TAR Abruzzo, Sez. I, 3 settembre 2026, n. 597

Nella selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione la commissione è strettamente vincolata ai criteri previsti dalla lex specialis

Data Documento: 2026-09-03
Autorità Emanante: TAR Abruzzo
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di selezione interna per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di un’Università, la commissione di selezione è strettamente vincolata ai criteri previsti dalla lex specialis e non può autonomamente rideterminarli, trasformando la “qualificazione scientifica e culturale” in un autonomo criterio di punteggio cumulabile.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 03/09/2026

00597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2026 REG.RIC.
N. 00086/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2026, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;

contro

Università degli Studi di Teramo, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San [#OMISSIS#], è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2026, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;

contro

Università degli Studi di Teramo, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San [#OMISSIS#], è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

quanto al ricorso n. 84 del 2026:

  • del verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, n. 387/11/2025, con cui è stata nominata la Commissione di selezione;
  • del verbale della Commissione del 22 dicembre 2025, con cui è stata definita la lista dei candidati da sottoporre al Senato Accademico;
  • del verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2025, n. 388/12/2025, incluse le operazioni di predeterminazione dei criteri e attribuzione dei punteggi, con cui sono stati designati i cinque membri del Consiglio di Amministrazione;
  • del decreto rettorale del 9 febbraio 2026, n. 46/2026, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un triennio, a decorrere dal 2 marzo 2026;
  • di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, inclusi:
  1. il verbale del Senato Accademico della seduta del 3 novembre 2025, n. 385/11/2025, con cui è stato approvato l’avviso di selezione interna per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo;
  2. il decreto rettorale del 3 novembre 2025, n. 547/2025, con cui è stato emanato l’avviso di selezione interna per la designazione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo;

quanto al ricorso n. 86 del 2026:

  • del verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, n. 387/11/2025, con cui è stata nominata la Commissione di selezione;
  • del verbale della Commissione del 22 dicembre 2025, con cui è stata definita la lista di candidati da sottoporre al Senato Accademico;
  • del verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2025, n. 388/12/2025, incluse le operazioni di predeterminazione dei criteri e attribuzione dei punteggi, con cui sono stati designati i cinque membri del Consiglio di Amministrazione;
  • del decreto rettorale del 9 febbraio 2026, n. 46/2026, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un triennio, a decorrere dal 2 marzo 2026;
  • di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, inclusi:
  1. il verbale del Senato Accademico della seduta del 3 novembre 2025, n. 385/11/2025, con cui è stato approvato l’avviso di selezione interna per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo;
  2. il decreto rettorale del 3 novembre 2025, n. 547/2025, con cui è stato emanato l’avviso di selezione interna per la designazione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Teramo e dei controinteressati OMISSIS e OMISSIS;
Visti tutti gli atti depositati in entrambi i giudizi;
Visto l’articolo 70 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2026 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con decreto rettorale n. 547 del 3 novembre 2025 l’Università degli Studi di Teramo (d’ora in avanti solo l’Università) ha adottato, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Generale di Ateneo (d’ora in avanti solo il Regolamento), l’avviso di selezione interna per la presentazione delle candidature ai fini della designazione, da parte del Senato Accademico, dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Entro il termine fissato dall’avviso per la presentazione della domanda di partecipazione, sono pervenute all’Università dodici candidature da parte del personale docente, tra cui quelle del professor OMISSIS, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche, e del professor OMISSIS, professore ordinario di ostetricia, ginecologia e riproduzione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Con deliberazione n. 1019/25, adottata nella seduta del 26 novembre 2025, il Senato Accademico ha provveduto, ai sensi dell’articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto dell’Università (d’ora in avanti solo lo Statuto), a nominare la Commissione di selezione (d’ora in avanti solo la Commissione).

Nella seduta del 22 dicembre 2025 la Commissione, dopo aver richiamato i criteri fissati dall’articolo 25, comma 2, dello Statuto e recepiti dall’articolo 4 dell’avviso, ha individuato due criteri per la selezione dei candidati da designare:

  • il criterio contraddistinto dalla lettera A), relativo ai titoli di servizio, ossia alla comprovata competenza in campo gestionale ovvero all’esperienza professionale di alto livello;
  • il criterio contraddistinto dalla lettera B), relativo ai titoli scientifici, ossia alla qualificazione scientifica e culturale.

Per ciascuno dei predetti criteri la Commissione ha specificato dei sub criteri e i relativi punteggi e sub punteggi, in particolare:

  • per il criterio dei titoli di servizio, l’aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in enti pubblici, con preferenza per le Università, e privati (massimo 3 punti, di cui 1 per ogni anno di mandato, e, per le Università, massimo 9 punti, di cui 3 per anno di mandato o frazione di anno superiore a 6 mesi), l’aver ricoperto la carica nella precedente consiliatura dell’Università (6 punti), l’aver ricoperto funzioni di direzione in enti pubblici (massimo 3 punti, di cui 1 per ogni anno di mandato o frazione di anno superiore a 6 mesi), l’aver ricoperto le funzioni di Direttore di Dipartimento e di Preside di Facoltà (massimo 6 punti, di cui 1 per ogni anno di mandato) e l’aver ricoperto la carica di Prorettore (0,5 punti);
  • per il criterio dei titoli scientifici, le pubblicazioni scientifiche su riviste e i contributi in collane editoriali di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale, anche monografiche, attinenti ai temi economico-aziendali della governance, del reporting, dell’accounting e dell’accountability, anche con specifico riferimento all’ambito universitario (massimo 12 punti per le pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali in Fascia A ANVUR e le monografie in collane editoriali; massimo 6 punti per le altre pubblicazioni) nonché le pubblicazioni scientifiche su riviste e i contributi in collane editoriali di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale, anche monografiche, inerenti le tematiche del diritto amministrativo (massimo 1,5 punti per le pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali in Fascia A ANVUR e le monografie in collane editoriali; massimo 0,5 punti per le altre pubblicazioni).

La Commissione ha, altresì, accertato la conformità a quanto previsto dall’avviso di selezione di tutte le candidature del personale docente e, all’esito della loro valutazione secondo i predetti criteri e sub criteri, ha formato un elenco di otto candidati ritenuti idonei per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione, tra i quali risultano anche i professori OMISSIS e OMISSIS.

Con deliberazione n. 1034/2025, adottata nella seduta del 22 dicembre 2025, il Senato Accademico ha designato per la carica i professori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, i quali, con decreto rettorale n. 46 del 9 febbraio 2026, sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

1.1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2026 e depositato il 24 febbraio 2026, contraddistinto dal numero di ruolo generale 84 del 2026, il professor OMISSIS, al quale la Commissione ha attribuito il punteggio complessivo di 11 (di cui 9 punti per i titoli di servizio e 2 punti per i titoli scientifici), ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto rettorale n. 46 del 9 febbraio 2026, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione, e di tutti gli atti ad esso presupposti, a partire dal verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, nella parte in cui è stata nominata la Commissione.

1.1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in via principale, l’erroneità nell’individuazione e nell’applicazione dei criteri di selezione da parte della Commissione, la quale avrebbe predisposto dei criteri e dei sub criteri non previsti dalla lex specialis, in violazione dei principi di legalità, imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, dell’articolo 15 del Regolamento e dell’articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto nonché del dovere di motivazione, e la conseguente erroneità sia del punteggio complessivo attribuitogli (pari a 11) che dei punteggi complessivi attribuiti ai professori OMISSIS e OMISSIS (pari, rispettivamente, a 13 e a 14,5), la cui candidatura, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’avviso avrebbe dovuto essere ritenuta non ammissibile. Il professor OMISSIS ha, poi, dedotto l’irragionevolezza e la disparità di trattamento conseguente alla mancata valorizzazione delle funzioni di Direttore Generale, dallo stesso svolte nell’ambito della medesima Università.

1.1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente ha censurato il peso attribuito dalla Commissione ai titoli scientifici dei candidati, i quali sarebbero stati valutati in maniera irrazionale e discriminatoria.

1.1.3. Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha contestato la nomina della Commissione, siccome avvenuta in violazione dei principi di legalità, imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, dell’articolo 15 del Regolamento e dell’articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto, e sulla scorta di una motivazione inadeguata.

1.2. Hanno resistito al ricorso l’Università e i controinteressati OMISSIS e OMISSIS.

1.3. Con ordinanza n. 82 del 27 marzo 2026 il Tribunale ha fissato, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, l’udienza per la trattazione del merito del giudizio, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, cui hanno replicato l’Università e i controinteressati.

1.4. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

  1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2026 e depositato il 24 febbraio 2026, contraddistinto dal numero di ruolo generale 86 del 2026, anche il professor OMISSIS, al quale la Commissione ha attribuito il punteggio complessivo di 6 (di cui 6 punti per i titoli di servizio e 0 punti per i titoli scientifici), ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto rettorale n. 46 del 9 febbraio 2026, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione, e di tutti gli atti ad esso presupposti, a partire dal verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, nella parte in cui è stata nominata la Commissione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in via principale, l’erroneità nell’individuazione e nell’applicazione dei criteri di selezione da parte della Commissione, la quale avrebbe predisposto dei criteri e dei sub criteri non previsti dalla lex specialis, in violazione dei principi di legalità, imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, dell’articolo 15 del Regolamento e dell’articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto nonché del dovere di motivazione, e la conseguente erroneità sia del punteggio complessivo attribuitogli (pari a 6) che dei punteggi complessivi attribuiti ai professori OMISSIS e OMISSIS (pari, rispettivamente, a 13 e a 14,5), la cui candidatura, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’avviso, avrebbe dovuto essere ritenuta non ammissibile. Il professor OMISSIS ha, poi, contestato il punteggio attribuitogli dalla Commissione, per omessa valutazione di alcuni titoli accademici e gestionali dallo stesso prodotti.

2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente ha censurato il peso attribuito dalla Commissione ai titoli scientifici degli altri candidati, i quali sarebbero stati valutati in maniera irrazionale e discriminatoria, nonché l’attribuzione di un punteggio pari a zero alla propria produzione scientifica.

2.3. Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha contestato la nomina della Commissione, siccome avvenuta in violazione dei principi di legalità, imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, dell’articolo 15 del Regolamento e dell’articolo 25, commi 2 e 3, dello Statuto, e sulla scorta di una motivazione inadeguata nonché la violazione delle modalità procedurali di designazione da parte del Senato Accademico.

2.4. Hanno resistito al ricorso l’Università e i controinteressati OMISSIS e OMISSIS.

2.5. Con ordinanza n. 81 del 27 marzo 2026 il Tribunale ha fissato, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, l’udienza per la trattazione del merito del giudizio, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, cui hanno replicato l’Università e i controinteressati.

2.6. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

  1. Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di dover disporre, ai sensi dell’articolo 70 del codice del processo amministrativo, la riunione del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 86 del 2026 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 84 del 2026, dal momento che gli stessi, pur essendo stati proposti da soggetti distinti, sono oggettivamente connessi per via dell’identità del petitum (annullamento dei medesimi atti) e della causa petendi (determinata dalla identità delle censure specificate nei motivi di ricorso e del bene della vita che entrambe le parti ricorrenti aspirano ad ottenere).
  2. Il Collegio, nel rispetto dell’ordine di esame dei motivi espressamente indicato dai ricorrenti, deve procedere alla trattazione prioritaria del primo motivo, formulato in maniera identica in entrambi i ricorsi.

4.1. Esso è fondato, nei sensi di cui appresso.

4.2. L’articolo 16, commi secondo e terzo, del Regolamento demanda alla Commissione di valutazione il compito di formare, “in applicazione dei criteri fissati nell’avviso”, un elenco di candidati idonei a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, “in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lett. b), dello Statuto, esprimendo su ciascuno di essi un motivato giudizio”, e di trasmetterlo al Senato Accademico.

Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento, il Senato Accademico provvede a designare i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità ivi indicate, e a trasmettere al Rettore l’elenco degli stessi, corredato del “relativo motivato giudizio”, “al fine dell’adozione del provvedimento di nomina”.

4.3. L’Università ha adeguato il proprio Statuto al criterio direttivo stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in base al quale la designazione o la scelta dei componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata “tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”.

L’articolo 25, comma 2, dello Statuto stabilisce, infatti, che la designazione dei cinque componenti nominati dal Senato Accademico avvenga “sulla base di una lista di candidati, in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare individuata da una Commissione di selezione tra personalità appartenenti ai ruoli dell’Università che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale”.

4.4. L’avviso pubblico ha recepito tale criterio sia all’articolo 2, comma primo, lettera b), il quale indica, tra i “requisiti per l’ammissione alla selezione”, il possesso di una “comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale”, che all’articolo 4, comma primo, il quale dispone che “La selezione delle candidature avverrà sulla base dei criteri previsti dall’art. 25 dello Statuto di Ateneo e precisamente possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale”.

4.5. L’interpretazione delle clausole della lex specialis di una procedura selettiva deve essere condotta sulla scorta dei criteri generali mutuati dalla disciplina dell’interpretazione dei contratti, con prioritaria applicazione dei criteri letterale e sistematico di cui agli articoli 1362 e 1363 del codice civile (ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, 12 maggio 2026, n. 3730; sezione V, 23 aprile 2026, n. 3162), i quali garantiscono la trasparenza della procedura, la parità di trattamento e la tutela dell’affidamento dei candidati.

Tuttavia, anche a seguito dell’applicazione dei predetti criteri ermeneutici, gli articoli 2 e 4 della lex specialis si prestano ad interpretazioni ambigue: essi contengono, infatti, la congiunzione “ovvero”, la quale può essere utilizzata sia in funzione disgiuntiva, come sinonimo di “oppure”, sia in funzione esplicativa, come sinonimo di “ossia” (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 28 maggio 2020, n. 3374, ed il richiamo in essa contenuto, in ragione dell’autorevolezza della fonte, ai chiarimenti resi dall’Accademia della Crusca in data 19 febbraio 2004 e 4 giugno 2004).

In presenza di eventuali aporie nell’interpretazione della clausola, è, perciò, necessario fare ricorso al criterio ermeneutico dell’interpretazione conservativa, enunciato dall’articolo 1367 del codice civile, il quale, a fronte di plurime interpretazioni possibili, privilegia quella che consente la più ampia partecipazione (ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, 15 maggio 2026, n. 3852; 16 aprile 2026, n. 3015).

4.6. In applicazione del criterio del favor partecipationis, il significato da attribuire alla congiunzione “ovvero” è quello disgiuntivo-alternativo, il quale favorisce la candidatura sia di coloro che abbiano acquisito, mediante l’espletamento di specifiche cariche, una comprovata competenza in campo gestionale, sia di coloro che, pur non avendo mai ricoperto le predette cariche, abbiano comunque maturato un elevato profilo esperienziale, desumibile dal possesso di titoli scientifici e culturali.

Sicché, in applicazione del contenuto vincolante della lex specialis, la Commissione è tenuta ad inserire nella lista dei candidati da sottoporre al Senato Accademico esclusivamente quei candidati che siano in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale o, in alternativa, vantino un’esperienza professionale “di alto livello”, da accertarsi con riferimento alla loro “qualificazione scientifica e culturale”.

4.7. La diversa interpretazione, per cui al criterio dell’esperienza professionale “di alto livello” sarebbe stata attribuita la funzione meramente esplicativa del criterio della comprovata competenza in campo gestionale, non è plausibile, dal momento che la competenza acquisita nel campo gestionale afferisce a quell’insieme di conoscenze e abilità tecniche che, da sole, garantiscono la qualificazione del candidato ed integra un concetto distinto dall’elevata esperienza professionale in campo gestionale, da accertare sulla scorta della qualificazione “scientifica e culturale” del candidato.

4.8. Nella riunione del 22 dicembre 2025 la Commissione, in violazione del vincolo contenuto nella lex specialis, ha rideterminato i criteri di valutazione delle candidature, distinguendo la valutazione dei titoli di servizio, idonei a provare il possesso del requisito della comprovata competenza in campo gestionale o del requisito, ritenuto equivalente, dell’elevata professionalità, dalla valutazione dei titoli scientifici. La Commissione ha, in tal modo, elevato la qualificazione scientifica e culturale dei candidati, che la lex specialis ha indicato solo come modalità di accertamento del possesso del requisito di qualificazione alternativo ed equivalente, ad autonomo ed ulteriore criterio di selezione.

Al contrario, la Commissione non avrebbe dovuto attribuire autonoma rilevanza alla valutazione dei titoli scientifici né attribuire agli stessi un punteggio ulteriore da sommare al punteggio già attribuito al possesso della comprovata competenza del candidato in campo gestionale o, in alternativa, alla sua elevata esperienza professionale.

4.9. Nel verbale del 22 dicembre 2025 la Commissione, all’esito della valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione alternativi della comprovata competenza in campo gestionale ovvero dell’esperienza professionale di alto livello, ha accertato che soltanto i professori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno conseguito un punteggio tale da poterne ritenere effettivamente soddisfatto il possesso.

La valutazione dei titoli scientifici dei candidati avrebbe, tutt’al più, potuto corroborare il possesso del requisito alternativo dell’elevata professionalità e non – come è avvenuto nel caso di specie – essere utilizzata per giustificare l’inserimento nell’elenco formato dalla Commissione, la designazione e la successiva nomina di candidati ritenuti privi di tale requisito di qualificazione, il cui possesso è richiesto, dall’articolo 2, comma primo, lettera b), dell’avviso, anche ai fini dell’ammissione alla selezione.

  1. L’accoglimento delle censure espressamente proposte in via principale nel primo motivo di entrambi i ricorsi preclude al Collegio l’esame delle ulteriori censure specificate nel primo motivo e negli altri motivi, proposti in via gradatamente subordinata.
  2. In conclusione, previa riunione del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 86 del 2026 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 84 del 2026, il Collegio li accoglie entrambi e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse delle parti ricorrenti.
  3. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare al Senato Accademico dell’Università di riformulare la designazione dei candidati indicati dalla Commissione, tenendo conto esclusivamente del punteggio attribuito per il criterio unico indicato dall’articolo 25 dello Statuto, sostanzialmente riprodotto nel criterio di valutazione sub A, senza considerare la valutazione effettuata per il criterio sub B, relativo ai titoli scientifici, nei sensi sopra precisati.
  4. Le spese di entrambi i ricorsi seguono la soccombenza dell’Università e sono liquidate, in ragione dell’identità delle questioni trattate, nella misura indicata nel dispositivo.

8.1. La sostanziale estraneità dei controinteressati all’interpretazione della lex specialis giustifica la compensazione delle spese di lite tra questi e le parti ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

  • dispone la riunione del ricorso n. 86 del 2026 al ricorso n. 84 del 2026;
  • accoglie entrambi i ricorsi e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse delle parti ricorrenti.

Condanna l’Università degli Studi di Teramo a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, di cui euro 1.500,00 oltre accessori in favore di OMISSIS (ricorso n. 84 del 2026) ed euro 1.500,00 oltre accessori in favore di OMISSIS (ricorso n. 86 del 2026).

Compensa, per entrambi i ricorsi, le spese di lite tra le parti ricorrenti e i controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
OMISSIS

IL PRESIDENTE
OMISSIS

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 3 settembre 2026