TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 luglio 2026, n. 13088

La pubblicazione su rivista di classe A non determina automaticamente una valutazione qualitativa positiva

Data Documento: 2026-07-16
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, la circostanza che una pubblicazione sia edita su una rivista di classe A non comporta automaticamente una valutazione positiva della sua qualità scientifica, permanendo in capo alla Commissione il potere di apprezzarne autonomamente il contenuto sulla base dei criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016.

Contenuto sentenza

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5909 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Carozzo ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Commissione Nazionale Abilitazione Scientifica, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

-dei verbali della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il Settore Concorsuale 10/B1–Storia dell’Arte, indetta con decreto direttoriale del 28 luglio 2023, n. 1211, e in particolare del “giudizio collegiale” pubblicato sul sito dedicato all’ASN del MUR in data 14.03.2025, recante il giudizio espresso con riguardo alla candidata OMISSIS dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto direttoriale del MUR n. 2131 del 19/12/2023, all’esito del quale la ricorrente è stata valutata NON IDONEA, nonché dei “giudizi individuali” di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale a professoressa di IFascia nel settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte, ivi contenuti;

– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi con quello impugnato;

e per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente, in riforma degli atti impugnati,

ad essere dichiarata idonea al conseguimento dell’Abilitazione Nazionale Scientifica per il ruolo di professoressa di prima fascia nel settore concorsuale 10/B1-Storia dell’Arte, previaricostituzione della Commissione Nazionale per l’espletamento delle procedure di abilitazione in diversa composizione dei suoi membri;

nonché per il risarcimento

dei danni subiti e subendi in conseguenza alla mancata attribuzione in favore della deducentedell’abilitazione in discorso, da quantificarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con ricorso ritualmente notificato, la prof.ssa OMISSIS espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 10/B1 “Storia dell’Arte”, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe, con i quali l’abilitazione è stata negata.

Più precisamente, premette che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIURn. 1796 del 27 ottobre 2023; la ricorrente presentava la propria domanda per la I fascia nel settore concorsuale 10/B1-Storia dell’Arte, allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari.

La Commissione, insediatasi il 27 gennaio 2024, individuava i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.); con specifico riguardoall’odierna ricorrente, la Commissione riteneva sussistente il possesso di 2/3 valori soglia (D.M. 589/2018) e – erroneamente – solo 6 titoli tra i 9 prescelti nella seduta di insediamento, concludendo, con valutazione assunta con maggioranza di 4 su 5 dei Commissari, nel senso dell’inidoneità della dott.ssa OMISSIS a conseguire l’abilitazione scientifica, essenzialmente impiegando formule generiche o commettendo errori/sviste nellavalutazione dei titoli, di per sé insufficienti a fondare il diniego all’abilitazione in contestazione.

  1. Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, la ricorrente formula il seguente complesso motivo di censura: “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 16, comma 3, lett. a) L. 240/2010, agli artt. 4 (“Criteri di valutazione”) e 8 (“Lavori delleCommissioni”) del DPR 4 aprile 2016, 95 ed agli artt. 4 e 7 del DM n.120 del 7 giugno2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 DM 120/2016 e della lex specialis D.D. n. 1796 del 27.10.2023 Omessa, ovvero carente ed errata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente con riferimento ai criteri, parametri e indicatori di cui all’art. 4 DPR 95/2016, all’art. 1 ed Allegato D del DM 120/2016, all’art. 2, comma 2 Decreto Miur n. 589/2018. Eccesso di potere per difetto dimotivazione ovvero motivazione apparente dei giudizi negativi espressi dai singolicommissari e del giudizio collegiale sotto il profilo della mancata, superficiale, inadeguata, errata, travisata, illogica e sviata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla candidata. Eccesso di potere per violazione del principio di autonoma formulazione deisingoli giudizi Illegittimità per identità sostanziale dei giudizi individuali. Violazione dell’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016. Difetto di valutazione analitica di pubblicazioni e titoli. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Manifesta illogicità. Irragionevolezza. Disparità di trattamento. Violazione art. 3 e art. 97 Cost..
  • Secondo la prospettazione attorea la valutazione espressa dalla Commissione Nazionalesulla ssa OMISSIS sarebbe il frutto di una disamina dei titoli e delle pubblicazioniinficiata da errori e carenze, superficialità di giudizio, assenza di esame analitico, difetto dimotivazione, in violazione delle regole richiamate ed autoimposte dalla stessa Commissione giudicatrice.
  • In particolare la ricorrente lamenta che l’esito del giudizio sarebbe dovuto ad un’analisisuperficiale dei titoli posseduti tanto che ne risulterebbero immotivatamente esclusi 3 su 9 di quelli prestabiliti dalla Commissione.
  • Inoltre, il giudizio finale di non idoneità risulterebbe basato sull’indicazione errata degli articoli di Classe A presentati, tutti coerenti con il settore disciplinare 10/B1, e su unaindebita confusione fra i titoli presentati al fine degli indicatori (n. 26) e quelli presentati al fine della valutazione in base all’art. 7 del DM 120/2016 (n. 15); il giudizio sulle singolepubblicazioni, poi, risulta a sua volta errato, superficiale, carente ed inidoneo a fondare l’esito negativo finale.
  • Ancora, i giudizi individuali hanno carattere assertivo e risulterebbero di fatto ripetitivi e fra di loro sovrapponibili, anche nell’uso di termini e frasi identiche fra

2.5 Infine, altri candidati che sono stati giudicati abilitati risulterebbero essere stati trattati diversamente dalla ricorrente e premiati impropriamente laddove la prof.ssa OMISSIS è statapenalizzata da una complessiva svalutazione o sottovalutazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.

  1. In data 19 maggio 2025 si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
  2. Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito
  2. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
    • Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistemauniversitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento. La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso.

Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate lemodalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini dellavalutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza aifini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione;

4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazionescientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidatiall’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari. Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure diabilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la  Commissione   formula   un   motivato   giudizio   di   merito   sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e deititoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati dirilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturitàscientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizionericonosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).

Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con letematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b)l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica,valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla basedell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale ointernazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo  delle  pubblicazioni  presentate  nonché  la  continuità  della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisache nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), laCommissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevedeche la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfanoentrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

  1. Nella fattispecie odierna, il giudizio impugnato dipende essenzialmente dalla valutazione analitica delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente non reputate di qualità elevata in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione, tantoda non ritenere la candidata ancora matura, sotto il profilo scientifico e nonostante i titoli posseduti, per svolgere le funzioni di professore di I

Parte ricorrente ha contestato sia il mancato riconoscimento di alcuni titoli predeterminatidalla Commissione nella prima riunione di insediamento, sia l’erronea collocazione editoriale di alcuni scritti, sia, più in generale, la diffusa superficialità con la quale il giudizio è stato reso dalla Commissione e dai singoli Componenti.

A fronte di ciò, nel giudizio impugnato si legge che: “La candidata OMISSIS è professoressa di II fascia per il settore scientifico disciplinare L ART/03 – Storia dell’arte contemporaneapresso l’Università degli Studi di Torino, dal dicembre 2022. È valutata positivamente conriferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 2 valori soglia sui 3 fissati dal D.M. 589/2018. La candidata possiede 6 titoli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. La candidata ha presentato n. 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016, le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale 10/B1 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, in quanto sono dedicate dapprima principalmente alla storia della pittura del secondo Ottocento, poi ad argomenti di più stretta contemporaneità, quali la Street Art e a questioni sociali e di genere nella creazione attuale, mostrando una attenzione particolare verso artisti iberici. Il suolavoro migliore per impegno, approfondimento e costruzione argomentativa è la dettagliata monografia n. 15 del 2011, “La cultura della comunicazione nel piano del Centro Mondiale di Hendrik Ch. Andersen e di Ernest M. Hébrard” mentre il libro del 2019 sulla pittura di [#OMISSIS#] Lojacono (n. 12), apprezzabile per quanto riguarda la ricostruzione storicobiografica dell’artista, soffre di una certa genericità sul versante critico, interpretativo e di contesto, anche nell’utile tentativo di tratteggiare un confronto con il verismo letterario o congli esiti più illustri della pittura di paesaggio europea. Allo stesso ambito sono dedicati anche alcuni contributi specifici, come quello, anch’esso non privo di genericità, sull’interesse per la pittura di paesaggio olandese del XVII secolo da parte di alcuni esponenti della ‘scuola diRivara’ (n. 14, 2017), quelli sulla centralità dell’esperienza di Mariano Fortuny (n. 11, 2020) e sull’importanza dei modelli italiani per Joaquín Agrasot y Juan (nn. 8 e 9, 2021). Interessante ma di carattere un po’ occasionale è l’affondo sull’importanza del design comeelemento di raccordo tra le arti concorrenti all’arredo delle grandi navi da crociera (n. 13, 2017). Se apprezzabili appaiono gli articoli su su Lluïsa Vidal i Puig (n. 7, 2021) e Pepita Teixidor (n. 4, 2022), meno convincentiappaiono gli interventi sulla ‘donna nuova’ in atto di lettrice (n. 10, 2021) e su [#OMISSIS#] Ciardi (n. 6, 2022); mentre i più recenti scritti che si propongono di ampliare la prospettiva cronologica dell’indagine sino agli ultimi decenni del XX secolo, o addirittura ai primi anni Duemila (il saggio nn. 10 e i quattro articoli in riviste di classe A nn. 5, 3, 2, 1), risultano inferiori ai precedenti per qualità e completezza. La produzione scientifica della candidata comprende 26 pubblicazioni scientifiche in un periodo che va dal 2011 al 2024, attestate ai fini degli indicatori, tre delle quali caratterizzate da una collocazione editoriale su riviste diclasse A (per gli indicatori: nn. 1, 3, 6). In particolare si rileva la presenza di due monografie su tematiche di interesse per il settore concorsuale (ex art. 7: nn. 12, 15). Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M.120/2016, la Commissione, a maggioranza di 4/5, ritiene che la candidata non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professoressa di I fascia e, pertanto, sia valutata NON IDONEA”.

Vero è, quindi, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare punti di forza della presentazione della candidata (rispetto alle pubblicazioni, ad esempio, viene affermato che le stesse risultano “complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale 10/B1 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti”); ma è parimentivero che, a fronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, la Commissione ed i suoi Componenti hanno ritenuto ostativo (e dunque dirimente) il profilo della non elevata qualità delle pubblicazioni presentate rispetto al settore concorsuale ed alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione, con valutazione che può essere condivisibile o meno nel merito(aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), macertamente è chiara ed inequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).

In tal senso soccorrono anche i giudizi individuali, rispettivamente, dei Proff. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti concordi nelle relative conclusioni in ordine al livello qualitativamente non sufficiente delle opere analizzate. Né adiverse conclusioni potrebbe portare l’unico parere favorevole all’abilitazione rilasciato dal Prof. OMISSIS atteso che, in punto di “qualità” delle opere valutate, esprime genericamente una valutazione di adeguatezza complessiva che, presa isolatamente, non èidonea a superare i pareri di senso opposto espressi sul punto dagli altri quattro Commissari. Conseguentemente, in riferimento all’asserito carattere dei giudizi individuali espressi da ciascun Commissario, occorre precisare che gli stessi non appaiono completamentesovrapponibili ma permettono di conoscere il personale apprezzamento di ciascuno: ogni giudizio è dotato di una propria motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

Si osserva, dunque, che il giudizio della Commissione, letto alla luce dei singoli pareri individuali include ogni aspetto di fatto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità e non consente di riconoscere alcun difetto formale o testuale di motivazione.

Va, sul punto, rammentato che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di dirittoche ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni cheimpongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impedisconol’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e vieneindicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti sotto il profilo qualitativo. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioniche hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

Del resto come ha già avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questo Tribunale,“l’art. 4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri” (TAR Lazio, Roma, IIIB, nr. 5633 del 2019 e nr. 5667 del 2021).

Inoltre, vale precisare, come correttamente rilevato anche nelle controdeduzioni della Commissione depositate in atti il 13 maggio 2026, che i rilievi circa il mancato riconoscimento della corretta collocazione editoriale di alcune pubblicazioni della ricorrentein fascia A, non vale automaticamente a superare i rilievi mossi sulla qualità delle stesse che attengono, come ovvio, al profilo del contenuto, non essendovi automatismo tra la collocazione di un articolo in fascia A e la sua valutazione in termini qualitativi ai fini del riconoscimento dell’ASN.

Pertanto sotto questo profilo di doglianza, si ritiene che quanto contestato dalla ricorrente non abbia influito sui giudizi di merito individuali e su quello collegiale.

Dipoi, priva di interesse è anche la contestazione sul mancato riconoscimento alla ricorrente di ulteriori tre titoli rispetto a quelli fissati dalla Commissione in prima seduta, atteso che lacandidata, in relazione a tale parametro, ha ampiamente superato la soglia richiesta per ottenere l’abilitazione vedendosi riconosciuti 6 titoli su 9 (ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016).

Infine, con riferimento alla censura relativa ai giudizi relativi ad altri candidati, vale osservare che la procedura de qua non è di tipo comparativo, ovvero non prevede un confronto diretto tra i candidati per determinare l’assegnazione dell’abilitazione; all’opposto,l’ASN è una procedura di valutazione di merito, specificamente calibrata sulla produzione scientifica del singolo candidato, gestita dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso le commissioni nazionali, che valutano i candidati in base a requisiti specifici e oggettivi.

  1. Ne deriva, alla luce delle considerazioni sopra esposte che il ricorso va
  2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazioneresistente che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 16/07/2026