Nell’ambito di una procedura di chiamata di un professore universitario di prima fascia, le censure relative alla composizione o alle modalità di designazione della Commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa; in mancanza, esse si risolvono in un’astratta pretesa di controllo della legittimità dell’azione amministrativa.
TAR Lazio, Roma, sez. III Ter, 21 settembre 2026, n. 15102
Le censure sulla composizione della Commissione devono incidere concretamente sull’attività valutativa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2026, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli Dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore n. 1876 del 4 novembre 2025 di “approvazione” degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia (per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-15 Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale settore scientifico-disciplinare MEDS-15° Neurochirurgia) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che hanno “indicato” il controinteressato quale candidato “maggiormente qualificato” alla chiamata di professore di prima fascia e degli altri atti indicati in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università Cattolica del Sacro Cuore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con Decreto Rettorale n. 1458 del 26 giugno 2025, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha indetto la “Procedura di valutazione scientifico didattica ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a n. 1 professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore”, da svolgersi ai sensi del “Regolamento relativo alla disciplina dele procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo determinato” per come da ultimo modificato dal Decreto Rettorale n. 785 del 17 dicembre 2024, nonché ai sensi del Decreto Rettorale n. 6301 del 17 aprile 2020 recante “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento di professori e ricercatori”.
- A seguito dello svolgimento della procedura, con Decreto rettorale n. 1876/2025 di approvazione della graduatoria, risultava vincitore l’odierno controinteressato Prof. OMISSIS, il quale in forza di successivo Decreto rettorale n. 2044/2025 veniva chiamato a ricoprire il ruolo di cui alla procedura a partire dal 1° gennaio 2026.
- Con ricorso notificato il 05.01.2026 e depositato il 07.01.2026 il ricorrente impugna (con richiesta di misura cautelare monocratica) gli atti epigrafati portando a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto:
- I) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ART. 97 COSTITUZIONE) NONCHÉ DELLE “RACCOMANDAZIONI” ED ISTRUZIONI DELL’ANAC. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, IRRAZIONALITÀ MANIFESTA) in quanto sarebbero state violate le regole sulla formazione della Commissione asseritamente nominata in base a criteri “oscuri”, senza tener conto della necessaria componente femminile né delle valutazioni VQR di ciascun candidato componente;
- II) ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE)poiché la Commissione avrebbe espresso esclusivamente un giudizio collegiale sui candidati senza procedere preliminarmente a un giudizio individuale per ogni singolo concorrente;
III) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, MOTIVAZIONE PERPLESSA, ILLOGICA, SCALIBRATA ED INCONGRUA in quanto i criteri di valutazione sarebbero stati pedissequamente copiati dai parametri generali di valutazione racchiusi nel Regolamento concorsi e nel Bando senza aggiungere ulteriori elementi che consentissero alla Commissione di calibrare il giudizio alla specifica selezione.
- In data 07.01.2026, veniva respinta l’istanza cautelare exart. 56 c.p.a. e, contestualmente, venivano dimidiati i termini previsti per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
- Il 13.01.2026, si costituiva l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con memoria depositata il 16.01.2026 contestava tutte le argomentazioni attoree concludendo per l’infondatezza nel merito del ricorso.
- Alla camera di consiglio del 20.01.2026, il collegio accoglieva l’istanza istruttoria depositata dal ricorrente il 20.01.2026 e fissava un termine di 30 giorni all’Università per poter provvedere.
- Con memoria successiva al deposito da parte della resistente dei documenti indicati nell’ordinanza collegiale, il ricorrente integrava il primo motivo di ricorso sostenendo, dopo aver rimarcato l’esaustività dei requisiti professionali di ciascun commissario, irregolarità formali nell’iterdi scelta dei componenti della Commissione.
- Con successive memorie le parti insistevano nelle loro conclusioni già rassegnate.
- All’udienza pubblica del 10.07.2026, il ricorrente dichiarava di rinunciare ai motivi di ricorso ad eccezione di quelli riguardanti la procedura di formazione della Commissione giudicatrice e la formazione dei giudizi di merito.
- Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Nonostante la formale rinuncia da parte del ricorrente alle doglianze indicate, la Sezione, per dovere di completezza, dal momento che le eccezioni residue toccano comunque tutti i motivi di gravame analizzerà partitamente, e ugualmente, ogni motivo di ricorso.
- Il primo motivo di ricorso, che censura sostanzialmente tre vizi riguardanti la formazione della Commissione giudicatrice, è infondato.
11.1. In primo luogo il ricorrente contesta la modalità di scelta dei componenti della Commissione del concorso, conseguenza, a suo dire, della esclusiva (e assorbente) volontà del suo Presidente OMISSIS. L’assunto è infondato.
L’articolo 8 del Regolamento prevede che “La Commissione esaminatrice è nominata – garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri proposti dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia e inquadrati nello stesso gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando”. Il Consiglio di Facoltà, nell’ambito della discrezionalità tecnica che gli è propria in questa scelta, ha proposto la nomina dei cinque componenti della Commissione, poi approvata con Decreto Rettorale n. 1712 dell’8 ottobre 2025, sulla base dei curricula dei candidati e alla luce del loro spessore professionale il quale, nelle more processuali, non è più stato contestato dal ricorrente, e secondo un iter che, nei limiti di quanto possa rilevare in questa sede è stato dimostrato dall’ateneo nell’integrazione documentale. Inoltre, la scelta dei componenti della Commissione, come messo in luce da questa stessa sezione, può essere contestata solo se si ripercuote a danno del candidato non essendo ex se censurabile il mero rispetto della legittimità amministrativa. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2024, n. 5858; id., sez. VI, 29 luglio 2020, n. 4831; id., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; id., 5 febbraio 2014, n. 571).
11.2. In secondo luogo, il ricorrente contesta il mancato rispetto della regola sulla parità di genere nella composizione della commissione così come evincibile dal richiamato art. 8 del Regolamento concorsi. L’assunto è infondato.
11.2.1. Anche sul punto la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nel sostenere che le disposizioni sul rispetto della parità di genere nella composizione delle commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma di coloro che hanno i titoli per essere nominati commissari; solo questi ultimi sono perciò legittimati a dolersi della violazione delle stesse che li priva della possibilità di accedere all’incarico. La mancanza di componenti femminili in seno ad una commissione esaminatrice non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di una concorrente di sesso femminile” (Cons. Stato, sez. VII, n. 3316/2025).
11.2.1.2. Si osserva che la parte ricorrente si è limitata a rilevare la violazione del principio della parità di genere nella composizione della commissione, “senza addurre alcuna ragione di effettiva discriminazione nei suoi confronti discendente da tale violazione” (ibidem, Cons. Stato, sez. VII, n. 3316/2025 cit.).
11.2.2. Nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione ha allegato, rispettando la clausola inserita nel Regolamento (“garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini”), la difficoltà nell’individuare componenti di sesso femminile che soddisfacessero i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa concorsuale.
11.3. In terzo luogo, il ricorrente allude ad una “vicinanza” professionale tra il Presidente della Commissione e il vincitore della procedura, odierno controinteressato (non costituito), Prof. OMISSIS, in grado di determinare l’esito del concorso. Il ricorrente lascia intendere che il Presidente avrebbe favorito il controinteressato per garantire una continuità di indirizzo nella conduzione della cattedra universitaria. L’assunto, oltre che vago e indimostrato, nonché disancorato da dati fattuali concreti, è infondato.
13.3.1. Giova ribadire che la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nel chiarire che “nelle procedure concorsuali, perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico e comunque di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.” (Consiglio di Stato sez. III, 28/04/2016, n.1628). La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c.; la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, sez. VII, 9 settembre 2022, n. 7867). Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo “rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, sez. VII, n. 2552/2025).
11.4. In quarto luogo, il ricorrente contesta la mancata verifica da parte del Consiglio di facoltà del “requisito VQR”. L’assunto è infondato.
Nonostante il dimostrato valore professionale dei componenti messo in luce dalla documentazione versata in atti e dal superamento da parte di tutti i componenti di tutti gli indici minimi di competenza, professionalità e attività scientifica (indicatori ASN, indice di Hirsch, ecc.), la censura si risolve, ancora una volta in un inammissibile tentativo di censurare profili che non impingono l’esercizio dell’attività valutativa ma mirano a un generico controllo dell’attività amministrativa.
- Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata formulazione di un giudizio individuale, da parte di ciascun componente della Commissione, sui candidati, prima di effettuare la comparazione collegiale e il giudizio conclusivo, è infondato.
12.1. L’art. 9 del Regolamento, così come anche l’art. 6 del Bando, non richiede tale adempimento stabilendo che “Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura”. In virtù di ciò, come risulta dal verbale n. 2 del 31 ottobre 2025, la Commissione ha appunto formulato un giudizio analitico per ciascun candidato e, infine, un giudizio conclusivo.
Dall’esame dei lavori della commissione si evince che i punteggi attribuiti e i giudizi collegiali espressi con riguardo al curriculum, ai titoli, alle pubblicazioni, agli indicatori complessivi della produzione scientificaconsentono di percepire le ragioni di prevalenza del controinteressato rispetto al ricorrente.
12.1.1. Ciascuna valutazione collegiale sui singoli candidati, in mancanza di allegazioni che facciano emergere illogicità e/o travisamenti, può essere ritenuto aderente alla ratio della procedura e dotato di trasparenza. Esso costituisce pur sempre un procedimento logico che muove dalla formulazione di giudizi assoluti per ciascun candidato e consente alla commissione proprio di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708; Cons. Stato, sez. VII, n. 9226/2022).
- Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente stigmatizza la mancata adozione da parte della Commissione di criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento e dal Bando al fine di calibrare in maniera più efficace la valutazione del singolo concorrente, è infondato.
13.1. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “né, infine, può costituire indice di illegittimità dell’operato della Commissione, la circostanza di avere riproposto i criteri indicati nel bando e nel Regolamento di Ateneo” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 7501 del 29 agosto 2022) e che “nessuna disposizione normativa, nemmeno interna, impone a ciascuna commissione giudicatrice di integrare e specificare i criteri di valutazione fissati dal succitato regolamento, essendo rimesso alla lata discrezionalità della singola commissione se attenersi a detti criteri, come avvenuto nel caso di specie, oppure se introdurre le eventuali integrazioni rese opportune dalla peculiare natura del settore scientifico interessato, sempre, beninteso, nel rispetto della cornice regolamentare di carattere generale” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sent. n. 2319 del 5 aprile 2022; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5060/2017).
13.1.1. Appare evidente come la Commissione, diversamente da quanto opina il ricorrente, non sia venuta meno ad alcun obbligo, avendo deciso di attenersi ai criteri di valutazione previsti nel Regolamento e del Bando, laddove la specificazione degli stessi rappresenta una facoltà di cui la commissione può discrezionalmente avvalersi laddove ritenga che i criteri fissati nel bando non siano sufficientemente dettagliati.
Nel caso di specie, il Regolamento dei concorsi (art. 9 D.R. n. 785) e il Bando (art. 6), stabilivano come segue i criteri:
- a) dell’originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- b) della congruità dell’attività del candidato con il gruppo scientifico disciplinare e l’eventuale profilo indicati nel bando;
- c) dell’attività in campo clinico se prevista, relativamente ai gruppi scientifico disciplinari e ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- d) dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; specificatamente con una valutazione della produzione scientifica basata sugli indici bibliometrici Scopus (con esclusione delle autocitazioni) e ponderata sul ruolo del candidato (primo, ultimo o corresponding author);
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.
13.1.2. Essendo, dunque, i riportati criteri sufficientemente specifici non è irragionevole che la commissione abbia discrezionalmente ritenuto di non doverli ulteriormente dettagliare.
Ancora una volta il Collegio deve, peraltro, rilevare che il ricorrente non ha allegato sotto quali profili l’asserita genericità dei criteri non abbia, in ipotesi, consentito alla Commissione un corretto apprezzamento del suo curriculum o dei sui titoli.
13.2. È, infine, priva di pregio la contestazione dell’esito della procedura e della prevalenza del profilo del controinteressato sul ricorrente. Nel giudizio conclusivo si legge:
“La Commissione dopo aver esaminato in dettaglio, curricula formativi didattici, scientifici e assistenziali dei quattro candidati, giudica il Prof. OMISSIS, maggiormente qualificato, alla luce della completezza della sua formazione (unico candidato in possesso di dottorato di ricerca e di un periodo di strutturata attività di ricerca, didattica, e clinica all’estero), della capacità di attrazione fondi per la ricerca, della rilevanza delle pubblicazioni scientifiche presentate nella valutazione e degli indici bibliometrici complessivi e della specifica attività assistenziale con riguardo alle competenze cliniche richieste dal bando, a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la presente procedura di Professore Universitario di Prima fascia, settore scientifico-disciplinare MEDS 15/A NEUROCHIRURGIA, – presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”.
13.2.1. La commissione ha correttamente motivato la prevalenza del vincitore sugli altri concorrenti applicando proprio i criteri indicati e facendo prevalere un approccio sostanziale alle voci di valutazione.
- Conclusivamente, alla luce della infondatezza dei motivi proposti, il ricorso va complessivamente respinto.
- La natura delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 21/09/2026

