Con sentenza n. 1826 dell’11 novembre 2025, il TAR della Campania (Salerno) ha ritenuto legittima la previsione del regolamento d’ateneo che consente alla commissione di proporre il candidato preferito oppure, in alternativa, di predisporre una rosa di candidati idonei senza ordinare gli stessi in una graduatoria.
Alla luce di questo principio, il Collegio ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con il quale è stato dedotto dalla parte ricorrente che una simile disposizione svilisse il ruolo della commissione di concorso attribuendo al Consiglio di Dipartimento il potere di scelta finale del candidato, impedendo alla commissione perfino la formazione di una graduatoria di merito.
Secondo il TAR, nel caso controverso la Commissione si è avvalsa della facoltà di selezionare il candidato maggiormente qualificato, avendo espressamente ritenuto la controinteressata maggiormente qualificata alla copertura del posto, pur ritenendo anche l’altra candidata idonea a ricoprire il ruolo di professore universitario. Pertanto, anche se il regolamento avesse previsto la formazione di una graduatoria di merito, il risultato della selezione sarebbe stato identico a quello contestato.

