TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 luglio 2026, n. 13086

La discontinuità della produzione scientifica e la frammentarietà degli esiti giustificano il diniego dell'abilitazione

Data Documento: 2026-07-16
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

È legittimo il giudizio di non attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale quando la Commissione, mediante un esame analitico delle singole pubblicazioni, ritenga che la produzione scientifica, pur coerente con il settore concorsuale e collocata in sedi editoriali di discreto prestigio, non raggiunga il livello qualitativo richiesto in ragione della discontinuità cronologica, della frammentarietà degli esiti scientifici e delle criticità delle soluzioni interpretative proposte.

Contenuto sentenza

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian [#OMISSIS#] Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione delSistema Universitario e della Ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa adozione delle misure cautelari più idonee,

  • del verbale redatto in data 7 marzo 2025, a firma dei componenti della Commissione, contenente il giudizio di non idoneità del candidato ricorrente, in relazione all’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 a Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/F1- Letteratura Italiana;
  • del giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione in data 7 marzo 2025 e, ove occorrer possa, dei giudizi individuali negativi espressi dai commissari, nonché del connessoprovvedimento finale assunto dal competente organo del Ministero, ove esistente;
  • e di ogni altro atto presupposto, connesso e

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur-Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso ritualmente notificato, il prof. -OMISSIS- espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 10/F1 “Letteratura Italiana”, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’abilitazione è stata negata. Più precisamente, premette che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIURn. 1796 del 27 ottobre 2023; il ricorrente presentava la propria domanda per la II fascia nel settore concorsuale “Letteratura Italiana” (10/F1) allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari. La Commissione nominata, individuati i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 edell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.), riconosceva all’odierno ricorrente il possesso di 2/3 valori soglia (D.M. 589/2018) e di 3 titoli tra gli 8 prescelti nella seduta di insediamento; giudicava le pubblicazioni presentate, pur coerenti con le tematiche del settore concorsuale,“non del tutto continue sotto il profilo cronologico” e di qualità non elevata in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale era stata richiesta l’abilitazione; infine concludeva, all’unanimità, nel senso dell’inidoneità del prof. -OMISSIS- a conseguire l’abilitazione scientifica richiesta.
  1. Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, il ricorrente formula i seguenti motivi di censura: “Violazione artt. 3-4-7 D.M. Universita’ e ricerca 120/2016 – eccesso di potere per travisamento presupposti – difetto di motivazione..

La Commissione nell’esprimere il giudizio di non idoneità ha violato i criteri fissati nel D.M.120/2016, in quanto la valutazione finale non è stata adeguatamente motivata alla luce dei parametri posti dalle norme di riferimento. Parimenti insufficiente è la motivazione sulle singole opere scientifiche presentate in valutazione perché apodittica o meramente descrittiva, priva dei necessari approfondimenti. Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.

  1. Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
  2. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso;
  3. Alla pubblica udienza del 24 giugno 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in
  4. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito.
  5. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
    • Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento. La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso. Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate lemodalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini dellavalutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza aifini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione;

4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri dI qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione deicandidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari. Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure diabilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione  formula  un  motivato  giudizio  di  merito  sulla qualificazione scientificadel candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo ariferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati dirilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturitàscientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizionericonosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).

Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con letematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità dellaproduzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale dellaricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievonazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo  delle  pubblicazioni  presentate  nonché  la  continuità  della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) larilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”. Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), laCommissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevedeche la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfanoentrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b)pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha criticato, in sintesi, il giudizio di non idoneità in quanto con esso la Commissione non si sarebbe attenuta ai criteri di valutazione testé richiamati per ritenere le opere presentate in valutazione, complessivamente, di qualità non sufficientemente elevata in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale era stata richiesta l’abilitazione. Il ricorrente ha altresì lamentato che la Commissione avrebbe emesso la valutazione di non abilitazione a seguito di un’istruttoria poco approfondita edutilizzando parametri “ultronei” non previsti dalle norme e quindi vizianti il giudizio finale. A fronte di ciò, nel provvedimento impugnato, si legge che: “Il candidato ha presentato n. 10 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 D.M. 120/2016 che evidenziano la predilezione per due aree di ricerca, Dante e Montale. I contributi danteschi si presentano come proposte di lettura – non tutte egualmente persuasive – di luoghi della “Commedia”. Il n. 10, di esile respiro, discute le interpretazioni in senso neurologico lombrosiano delle folgorazioni dantesche, riconducendo l’esegesi a una prospettiva scritturale che ricorre anche nel n. 8, incui si interpreta l’appello di Dante al lettore in Inf. IX 63, e in particolare il riferimento al“velame”, alla luce di un altro appello (Purg. VIII), istituendo così un parallelismo strutturale già evidenziato dalla critica; nell’articolo n. 9 risulta semplificatoria l’identificazione della “femmina [#OMISSIS#]” con l’allegoria della Babilonia biblica; il n. 6riconosce il salmista [#OMISSIS#] nel “segnor dell’altissimo canto / che sovra li altri com’aquilavola” (Inf. IV). Negli anni più recenti il candidato si è dedicato soprattutto agli studi montaliani. In questo ambito si inscrivono la monografia al n. 7, costruita intorno a una lettura analitica dei primi tredici componimenti di “Ossi di seppia” – cui manca una corniceunitaria, se non quella di un Montale che supera i ‘rottami’ in una prospettiva di luminosa ascesi, di lontana suggestione dantesca – e quattro contributi successivi: il contributo  evidenzia nelle “Stanze” un sostrato leopardiano che troverebbe nella Luna un’interlocutrice dell’io lirico, mentre nel n. 2 è la Morte a interloquire col poeta nelle “Nuove Stanze”. Il n. 5 legge tre componimenti montaliani assai distanti cronologicamente (“Quasi una fantasia”; “Ex voto”; “La speranza di pure rivederti”) individuando in essi “fonti scandinave filtrate dall’arte librettistica wagneriana”; il n. 1 propone una lettura epidermica di “Carnevale di Gerti”, alla luce del mito isiaco di provenienza apuleiana. Sidifferenzia dalle due precedenti linee di indagine la pubblicazione n. 4, diligentemente condotta, che sullo sfondo del contesto culturale e antropologico coevo ripercorre la dimensione religiosa dei personaggi deleddiani, limitandosi a un inventario delle“occorrenze degli appellativi principali della confessione cristiana. Complessivamente le pubblicazioni presentate – non del tutto continue sotto il profilo cronologico e apparse in sedi editoriali di discreto prestigio – per la frammentarietà degli esiti sin qui evidenziata e per talune forzature esegetiche non possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Pertanto, dopoanalitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016 condotto secondo i criteri fissati dall’art. 4 del D.M. 120/2016, la Commissione ritiene all’unanimità che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, dunque, sia non idoneo …”.

Vero è, quindi, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare punti di forza della presentazione del candidato (le pubblicazioni appaiono coerenti con il settore concorsuale prescelto; comunque ne viene evidenziata la collocazione editoriale “di discreto prestigio”); ma è parimenti vero che, a fronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, la Commissione non ha dato “meramente” preferenza a questi ultimi, ma ha approfonditamenteargomentato in ordine alle criticità riscontrate nelle singole opere presentate in valutazione. In particolare, la Commissione mostra di  aver  valutato  analiticamente,  sia  collegialmente  sia  individualmente,  le pubblicazioni del ricorrente e di aver ritenuto dirimente il profilo della discontinuità nella produzione scientifica, della frammentarietà degli esiti proposti anche sotto l’aspetto delle interpretazioni esegetiche elaborate dall’autore per valutarle – all’unanimità -, in relazione a tali profili, di non elevata qualità, con valutazione che può essere condivisibile o meno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiara ed inequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).

Il giudizio collegiale rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della Commissione ed evidenzia la non piena maturazione scientifica del candidato per svolgere le funzioni di professore di II fascia.

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontàdell’Amministrazione consacrata nella determinazione adottata nei suoi confronti, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni cheimpongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento. E nella disciplina normativa sulle procedure di abilitazione la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nell’affermare che, “le valutazioni della Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e sulla natura compilativo-descrittiva di tali pubblicazioni attengono alla sfera della discrezionalità tecnica che connota le suddette valutazioni, le quali, com’è ben noto, sono sindacabili da parte del G.A. nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà, travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5884; id., 27 ottobre 2022, n.

9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128)” (C.d.S., sez. VII, 4 dicembre 2024, n. 9728), ma nessuno di tali vizi è rinvenibile nella fattispecie qui in esame.

Il giudizio in questione, anche alla luce di quanto esplicato nelle successive controdeduzioni presentate dalla Commissione in corso di giudizio (doc. 3, produzione documentale del Ministero del 9 giugno 2025) include ogni aspetto rilevante ai fini del giudizio di nonidoneità indicando chiaramente i motivi che hanno spinto, all’unanimità, ad una data conclusione e l’iter logico seguito per pervenire a tale esito negativo della valutazione. Indi esso risulta formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016 e, pertanto, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore