – contiene, nella propria parte ricognitivo-descrittiva, un’espressa valutazione di segno positivo della monografia in questione: «Contiene alcuni elementi apprezzabili la monografia Curare la persona. La dimensione umana della medicina, in cui il candidato è coautore con un teologo». Nella successiva parte propriamente valutativa – quella in cui si esprimono i giudizi di qualità che fondano il diniego – la monografia scompare completamente dal percorso argomentativo. L’analisi critica si concentra, infatti, esclusivamente su due pubblicazioni minori (Humanity in the caring relationship e Promozione della salute a partire dall’ambiente), senza mai confrontarsi con l’opera scientificamente più impegnativa tra quelle presentate dal candidato.
- Tale omissione inficia la completezza e la logicità del percorso motivazionale. La giurisprudenza ha chiarito che la Commissione non può esprimere un giudizio negativo in modo tautologico mediante il mero richiamo ai criteri di valutazione indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ma deve, con maggiore impegno esplicativo, chiarire, ancorché sinteticamente, le ragioni per le quali le pubblicazioni siano di qualità non elevata, specificando i presunti limiti e le asserite insufficienze che connoterebbero i singoli lavori del ricorrente (TAR Lazio, sent. breve n. 1788 del 2026). Se è vero che non è richiesta una valutazione analitica di ogni pubblicazione, essendo sufficiente una valutazione complessiva della produzione scientifica, è anche vero che tale valutazione complessiva non può legittimamente prescindere dall’esame dell’opera di maggiore impegno scientifico – quale, nella specie, la monografia – tanto più quando il revisore stesso ne aveva riconosciuto, sia pure in via incidentale, elementi di apprezzabilità. L’omissione determina un vizio di contraddittorietà interna della motivazione, poiché il giudizio formula una premessa positiva (gli «elementi apprezzabili») senza poi trarne alcuna conseguenza né spiegarne il superamento nel ragionamento conclusivo.
- A tale vizio – che già di per sé sarebbe sufficiente a inficiare la valutazione delle pubblicazioni – si aggiungono, in via rafforzativa, ulteriori profili di incompletezza motivazionale.
- Sotto un primo profilo, il giudizio presenta una discrasia non adeguatamente composta tra le valutazioni espresse dal revisore e quelle formulate da taluni Commissari in ordine alla riconducibilità della produzione scientifica del candidato al SSD MED/02 – Storia della Medicina, la cui declaratoria ricomprende, tra l’altro, i fondamenti di etica medica e bioetica. In particolare, la Prof.ssa OMISSIS ha evidenziato che «la produzione del candidato è dedicata alla disamina di alcuni temi diversi di bioetica» e ha ritenuto «apprezzabile l’interesse dimostrato per la bioetica», valorizzando dunque un ambito di ricerca riconducibile, in linea di principio, al settore scientifico-disciplinare di riferimento. Taluni Commissari hanno invece rilevato la «limitata attinenza» ovvero la «non piena coerenza» delle pubblicazioni rispetto al SSD MED/02, senza tuttavia chiarire, nel giudizio collegiale, per quali ragioni la produzione del candidato, pur insistendo su un ambito disciplinare ricompreso nella declaratoria del settore, dovesse ritenersi, nel caso concreto, non coerente con quest’ultimo. Tale divergenza, non esplicitata né adeguatamente motivata, contribuisce ad accentuare il difetto di intelligibilità del percorso valutativo.
- Sotto un secondo profilo, il criterio della collocazione editoriale di cui all’art. 4, lett. d), del D.M. n. 120 del 2016 risulta declinato in termini di «scarsa diversificazione» delle sedi di pubblicazione, parametro che non coincide con quello normativamente previsto, il quale impone invece di apprezzare la collocazione editoriale delle opere presso editori, collane o riviste che adottino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto scientifico. Il giudizio non si confronta con tale profilo, limitandosi a valorizzare un elemento diverso, non contemplato dalla disposizione regolamentare. Tale rilievo, considerato isolatamente, potrebbe non assumere autonoma portata invalidante; esso tuttavia, unitamente alla discrasia sopra evidenziata e, soprattutto, alla mancata considerazione della monografia nella parte valutativa del giudizio, conferma il complessivo difetto di completezza e intelligibilità del percorso motivazionale seguito dalla Commissione.
- Il quarto motivo merita, pertanto, accoglimento nei limiti sopra esposti e, segnatamente, per il vizio di contraddittorietà interna derivante dalla mancata considerazione della monografia nella parte valutativa del giudizio, cui si accompagnano gli ulteriori profili di incompletezza motivazionale sopra evidenziati, restando assorbite le censure che investono il merito delle valutazioni scientifiche (quali i giudizi su originalità, completezza della letteratura e rigore metodologico), sulle quali – come già precisato – non è consentito a questo Giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello riservato alla Commissione.
- L’accoglimento del terzo e del quarto motivo – che investono, rispettivamente, la valutazione dei titoli e la valutazione delle pubblicazioni, ossia entrambi i pilastri (unitamente a quello quantitativo, già positivo) su cui si fonda il giudizio di non idoneità – determina l’annullamento integrale del giudizio impugnato e la necessità di rinnovare ab initiola valutazione del candidato.
- Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo (violazione dell’autovincolo procedimentale nella scelta del revisore) e del quinto motivo (illegittimo appiattimento della Commissione sul parere pro veritate), il cui esame non può condurre a un esito più favorevole per il ricorrente rispetto a quello già conseguito con l’accoglimento dei motivi terzo e quarto.
- Il Collegio ritiene necessario precisare – a ulteriore presidio della tenuta della presente decisione – che il giudizio di non idoneità all’ASN, come noto, si fonda su tre pilastri cumulativi: il superamento delle soglie quantitative (nella specie, pacifico), il possesso di almeno tre titoli (nella specie, negato) e la valutazione di qualità elevata delle pubblicazioni (nella specie, negata). La Commissione ha ritenuto non soddisfatti due di tali tre requisiti.
- L’accertata illegittimità della valutazione dei titoli – per difetto assoluto di motivazione – incide sul procedimento valutativo nel suo complesso. Non è infatti possibile stabilire, ex post e in via ipotetica, se e in quale misura una corretta valutazione dei titoli – che si traducesse, a seconda dell’esito, nel riconoscimento o nel motivato diniego di un numero di titoli sufficiente a integrare il requisito – avrebbe influito sul giudizio finale della Commissione, anche in considerazione della fisiologica interrelazione tra i tre pilastri nella formazione del convincimento collegiale. L’unitarietà del giudizio ablatorio e l’impossibilità di scorporarne a posteriori i segmenti viziati da quelli immuni impongono, pertanto, la rinnovazione integrale della valutazione.
- In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, il giudizio di non idoneità impugnato deve essere annullato.
- L’Amministrazione dovrà, pertanto, procedere a una nuova valutazione della posizione del ricorrente, con una Commissione in diversa composizione, la quale — nel pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica — dovrà formulare un giudizio assistito da motivazione sufficiente, logicamente coerente e non contraddittoria, tale da consentire di comprendere l’iter logico-giuridico seguito.
- Sussistono giusti motivi, in ragione della natura meramente conformativa della presente pronuncia, che non comporta il riconoscimento del diritto del ricorrente all’abilitazione scientifica nazionale ma soltanto l’obbligo dell’Amministrazione di procedere a un nuovo esercizio della propria discrezionalità tecnica, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 22/07/2026

