La procedura di chiamata di cui all’art. 18 l. n. 240/2010 non si identifica con l’abilitazione scientifica nazionale, né ne costituisce una mera prosecuzione applicativa. Mentre l’abilitazione attesta il possesso della qualificazione necessaria per l’accesso alla fascia, la procedura di chiamata è preordinata alla scelta, tra i soggetti già legittimati a concorrere, del candidato maggiormente qualificato in relazione allo specifico posto messo a bando, al settore scientifico-disciplinare e alle esigenze scientifiche e didattiche dell’Ateneo. La Commissione non è, pertanto, tenuta a riprodurre il giudizio reso in sede di abilitazione, dovendo procedere a un autonomo apprezzamento comparativo riferito al profilo delineato dalla lex specialis e ai criteri previamente stabiliti per la selezione.
C.G.A.R.S., sez. giur., 26 agosto 2026, n. 593
L’abilitazione scientifica non vincola la valutazione dell’Ateneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 114/2025, resa tra le parti, ricorso n. 221/2024 Reg. Ric., proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:
– del Decreto Rettorale prot.n. 211248–21/12/2023 (Rep. Decreti n. 10348/2023), con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 – Concorso 11 – Priorità II, S.C. 05/I2 – Microbiologia – S.S.D. BIO/19 – Microbiologia – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche e dichiarato qualificato a ricoprire il posto il Prof. OMISSIS, nato a OMISSIS, in luogo della Prof.ssa OMISSIS;
– del verbale n. 1 del 20.11.2023, con il quale la Commissione, ai sensi dell’art. 8 del bando, ha individuato i criteri della valutazione comparativa;
– del verbale n. 2 del 14.12.2023 con il quale è stata esaminata la documentazione presentata dai candidati (titoli e pubblicazioni);
– del verbale n. 3 del 19.12.2023 con il quale è stato espresso il giudizio collegiale sui titoli e le pubblicazioni della Prof.ssa OMISSIS e del Prof. OMISSIS (All. B) ed il giudizio comparativo sui candidati (All. C), in esito ai quali ha individuato “come candidato maggiormente qualificato il Prof. OMISSIS”;
– della relazione finale di riepilogo delle conclusioni raggiunte con i precedenti verbali;
– dell’eventuale provvedimento (ove adottato) del Consiglio di Dipartimento con il quale è stata disposta la chiamata del Prof. OMISSIS
– del contratto eventualmente stipulato tra l’Università e il Prof. OMISSIS;
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con decreto rettorale n. 5322 del 1° agosto 2023, l’Università degli Studi di Palermo indiceva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 05/I2, settore scientifico-disciplinare BIO/19 – Microbiologia, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche. Alla procedura partecipavano la prof.ssa OMISSIS e il prof. OMISSIS, entrambi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale di riferimento.
La Commissione giudicatrice, nella seduta preliminare, predeterminava i criteri di valutazione dei candidati, riferiti, in sintesi, all’attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio, da apprezzare in relazione al profilo oggetto della procedura e al settore scientifico-disciplinare BIO/19. All’esito dei lavori, la Commissione formulava i giudizi collegiali sui candidati e individuava nel prof. OMISSIS il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso.
- La prof.ssa OMISSIS impugnava gli atti della procedura dinanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Palermo e il prof. OMISSIS, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
- Con sentenza n. 114 del 2025, il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, respingeva il ricorso.
Il Tribunale riteneva, in sintesi, che la valutazione compiuta dalla Commissione costituisse espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, inattendibilità o del travisamento dei fatti, e che le censure della ricorrente tendessero, nella sostanza, a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito scientifico e curriculare dei candidati.
- Avverso tale sentenza la prof.ssa OMISSIS proponeva appello, chiedendone la riforma.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Palermo e il prof. OMISSIS chiedendo la reiezione dell’appello. Le parti appellate hanno sostenuto la correttezza dell’operato della Commissione e della sentenza impugnata, rilevando che le censure dell’appellante sarebbero dirette a ottenere una rivalutazione giudiziale del merito tecnico della comparazione.
- All’udienza pubblica del 2 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- In via preliminare va esaminata l’eccezione, sollevata dalle parti appellate, secondo cui l’appello sarebbe inammissibile in quanto diretto, sotto la veste formale della deduzione di vizi di legittimità, a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito tecnico-scientifico della procedura comparativa, mediante la sostituzione del giudizio espresso dalla Commissione con una diversa e più favorevole lettura dei curricula, dell’attività didattica, degli incarichi istituzionali e della produzione scientifica dei candidati.
L’eccezione, pur evocando un limite effettivo del sindacato giurisdizionale in materia di procedure comparative universitarie, non può essere accolta nella sua portata radicale.
È principio consolidato che, nelle procedure di chiamata dei professori universitari, il giudizio della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sicché non è consentito al giudice amministrativo sostituire alla valutazione dell’organo tecnico una propria valutazione circa la maggiore o minore qualità scientifica, didattica o curriculare dei candidati. Tale limite assume particolare rilievo nelle procedure finalizzate alla chiamata di professori di prima fascia, nelle quali la valutazione richiesta non si esaurisce nella meccanica ricognizione di singoli titoli, pubblicazioni, citazioni, ore di didattica o incarichi accademici, ma postula un apprezzamento complessivo della maturità scientifica, didattica e istituzionale dei candidati, affidato a un organo composto da esperti del settore.
La valutazione comparativa non è, pertanto, una sommatoria aritmetica di dati curriculari, né può essere ricostruita in sede giurisdizionale attraverso una parcellizzazione del giudizio della Commissione in una pluralità di micro-valutazioni sostitutive. I singoli elementi del curriculum costituiscono il materiale istruttorio del giudizio, ma non ne esauriscono la sostanza, dovendo essere ricondotti a una valutazione unitaria della complessiva figura accademica del candidato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8525; Cons. Stato, sez. VII, 31 marzo 2026, n. 2641).
Da tale principio, tuttavia, non discende che ogni censura rivolta contro l’operato della Commissione sia, per ciò solo, inammissibile. La discrezionalità tecnica non identifica una zona franca sottratta al sindacato del giudice amministrativo. Essa segna, piuttosto, il confine tra il controllo di legittimità e la riedizione del giudizio di merito. Il sindacato giurisdizionale resta pienamente esercitabile ove siano dedotti vizi riconducibili al paradigma della legittimità, quali il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la violazione dei criteri previamente stabiliti, la contraddittorietà, l’irragionevolezza manifesta, l’inattendibilità del criterio tecnico prescelto o la sua non corretta applicazione.
La giurisprudenza ha chiarito, in termini ormai stabili, che le valutazioni delle commissioni universitarie sono sindacabili quanto alla ragionevolezza, all’adeguatezza, alla proporzionalità, alla coerenza dell’iter logico e alla correttezza del criterio tecnico seguito; resta tuttavia fermo che, una volta esclusa la ricorrenza di tali vizi, il giudizio della Commissione non può essere sostituito con il diverso apprezzamento del giudice o della parte appellante (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598; Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445; Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586).
La procedura di chiamata, inoltre, non si identifica con l’abilitazione scientifica nazionale, né ne costituisce una mera prosecuzione applicativa. L’abilitazione scientifica nazionale attesta il possesso di una qualificazione idonea all’accesso alla fascia; la procedura ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 è invece preordinata alla scelta, tra soggetti già legittimati a concorrere, del candidato maggiormente qualificato in relazione allo specifico posto messo a bando, al settore scientifico-disciplinare e alle esigenze scientifiche e didattiche dell’Ateneo procedente. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a riprodurre il giudizio reso in sede di abilitazione scientifica nazionale, né a recepirne meccanicamente formule, scansioni o intensità valutative, dovendo invece procedere a un autonomo apprezzamento comparativo, riferito al profilo concretamente delineato dalla lex specialis e ai criteri previamente stabiliti per la selezione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445; Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598; Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917).
In questa prospettiva deve essere valutata l’eccezione preliminare proposta nel presente giudizio.
L’appellante non si limita, almeno nella prospettazione formale dei motivi, a rivendicare una generica superiorità del proprio profilo scientifico e didattico, ma deduce l’omessa o insufficiente considerazione di specifiche attività didattiche, l’erronea valorizzazione di elementi asseritamente non pertinenti, la violazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, l’uso non omogeneo degli indicatori bibliometrici, il travisamento della portata di taluni riconoscimenti scientifici e la non corretta ponderazione degli incarichi istituzionali e organizzativi. Siffatte doglianze, per come formulate, non possono essere dichiarate inammissibili in limine, poiché prospettano vizi che, almeno in astratto, appartengono al sindacato di legittimità e non alla sola sfera del merito tecnico.
Né conduce a diversa conclusione il rilievo secondo cui l’appellante non avrebbe dimostrato, in termini aritmetici, che la diversa considerazione dei profili contestati avrebbe necessariamente determinato la propria individuazione quale candidata maggiormente qualificata.
In procedure comparative non strutturate secondo punteggi numerici o graduatorie tabellari, la verifica della decisività del vizio non può essere sempre intesa come dimostrazione meccanica del ribaltamento dell’esito. Essa richiede, piuttosto, che il vizio dedotto sia idoneo a incidere sulla tenuta complessiva della comparazione; verifica che, nel caso di specie, attiene alla fondatezza delle singole censure e alla loro effettiva capacità demolitoria, non all’ammissibilità del gravame.
Resta nondimeno fermo che, nel successivo esame dei motivi, non potranno essere scrutinate come vizi di legittimità le argomentazioni che, al di là della veste formale assunta, si traducano nella mera contrapposizione di una diversa ponderazione dei titoli, di una differente graduazione delle esperienze didattiche, di un autonomo ricalcolo degli indicatori bibliometrici o di una nuova comparazione atomistica delle pubblicazioni.
Il processo amministrativo non è sede di rinnovazione della comparazione scientifica, ma di verifica della sua legittimità. Il Collegio è dunque chiamato non a stabilire quale candidato avrebbe ritenuto preferibile secondo una propria sensibilità scientifica, ma a verificare se la preferenza espressa dalla Commissione sia riconducibile a un percorso valutativo coerente, plausibile, non arbitrario e non affetto da travisamenti decisivi.
L’eccezione preliminare di inammissibilità deve, pertanto, essere disattesa nei termini generali in cui è stata proposta. Così delimitato il thema decidendum, l’appello è scrutinabile nel merito, ma, per le ragioni che seguono, infondato.
I.I. Va quindi esaminato il profilo, trasversale ai diversi motivi di gravame, con il quale l’appellante censura la procedura per la mancata predisposizione, da parte della Commissione, di griglie valutative, punteggi, sotto punteggi o criteri di ponderazione numerica dei diversi elementi oggetto di comparazione.
La censura non è fondata.
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari disciplinate dall’art. 18 della legge n. 240 del 2010 non sussiste un obbligo generalizzato di tradurre la valutazione comparativa in una griglia tabellare, né di attribuire preventivamente un peso numerico a ciascuna voce del curriculum, dell’attività didattica, della produzione scientifica o degli incarichi istituzionali e organizzativi.
I criteri valutativi devono orientare l’operato della Commissione e renderlo verificabile; non devono necessariamente irrigidirlo in una sequenza aritmetica di pesi, sottopesi e valori numerici, salvo che ciò sia imposto dalla lex specialis o da uno specifico auto vincolo assunto dalla Commissione.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la mancata previsione di punteggi analitici o di una previa pesatura dei singoli criteri non determina l’illegittimità della procedura, ove la Commissione abbia comunque predeterminato criteri idonei a guidare la valutazione e il giudizio finale sia ricostruibile nei suoi tratti essenziali. L’attribuzione di un peso rigido a ciascun elemento del curriculum, lungi dall’essere sempre garanzia di maggiore imparzialità, può trasformare il giudizio di maturità scientifica in una gabbia meccanicistica, non coerente con la natura della chiamata universitaria, nella quale assumono rilievo non solo la quantità dei titoli, ma il loro significato qualitativo, la loro congruenza con il settore, la loro collocazione nella traiettoria scientifica del candidato e la loro capacità di esprimere autonomia, continuità e consolidamento accademico (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 31 marzo 2026, n. 2641; Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445; Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586).
Ciò non significa che la Commissione possa procedere senza criteri, né che il giudizio possa essere apodittico, oscuro o non verificabile. La predeterminazione dei criteri resta presidio essenziale di trasparenza, imparzialità e par condicio; la motivazione, anche quando sintetica, deve consentire di comprendere l’itinerario logico che conduce alla preferenza finale.
Altra cosa, tuttavia, è pretendere che l’intelligibilità del giudizio passi necessariamente attraverso la preventiva conversione di ogni attività didattica, incarico, pubblicazione, indicatore bibliometrico o ruolo istituzionale in un valore numerico predeterminato. Una simile pretesa non trova fondamento nella disciplina applicabile, ove la procedura sia strutturata, come nella specie, secondo criteri qualitativi e non secondo un modello tabellare.
Nel caso in esame, il bando e il verbale preliminare della Commissione non configuravano una procedura a punteggio. Essi individuavano criteri qualitativi di valutazione, riferiti all’attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e alle attività istituzionali e organizzative, da apprezzare in relazione al profilo del posto e al settore scientifico-disciplinare BIO/19.
La Commissione era dunque tenuta a rispettare tali criteri e a rendere comprensibile il giudizio comparativo; non era invece tenuta, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, ad attribuire ex ante un punteggio o un peso numerico a ciascun elemento valutabile.
Non conducono a diversa conclusione i precedenti nei quali è stata ravvisata l’illegittimità dell’operato della Commissione per difetto di analiticità o per mancata esplicitazione dei punteggi. In tali ipotesi, l’illegittimità non discende dalla mancanza, in astratto, di una griglia numerica, ma dalla violazione di un metodo valutativo che la lex specialis, il regolamento di Ateneo o la stessa Commissione avevano reso vincolante. È quanto accade, ad esempio, quando il bando imponga espressamente un motivato giudizio analitico e l’assegnazione di punteggi per specifici indicatori, con conseguente obbligo della Commissione di conformarsi al sistema valutativo prescritto o previamente assunto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4832; Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2020, n. 5532).
La presente fattispecie è diversa. Non risulta che la Commissione si fosse auto vincolata a una valutazione numerica, né che il bando imponesse la preventiva distribuzione di punteggi tra attività didattica, produzione scientifica, incarichi istituzionali e attività organizzative.
Neppure può sostenersi che la mancata previsione di punteggi abbia reso, per ciò solo, incomprensibile il giudizio. L’intelligibilità della comparazione deve essere verificata non in astratto, ma alla luce del contenuto dei verbali, dei criteri previamente fissati e dei giudizi collegiali concretamente espressi.
Sotto tale profilo, la censura dell’appellante non può essere accolta nella parte in cui assume che la sola assenza di griglie, pesi o sotto punteggi determini l’illegittimità della procedura. Essa potrà assumere rilievo soltanto nell’esame dei singoli motivi, ove si dimostri che, proprio a causa della mancata articolazione numerica del giudizio, la Commissione abbia omesso la valutazione di profili decisivi, abbia violato i criteri previamente stabiliti o sia pervenuta a un esito manifestamente irragionevole.
Tale dimostrazione, tuttavia, non discende automaticamente dall’assenza di una griglia tabellare.
La doglianza va pertanto respinta, fermo restando che, nell’esame dei motivi specifici, il Collegio verificherà se il giudizio concretamente espresso dalla Commissione sia rimasto entro il perimetro della valutazione tecnico-discrezionale consentita, ovvero se presenti i denunciati profili di omissione istruttoria, travisamento o manifesta illogicità.
- Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le doglianze relative alla valutazione dell’attività didattica.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il primo giudice avrebbe omesso di considerare, o comunque avrebbe considerato in modo non adeguato, l’ampiezza e l’articolazione della propria attività didattica, con particolare riguardo alla didattica di terzo livello, alla didattica internazionale, alle attività integrative, al tutorato, alla supervisione di tesi e all’attività formativa svolta in contesti ulteriori rispetto alla didattica frontale ordinaria.
L’appellante deduce, in particolare, che la Commissione avrebbe preso in considerazione soltanto una parte della sua attività didattica, valorizzando il dato di 46 corsi, 195 CFU e 1784 ore, senza considerare ulteriori attività post-lauream e di terzo livello, quantificate in 28 CFU e 506 ore, svolte presso Scuola di specializzazione, percorsi PAS, TFA, master di secondo livello e corsi di perfezionamento. A ciò si aggiungerebbero attività di didattica internazionale, summer school, winter school, blended intensive programmes, seminari, esercitazioni, tutorato e supervisione di tesi di laurea, tesi magistrali e tesi di dottorato.
Il motivo non è fondato.
La censura, nella sua portata fattuale, intercetta un profilo non marginale della comparazione. L’attività didattica della prof.ssa OMISSIS, per come rappresentata negli atti di causa, presenta tratti di sicura ampiezza, articolazione e diversificazione. Essa non si esaurisce nell’insegnamento curriculare ordinario, ma comprende attività post-lauream, esperienze internazionali, attività di tutorato avanzato e contributi formativi ulteriori, che costituiscono elementi certamente apprezzabili nel giudizio di maturità accademica richiesto per la chiamata a professore ordinario.
Sarebbe dunque riduttivo liquidare tale profilo come irrilevante o meramente quantitativo. Nondimeno, la censura non assume portata demolitoria.
Dagli atti della procedura non emerge che la Commissione abbia radicalmente omesso la valutazione dell’attività didattica dell’appellante. Alla prof.ssa OMISSIS è stato attribuito, proprio nella macroarea dell’attività didattica, il giudizio di “ottimo”. Tale dato non consente di ritenere che il profilo didattico della candidata sia stato pretermesso o sostanzialmente svalutato.
Il punto controverso non è, dunque, se l’attività didattica dell’appellante fosse rilevante, poiché essa è stata riconosciuta come tale; il punto è se la Commissione fosse giuridicamente tenuta ad attribuire a tale attività un peso differenziale tale da determinare la prevalenza finale della candidata rispetto al controinteressato. A tale quesito deve darsi risposta negativa.
La valutazione dell’attività didattica, al pari degli altri segmenti della comparazione, non può essere ridotta a un mero confronto aritmetico tra ore, CFU, numero di corsi o numero di tesi. Tali dati sono certamente rilevanti, ma non esauriscono il giudizio, il quale deve considerare anche la continuità temporale dell’insegnamento, il livello di responsabilità didattica, la coerenza degli stessi con il settore scientifico-disciplinare, la loro collocazione nei percorsi formativi e il complessivo grado di consolidamento del profilo accademico.
Nel caso di specie, il controinteressato presenta, a sua volta, un profilo didattico connotato da particolare durata e continuità, indicato negli atti in 51 corsi, 272 CFU e 2176 ore di insegnamento, a fronte dei 46 corsi, 195 CFU e 1784 ore riferiti alla prof.ssa OMISSIS, ferma restando la contestazione dell’appellante circa l’integrale computo delle ulteriori attività di terzo livello.
Anche valorizzando la didattica post-lauream, internazionale e integrativa svolta dall’appellante, non risulta manifestamente illogico che la Commissione abbia ritenuto il profilo didattico del prof. OMISSIS parimenti meritevole del giudizio di “ottimo”, in ragione della maggiore durata e continuità dell’attività di insegnamento e del complessivo radicamento dell’esperienza didattica nel settore.
La censura dimostra, dunque, la sicura consistenza del profilo didattico della prof.ssa OMISSIS; non dimostra, tuttavia, l’abnormità del giudizio che ha reputato elevato anche il profilo del prof. OMISSIS, né l’esistenza di un obbligo giuridico della Commissione di riconoscere all’appellante una prevalenza decisiva nella comparazione finale.
Va poi precisato che l’anzianità del controinteressato non può essere assunta, in sé, quale autonomo criterio di preferenza.
Sotto questo profilo, la motivazione di primo grado deve essere letta, e ove occorra integrata, nel senso che la maggiore anzianità non rileva come dato formale o come titolo preferenziale non previsto dal bando, ma soltanto nella misura in cui essa si traduca in un’esperienza didattica e scientifica più lunga, continuativa e consolidata. L’anzianità, cioè, non è valore selettivo autosufficiente; può però costituire il presupposto fattuale di una maggiore continuità dell’attività accademica, quando tale continuità risulti concretamente desunta dal curriculum e sia apprezzata insieme agli altri elementi di giudizio. Così inteso, il riferimento alla più lunga esperienza del prof. OMISSIS non determina violazione dei criteri predeterminati, poiché non introduce un criterio nuovo, ma valorizza un dato fattuale interno alla valutazione della continuità e consistenza dell’attività didattica.
Né assume portata decisiva il richiamo, svolto dall’appellante, alla diversa tempistica del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e alla diversa formulazione dei giudizi resi in quella sede.
È vero che la prof.ssa OMISSIS ha valorizzato il conseguimento anticipato dell’abilitazione alla prima fascia e il diverso tenore del giudizio ASN rispetto a quello conseguito dal controinteressato. Tale dato può essere considerato elemento di contesto e rende comprensibile la censura rivolta al lessico utilizzato dalla Commissione, là dove ha definito il prof. OMISSIS “pienamente maturo” e la prof.ssa OMISSIS “estremamente promettente”.
Tuttavia, l’abilitazione scientifica nazionale costituisce requisito di accesso alla procedura e attestazione della qualificazione scientifica necessaria per la fascia, ma non vincola la Commissione nella scelta del candidato maggiormente qualificato per lo specifico posto messo a bando.
La procedura ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 ha funzione diversa rispetto all’ASN: non accerta in astratto l’idoneità nazionale alle funzioni, ma individua, in concreto, il candidato maggiormente adeguato rispetto al profilo, al settore scientifico-disciplinare e alle esigenze dell’Ateneo. Ne consegue che la Commissione locale non era tenuta a replicare le valutazioni rese in sede ASN, né a far discendere automaticamente dalla diversa cronologia o dalla diversa intensità dei giudizi abilitativi la prevalenza dell’uno o dell’altro candidato.
Quanto alla dedotta omessa pronuncia del giudice di prime cure sui profili della didattica di terzo livello, della didattica internazionale e dell’attività integrativa, la censura non può condurre alla riforma della sentenza.
Il giudice di primo grado ha esaminato il nucleo sostanziale della doglianza, ritenendo che la valutazione dell’attività didattica rientrasse nella discrezionalità tecnica della Commissione e che il giudizio espresso non fosse manifestamente illogico. È vero che la motivazione avrebbe potuto essere più analitica su alcune articolazioni della censura; tuttavia, nel giudizio di appello, l’effetto devolutivo consente a questo Consiglio di esaminare direttamente i profili riproposti, come avvenuto nei paragrafi che precedono.
L’eventuale sinteticità della motivazione di primo grado non determina, pertanto, l’accoglimento del motivo, una volta escluso che le circostanze dedotte dall’appellante siano idonee a evidenziare un’omissione istruttoria decisiva o una manifesta irragionevolezza della comparazione.
III. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto immune da vizi la valutazione compiuta dalla Commissione in ordine alle attività scientifiche, istituzionali e organizzative dei candidati.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il primo giudice avrebbe indebitamente avallato la sostanziale parificazione dei due profili, nonostante la maggiore consistenza qualitativa e quantitativa delle attività svolte dalla prof.ssa OMISSIS. In particolare, l’appellante valorizza il ruolo di responsabile nazionale di un progetto PRIN, la partecipazione e responsabilità in numerosi progetti e convenzioni di ricerca, gli incarichi di coordinamento didattico e dipartimentale, le attività editoriali, la partecipazione a organismi scientifici e l’assunzione di compiti di governance accademica.
Il motivo, nella parte qui esaminata, non è fondato.
Anche tale censura muove da un dato fattuale non trascurabile. Il profilo della prof.ssa OMISSIS a, sotto il versante delle attività scientifiche, istituzionali e organizzative, presenta elementi di sicuro rilievo. In particolare, il ruolo di responsabile nazionale di un progetto PRIN non può essere ridotto a titolo meramente formale, poiché esprime, ordinariamente, capacità di coordinamento scientifico, responsabilità organizzativa e attitudine alla direzione di gruppi o linee di ricerca. Analogamente, gli incarichi di coordinamento didattico, le attività di governance dipartimentale, la partecipazione a iniziative editoriali e il coinvolgimento in organismi scientifici costituiscono indicatori apprezzabili della maturità accademica del candidato.
Il rigetto del motivo non può dunque fondarsi sulla marginalità di tali elementi, che marginali non sono. Il punto decisivo è altro: occorre stabilire se la valorizzazione di tali titoli imponesse alla Commissione, sul piano della legittimità, di riconoscere alla prof.ssa OMISSIS una prevalenza comparativa necessaria e se, correlativamente, il giudizio di “ottimo” attribuito anche al prof. OMISSIS nella medesima area risulti privo di base istruttoria, manifestamente irragionevole o affetto da travisamento. A tale quesito deve darsi risposta negativa.
La valutazione delle attività scientifiche, istituzionali e organizzative, al pari della valutazione didattica e della produzione scientifica, non può essere scomposta in un computo meramente quantitativo di progetti, incarichi, convenzioni, partecipazioni editoriali o ruoli accademici. Il numero degli incarichi o dei progetti costituisce certamente un dato rilevante, ma non è di per sé decisivo; assumono rilievo la natura dell’attività svolta, il livello di responsabilità effettivamente assunto, la coerenza con il settore, la continuità dell’impegno, la dimensione nazionale o internazionale dell’iniziativa e il modo in cui tali elementi si inseriscono nella complessiva traiettoria scientifica del candidato. In tale prospettiva, la maggiore evidenza di alcuni titoli dell’appellante non equivale alla manifesta illogicità del giudizio espresso dalla Commissione nei confronti del controinteressato.
Dagli atti risulta che la Commissione non ha ignorato il profilo istituzionale e organizzativo della prof.ssa OMISSIS, alla quale è stato attribuito il giudizio di “ottimo”. La doglianza non riguarda, dunque, l’omessa considerazione assoluta dei titoli della candidata, ma il mancato riconoscimento agli stessi di una forza differenziale tale da determinare la sua prevalenza conclusiva.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Il giudizio di “ottimo” espresso anche nei confronti del prof. OMISSIS trova fondamento, secondo la valutazione della Commissione, nella sua complessiva esperienza scientifica, nella continuità della produzione e delle attività di ricerca, nella partecipazione a progetti e collaborazioni, nella riconoscibilità del percorso accademico e nella complessiva maturità del profilo. La circostanza che taluni incarichi della prof.ssa OMISSIS possano apparire, sotto specifici profili, più intensi o più qualificati non rende, per ciò solo, abnorme la valutazione positiva attribuita al controinteressato.
Nelle procedure comparative universitarie, l’attribuzione del medesimo giudizio qualitativo a due candidati in una determinata macroarea non implica necessariamente appiattimento valutativo, né comporta automaticamente difetto di istruttoria o violazione della par condicio. Essa può risultare legittima quando entrambi i profili presentino elementi sufficienti a collocarsi nella medesima fascia di apprezzamento, fermo restando che la preferenza finale può derivare dalla valutazione complessiva e comparata dell’intero curriculum. Il giudizio di sintesi, proprio perché qualitativo, non postula una graduazione interna numerica di ogni singolo titolo, salvo che ciò sia imposto dalla lex specialis o da vincolo della Commissione, qui insussistenti (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 31 marzo 2026, n. 2641; Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586; C.G.A.R.S., 13 aprile 2023, n. 329).
Ne consegue che il ruolo di responsabile nazionale PRIN, gli incarichi di coordinamento e le ulteriori attività richiamate dall’appellante, pur certamente rilevanti, non determinavano un automatismo valutativo in favore della prof.ssa OMISSIS. Essi dovevano essere considerati, e non emerge che siano stati radicalmente pretermessi. Il loro peso relativo, nel confronto con il complessivo profilo del controinteressato, rientra nel nucleo proprio della discrezionalità tecnico-comparativa della Commissione, sindacabile soltanto ove si traduca in un esito incongruo, contraddittorio o non sostenibile.
La sentenza di primo grado va, sul punto, confermata, con una precisazione. L’affermazione secondo cui non rileverebbe il numero dei progetti deve essere intesa non in senso svalutativo, ma metodologico. Non è il numero in sé, isolatamente considerato, a determinare la prevalenza, bensì il significato qualitativo delle responsabilità assunte. Tuttavia, una volta riconosciuta la qualità di alcuni titoli dell’appellante, resta comunque necessario verificare se il mancato riconoscimento di una prevalenza decisiva sia intrinsecamente illogico. E tale intrinseca illogicità, nella specie, non emerge.
La Commissione ha operato una valutazione complessiva dei due profili, ritenendoli entrambi elevati nella macroarea considerata. Tale esito può essere discusso sul piano della preferibilità scientifica o accademica, ma non si presenta privo di base istruttoria, né appare contraddetto in modo evidente dai dati curriculari acquisiti.
La censura, in definitiva, tende ad attribuire ad alcuni elementi del curriculum della prof.ssa OMISSIS a un peso necessariamente prevalente. Ma tale operazione, in assenza di un vincolo tabellare o di un criterio che imponesse la prevalenza automatica di determinate responsabilità rispetto ad altre esperienze scientifiche e accademiche, eccede il perimetro del sindacato giurisdizionale di legittimità.
Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto, nei termini fin qui esaminati.
- Resta distinto il profilo relativo alla valorizzazione del riconoscimento World’s Top 2% Scientist, che, pur inserendosi nell’ambito delle attività e dei riconoscimenti scientifici, merita autonoma trattazione per la specificità delle censure dedotte dall’appellante e per la necessità di precisare il corretto perimetro entro il quale tale elemento può essere considerato.
L’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima la particolare considerazione riservata dalla Commissione a tale elemento, assumendo che esso non sarebbe idoneo a dimostrare una specifica eccellenza del controinteressato nel settore scientifico-disciplinare BIO/19 – Microbiologia. Secondo la prospettazione dell’appellante, si tratterebbe di un indicatore fondato su dati bibliometrici generali, riferiti all’intera produzione scientifica del candidato e influenzati anche da ambiti disciplinari non coincidenti con la microbiologia, quali la chimica medicinale, la farmacologia, la farmacia o la chimica.
La censura coglie un profilo che richiede precisazione, ma non conduce all’accoglimento dell’appello.
Il riconoscimento World’s Top 2% Scientist non può essere assunto, senza ulteriori specificazioni, come prova dirimente di assoluta primazia scientifica nel settore microbiologico. Esso costituisce, piuttosto, un indicatore esterno di visibilità e impatto scientifico, costruito su basi bibliometriche e riferito alla complessiva produzione del ricercatore, secondo criteri classificatori che non necessariamente coincidono con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Ne consegue che tale elemento non può surrogare la valutazione che la Commissione era tenuta a svolgere secondo i criteri propri della selezione, né può sostituire l’apprezzamento della congruenza delle attività e delle pubblicazioni con il SSD BIO/19.
In questi termini, la motivazione di primo grado va integrata e, ove intesa nel senso di attribuire a tale riconoscimento un valore autonomamente decisivo di eccellenza specificamente microbiologica, deve essere corretta. La procedura era infatti bandita per il settore BIO/19 – Microbiologia, e il giudizio comparativo doveva restare ancorato al profilo scientifico-disciplinare indicato dalla lex specialis. Un indicatore bibliometrico generale, per quanto significativo, non può essere automaticamente trasposto nel giudizio settoriale come indice risolutivo di maggiore qualificazione per il posto messo a bando.
Tuttavia, da ciò non discende che il riconoscimento fosse del tutto irrilevante o inutilizzabile.
La Commissione poteva considerarlo, nei limiti della sua effettiva portata, quale indice esterno di riconoscibilità scientifica e di impatto complessivo della produzione del candidato, specie in una procedura per la chiamata di un professore ordinario, nella quale assume rilievo anche la maturità del profilo accademico e la sua visibilità nella comunità scientifica. Esso, però, doveva essere apprezzato non come premio settoriale in senso stretto, né come titolo automaticamente prevalente, ma come uno degli elementi concorrenti alla valutazione complessiva.
Questa impostazione è coerente con il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui gli indicatori quantitativi e bibliometrici possono concorrere al giudizio tecnico della Commissione, ma non possono esaurirlo né sostituirsi alla valutazione qualitativa, globale e contestualizzata del profilo scientifico del candidato. La Commissione è chiamata a ponderare tali dati entro un apprezzamento complessivo, senza trasformarli in criteri esclusivi o in automatismi selettivi (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8525; Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586; Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445).
Nel caso di specie, dagli atti non emerge che il giudizio favorevole al prof. OMISSIS sia stato fondato esclusivamente, o in modo determinante, sul riconoscimento World’s Top 2% Scientist. Tale elemento risulta inserito in un quadro valutativo più ampio, nel quale la Commissione ha considerato anche la continuità dell’attività scientifica, la produzione complessiva, le pubblicazioni selezionate, gli indicatori citazionali, l’esperienza didattica e il percorso accademico del candidato.
Pertanto, anche ridimensionando il rilievo del riconoscimento in questione, e ricondottolo alla sua corretta natura di indicatore bibliometrico generale di visibilità scientifica, non risulta dimostrato che la preferenza accordata al controinteressato perda base istruttoria o divenga intrinsecamente illogica.
Così delimitato il rilievo dell’elemento, la censura deve essere respinta.
- Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto immune da vizi la valutazione compiuta dalla Commissione sulle pubblicazioni scientifiche dei candidati.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente avallato un giudizio non sufficientemente analitico, fondato su dati bibliometrici non omogenei e su una non corretta valutazione della produzione scientifica del prof. OMISSIS. In particolare, l’appellante deduce che: tre delle diciotto pubblicazioni selezionate dal controinteressato sarebbero review e non articoli originali; tali lavori avrebbero inciso sul quadro citazionale complessivo; la produzione del prof. OMISSIS sarebbe solo parzialmente riconducibile al SSD BIO/19, presentando una significativa proiezione verso ambiti chimico-farmaceutici; la Commissione avrebbe utilizzato in modo non coerente dati provenienti da banche dati e fonti diverse, quali Scopus e Journal Citation Reports; e che, infine, sarebbe stato sottovalutato l’apporto individuale della prof.ssa OMISSIS, anche in ragione della sua frequente posizione di corresponding author e last author.
Il motivo non è fondato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, in una procedura di chiamata a professore ordinario, non può risolversi in un mero richiamo a indicatori quantitativi, ma deve investire la qualità dei lavori, la loro originalità, il rigore metodologico, la congruenza con il settore scientifico-disciplinare, la rilevanza della sede editoriale e l’effettivo apporto individuale del candidato.
La produzione scientifica non deve risolversi, dunque, in un aggregato indistinto di pubblicazioni, citazioni, impact factor o indici sintetici. Essa deve essere apprezzata nella sua consistenza soprattutto qualitativa, nella sua coerenza disciplinare e nella sua capacità di esprimere autonomia scientifica.
Ciò posto, la censura non evidenzia un vizio idoneo a travolgere la valutazione comparativa.
Quanto alla presenza di tre review tra le pubblicazioni selezionate dal prof. OMISSIS va osservato che né il bando né i criteri predeterminati dalla Commissione prevedevano l’esclusione di tale tipologia di lavori dal novero delle pubblicazioni valutabili.
La review non coincide con l’articolo sperimentale originale e non documenta, di regola, la produzione di un dato nuovo nel medesimo modo in cui ciò avviene per un original article. Tuttavia, non può essere considerata, per ciò solo, scientificamente irrilevante o automaticamente deteriore. Specie nella valutazione di un candidato alla prima fascia, una review può esprimere capacità di sintesi critica, padronanza di un ambito di ricerca, riconoscibilità scientifica e attitudine a ordinare sistematicamente un settore.
Il punto, pertanto, non è affermare che review e articoli originali abbiano sempre identico peso, ciò che in effetti non hanno; ma neppure può sostenersi che le review dovessero essere automaticamente escluse o svalutate, in assenza di una specifica previsione della lex specialis o di un criterio previamente assunto dalla Commissione.
Il peso da attribuire a tali pubblicazioni rientra nel nucleo della discrezionalità tecnico-scientifica della Commissione. La mancata distinta pesatura delle review avrebbe potuto giustificare una motivazione più analitica; non dimostra, tuttavia, che la valutazione sia inattendibile, intrinsecamente illogica o fondata su un travisamento decisivo.
Non è infatti sufficiente rilevare che alcune pubblicazioni del controinteressato siano review, per inferirne automaticamente l’illegittimità del giudizio positivo espresso sulle sue pubblicazioni. Sarebbe stato necessario dimostrare che, espunte o diversamente ponderate tali pubblicazioni, l’intero giudizio sulla produzione scientifica del prof. OMISSIS perdesse consistenza, ovvero che la Commissione avesse attribuito alle review un valore dirimente e sostitutivo della valutazione qualitativa richiesta. Tale dimostrazione però non emerge dagli atti.
Quanto agli indicatori bibliometrici, l’appellante deduce l’uso non omogeneo di fonti diverse, la diversa incidenza dei dati a seconda del database considerato, nonché la necessità di depurare la comparazione dagli effetti prodotti dalle review o dalle pubblicazioni ritenute non pienamente coerenti con il settore BIO/19.
Anche su tale rilievo si impone una precisazione.
Gli indicatori bibliometrici sono dati utili, ma non neutrali in senso assoluto. La loro portata dipende dalla banca dati utilizzata, dalla categoria scientifica di riferimento, dalla finestra temporale considerata, dal perimetro delle pubblicazioni incluse e dalla natura dei lavori esaminati. Citazioni, collocazione editoriale, impact factor, e indici sintetici devono dunque essere utilizzati con cautela, senza trasformarli in automatismi selettivi.
Tuttavia, proprio perché gli indicatori bibliometrici non hanno valore meccanicamente dirimente, non può pretendersi che ogni diversa lettura degli stessi determini l’illegittimità del giudizio commissariale. La Commissione era tenuta a considerarli come elementi concorrenti del giudizio, non a fondare su di essi una graduatoria aritmetica. Essa poteva dunque tenere conto della diffusione citazionale, della collocazione editoriale e degli indici di impatto, purché tali dati fossero inseriti in una valutazione qualitativa complessiva e non assunti come criterio esclusivo.
Nel caso di specie, la censura dell’appellante mostra che la comparazione bibliometrica può variare in funzione della fonte utilizzata e delle opzioni metodologiche prescelte. Essa non dimostra, però, che l’uso degli indicatori da parte della Commissione sia stato abnorme, arbitrario o decisivamente distorsivo.
Le correzioni prospettate dall’appellante introducono una diversa metodologia di lettura dei dati; metodologia anche astrattamente plausibile, ma non per ciò solo idonea a sostituirsi a quella seguita dalla Commissione, in assenza di un errore oggettivo, di una violazione dei criteri o di un travisamento idoneo a incidere sull’esito della procedura. La giurisprudenza ha del resto chiarito che gli indicatori bibliometrici possono concorrere alla valutazione tecnico-scientifica, ma non possono assorbire il giudizio qualitativo sulle pubblicazioni, né trasformare la procedura comparativa in un mero raffronto numerico tra citazioni, impact factor o quartili. Il giudizio deve rimanere globale, contestualizzato e riferito alla qualità scientifica del candidato, non alla sola performance quantitativa della sua produzione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8525; Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586; Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445).
Quanto alla dedotta maggiore congruenza della produzione della prof.ssa OMISSIS con il SSD BIO/19, anche tale censura richiede una risposta specifica.
Il posto messo a bando riguardava il settore scientifico-disciplinare BIO/19 – Microbiologia. La congruenza delle pubblicazioni con tale settore costituiva, dunque, elemento essenziale della valutazione. Non sarebbe stato legittimo preferire un candidato sulla base di una produzione scientifica rilevante in assoluto, ma estranea o solo marginalmente connessa al settore oggetto della chiamata. Tuttavia, dagli atti non emerge che la produzione del prof. OMISSIS fosse estranea al settore BIO/19. Le linee di ricerca richiamate nel giudizio commissariale e negli atti di causa — relative, tra l’altro, ad antibiotico-resistenza, biofilm, attività antibatterica e antibiofilm — si collocano in ambiti che, pur presentando fisiologiche intersezioni con settori chimici, farmacologici o farmaceutici, non possono essere considerati avulsi dalla microbiologia.
La natura interdisciplinare di una parte della produzione scientifica non comporta, di per sé, difetto di congruenza con il settore. Nelle scienze biologiche e biomediche, e in particolare nei campi che riguardano antimicrobici, biofilm e resistenze, l’intersezione tra microbiologia, farmacologia, chimica e scienze farmaceutiche è frequente e non necessariamente patologica.
La censura dell’appellante può semmai evidenziare una maggiore centralità microbiologica della propria produzione scientifica; non dimostra, però, l’estraneità disciplinare della produzione del controinteressato, né l’abnormità del giudizio di congruenza espresso dalla Commissione.
Anche sotto questo profilo, dunque, il dissenso investe il peso comparativo da attribuire alla maggiore o minore centralità disciplinare delle pubblicazioni, non la legittimità in sé della valutazione.
Quanto all’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, l’appellante valorizza la propria posizione di corresponding author e last author in un numero rilevante di lavori, deducendo che tale elemento sarebbe stato sottovalutato rispetto alla posizione del prof. OMISSIS
Il dato è certamente significativo. Nelle pubblicazioni scientifiche, la posizione autoriale può costituire indice rilevante del contributo individuale, specie quando, secondo le prassi del settore, la posizione di ultimo autore o di corresponding author esprima responsabilità scientifica, coordinamento della ricerca o direzione del gruppo. Tuttavia, anche tale elemento non opera come automatismo selettivo. Il bando richiedeva la determinazione dell’apporto individuale, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale; non imponeva, però, che la prevalenza fosse attribuita automaticamente al candidato con il maggior numero di posizioni di corresponding author o last author.
La Commissione poteva valutare le posizioni autoriali insieme agli altri indici di contributo scientifico, quali la continuità della produzione, la rilevanza delle sedi editoriali, la diffusione dei lavori, la coerenza delle linee di ricerca e il ruolo complessivo del candidato nella produzione presentata.
Anche qui, la doglianza dell’appellante dimostra la consistenza del proprio apporto individuale; non dimostra, tuttavia, che il giudizio espresso dalla Commissione sia privo di base istruttoria o intrinsecamente incongruo.
- Resta da considerare la censura relativa alla mancata valutazione analitica di ciascuna pubblicazione. La Commissione era certamente tenuta a valutare le pubblicazioni secondo i criteri predeterminati, tra cui originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza con il settore, collocazione editoriale, diffusione nella comunità scientifica e apporto individuale. Tuttavia, in assenza di una procedura tabellare o di un autovincolo a punteggi per ciascuna pubblicazione, tale valutazione poteva essere espressa anche attraverso un giudizio complessivo, purché non apodittico e riferibile ai criteri prestabiliti.
Nelle procedure comparative universitarie non è richiesta, salvo diversa previsione della lex specialis, una motivazione minuta e separata per ciascun prodotto scientifico, quando il giudizio collegiale consenta comunque di comprendere il livello qualitativo attribuito alla produzione complessiva e la ragione della preferenza finale. Né l’obbligo motivazionale può essere dilatato sino a imporre alla Commissione una scheda critica individuale per ogni pubblicazione, ove il giudizio sia espresso in forma sintetica, ma intelligibile e coerente con i criteri fissati.
Nel caso in esame, la motivazione della Commissione avrebbe potuto essere più analitica, soprattutto in relazione al peso delle review, alla scelta delle fonti bibliometriche e alla valutazione dell’apporto individuale. Tuttavia, nella specie, la sinteticità del giudizio non si traduce in illegittimità annullatoria, poiché la comparazione resta riconducibile ai criteri predeterminati e non emerge un’omissione tale da alterare in modo decisivo l’esito della procedura.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
VII. Occorre adesso vagliare la censura mediante la quale la parte appellante deduce, in più parti dell’atto, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. che inficierebbe la sentenza di primo grado.
La censura è riferita, in particolare, al mancato esame analitico dei profili concernenti la didattica di terzo livello, internazionale e integrativa, nonché ad alcune articolazioni relative all’apporto individuale nelle pubblicazioni, agli indicatori bibliometrici, alla posizione autoriale, alla natura delle review e alla congruenza della produzione scientifica con il SSD BIO/19.
La doglianza, per quanto non già assorbita dalle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, non è fondata. L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice manchi di decidere su una domanda, su un’eccezione o su un motivo di ricorso avente autonoma consistenza e potenziale incidenza sull’esito della controversia. Essa non può invece essere ravvisata ogniqualvolta la sentenza non esamini singolarmente tutti gli argomenti, i documenti, i richiami giurisprudenziali o le articolazioni interne mediante cui una censura sia stata sviluppata.
Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che la decisione consenta di individuare la ratio decidendi seguita dal giudice e che il rigetto della censura risulti, anche implicitamente, congruente con quella.
Ciò vale, a maggior ragione, quando più argomenti siano tra loro connessi e concorrano a sostenere un unico nucleo censorio, potendo il giudice esaminarli congiuntamente e respingerli mediante una motivazione sintetica, purché non apparente e non meramente assertiva.
Nel caso di specie, il primo giudice ha esaminato le macro-censure relative all’attività didattica, alle attività scientifiche, istituzionali e organizzative, nonché alla valutazione delle pubblicazioni. Ha ritenuto che la Commissione avesse predeterminato criteri sufficienti a guidare la comparazione, che il giudizio espresso fosse riconducibile alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e che non emergessero profili di manifesta illogicità, travisamento o difetto istruttorio tali da determinare l’annullamento degli atti.
Il giudice di prime cure non ha omesso di decidere sui motivi di ricorso, ma li ha respinti sulla base di una ratio generale: la mancata emersione di un vizio manifesto nella valutazione tecnico-comparativa della Commissione. La doglianza dell’appellante investe, piuttosto, la sufficienza e la persuasività della motivazione resa su singole articolazioni interne dei motivi, non l’assenza assoluta di decisione sui motivi stessi.
La distinzione è rilevante. L’omessa pronuncia riguarda il mancato esercizio della funzione decisoria su una questione devoluta; la motivazione sintetica, incompleta o non pienamente persuasiva attiene invece alla qualità dell’iter argomentativo e può essere emendata dal giudice d’appello mediante integrazione, correzione o sostituzione della motivazione, ove l’esito dispositivo risulti comunque conforme a diritto.
Anche qualora si ravvisasse, dunque, una motivazione di primo grado eccessivamente sintetica su alcune articolazioni del ricorso, ciò non imporrebbe la riforma della sentenza con accoglimento dell’appello, né la rimessione della causa al primo giudice.
VIII. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. A tale conclusione inducono la complessità tecnico-scientifica della controversia, la natura comparativa della procedura, la non manifesta pretestuosità delle censure dedotte dall’appellante e la necessità di integrare la motivazione di primo grado su alcuni profili non secondari della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso: n.g.r. 350 del 2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/08/2026

