Il conseguimento, nelle more del giudizio, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il medesimo settore concorsuale cui si riferisce il provvedimento impugnato determina il soddisfacimento dell’interesse sostanziale perseguito con l’azione e comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
TAR Lazio, sez. III, 22 luglio 2026, n. 13454
Il conseguimento dell'abilitazione sopravvenuto in corso di causa comporta l'improcedibilità del ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 07.11.2023, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 02/A1 “Fisica Sperimentale delle interazioni Fondamentali” di cui al Decreto Direttoriale 553/2021 come rettificato dal D.D. 589/2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca avente per oggetto “procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
– nonché per l’annullamento dello stesso verbale di non abilitazione e dell’elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente.
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
– Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240”;
– Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95”;
– Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n.120”;
– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale 553/2021 come rettificato dal D.D. 589/2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo reso dalla Commissione nazionale per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della presente controversia, chiedendone l’annullamento per i motivi dedotti in ricorso;
Atteso che, nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato istanza con la quale ha rappresentato di avere successivamente conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il medesimo settore concorsuale e ha conseguentemente dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Considerato che il conseguimento dell’abilitazione costituisce il soddisfacimento dell’interesse sostanziale perseguito mediante l’azione giudiziaria e determina, pertanto, il venir meno dell’interesse ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione;
Considerato altresì che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, dalla quale emerge l’assenza di un interesse concreto e attuale alla definizione nel merito del giudizio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in ragione della definizione in [#OMISSIS#] della controversia e del fatto che l’Amministrazione resistente si è limitata al deposito della documentazione rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 22/07/2026

