Con sentenza n. 8900 del 13 novembre 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che spetta esclusivamente alla Commissione giudicatrice, dotata delle necessarie competenze tecniche, ogni valutazione, da svolgersi secondo procedure imparziali e trasparenti, sul valore scientifico dei candidati, essendo precluso ai Regolamenti universitari, nella loro autonomia, demandare ad organi dipartimentali qualsivoglia tipo di apprezzamento tecnico.
Nel caso di specie, gli appellanti lamentavano, tra l’altro, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato illegittima la norma regolamentare impugnata e quella del bando che la presuppone, laddove “consegna” la decisiva funzione di designare il vincitore ad un organo diverso dalla Commissione giudicatrice.
I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto fondata questa censura, osservando che la procedura valutativa, anche nell’(eventuale) fase avanti il Consiglio di Dipartimento, deve essere regolata da criteri predeterminati e conoscibili ex ante nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Alla luce di questo principio, hanno quindi reputato corretto l’operato dell’Amministrazione, che nella delibera dipartimentale di avvio della procedura valutativa in esame aveva predeterminato i criteri di valutazione in caso di giudizio di idoneità di due candidati.
Secondo il Consiglio di Stato, i criteri stabiliti ex ante, in base ai quali il Dipartimento è stato chiamato ad effettuare la propria scelta, non si sono sovrapposti a quelli valutati dalla Commissione: ad avviso dei Giudici, il Dipartimento – che è composto dai docenti della materia e dunque da soggetti adeguatamente competenti – ha fatto applicazione di una precisa regola posta dal Regolamento interno (ovvero designare con motivata delibera il vincitore), esercitando la funzione di scelta tra due candidati giudicati a pari merito dalla Commissione di concorso, in quanto ben può decidere, fra due candidati di pari valore, quale meglio si adatti alle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento stesso.

