Il diniego dell’abilitazione può legittimamente fondarsi sulla qualità non adeguata delle pubblicazioni, anche in ragione del loro carattere prevalentemente descrittivo e ricostruttivo, nonché sulla loro insufficienza per numero, tipologia e continuità temporale, trattandosi di criteri che devono concorrere cumulativamente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 settembre 2026, n. 15047
La qualità elevata delle pubblicazioni quale requisito per il conseguimento dell’ASN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10320 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di “ABILITATO: No” pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca il 9 luglio 2025 in relazione al bando d.d. 1796/2023 settore concorsuale “12/D1 diritto amministrativo” – II^ fascia, con cui la Commissione Giudicatrice, ad unanimità, ha valutato negativamente i titoli e le pubblicazioni scientifiche del ricorrente ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II Fascia;
– del Verbale n. 1 – quarto quadrimestre del 14 marzo 2025 con cui la Commissione giudicatrice ha dato avvio ai lavori;
– del Verbale n. 2 – quarto quadrimestre del 17 aprile 2025 con cui la Commissione ha avviato, “l’attività di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati all’abilitazione alle funzioni di professore II fascia – La Commissione procede all’esame dei candidati di II fascia”;
– del Verbale n. 3 – quarto quadrimestre del 4 giugno 2025 con cui la Commissione, “A seguito di ampio confronto, la Commissione conclude l’esame dei candidati di II fascia e si aggiorna alle prossime sedute per la redazione dei giudizi collegiali, dopo l’inserimento in piattaforma dei singoli giudizi individuali, avviando altresì la valutazione dei candidati di I fascia”;
– del Verbale n. 4 – quarto quadrimestre del 13 giugno 2025 con cui la Commissione, “A seguito di ampio confronto, la Commissione conclude l’esame dei candidati di I fascia e si aggiorna alle prossime sedute per la redazione dei giudizi collegiali, dopo l’inserimento in piattaforma dei singoli giudizi individuali”;
– del Verbale n. 5 – quarto quadrimestre del 23 giugno 2025 con cui la Commissione, “avendo esaminato la documentazione, elabora e condivide i giudizi collegiali di prima fascia e parte di quelli di seconda fascia. La Commissione rinvia alla prossima seduta la conclusione della condivisione dei giudizi collegiali e la resa definitiva dei giudizi in piattaforma”;
– del Verbale n. 6 – quarto quadrimestre del 27 giugno 2025 con cui, “La Commissione attesta che il contenuto dei giudizi, individuali e collegiali di prima e seconda fascia, inseriti nella piattaforma telematica relativamente a ciascun candidato è conforme all’esito dei lavori della Commissione stessa”;
– del BANDO D.D. 1796/2023, in relazione al SETTORE CONCORSUALE 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO;
– dell’atto di nomina della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 12/D1 – DIRITTO AMMINISTRATIVO con Decreto Direttoriale PROT. N. 269 DEL 29.02.2024;
– del D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018 e relativi allegati;
– del D.M. n. 120/2016 e relativi allegati;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – dal 2014 docente a contratto di “diritto amministrativo dell’impresa” e di “giustizia amministrativa” e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Roma “[#OMISSIS#] Cusano” nonché avvocato amministrativista presso il Foro di Roma – impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di II^ fascia nel settore concorsuale “12/D1 diritto amministrativo”, da costui riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR” o “Ministero”) n. 1796 del 27 ottobre 2023.
Il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento del relativo giudizio, con cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che egli – pur se in possesso di almeno tre titoli dei sette individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016 e abbia conseguito una “valutazione dell’impatto della produzione scientifica del candidato … positiva per due indicatori su tre” – non fosse idoneo, in ragione di una valutazione delle pubblicazioni presentate giudicate complessivamente di qualità non elevata.
Il ricorrente si vedeva, infatti, negare l’abilitazione con la seguente motivazione “La produzione scientifica ai fini degli indicatori dimostra scarsa consistenza nell’arco temporale 2018-2024. Il candidato sottopone a valutazione due monografie (2024 e 2018) e quattro articoli in rivista, tutti su temi coerenti con il SC 12/D1. La monografia dal titolo “Profili teorici della nullità nell’attività amministrativa. Nullità reali, nullità digitali e principio del risultato” è un lavoro in larga misura ricostruttivo, che solo nella parte conclusiva offre qualche limitata considerazione critica, senza tuttavia apportare elementi innovativi. La monografia “I rimedi giustiziali amministrativi. Istituzioni e prospettive di diritto amministrativo” nella parte attribuibile al candidato presenta un taglio manualistico, ovvero eminentemente descrittivo non utile ad un giudizio sulla maturità scientifica. I restanti contributi sottoposti a valutazione hanno oggetto tematiche diverse: il saggio “Luci e ombre del nuovo preavviso di rigetto dopo il c.d. decreto semplificazioni” analizza in chiave critica le modifiche introdotte dal decreto Semplificazione rispetto all’istituto in oggetto; il contributo dal titolo “Il caso dello spoils system nelle società a partecipazione pubblica: profili critici in punto di riparto di giurisdizione” (2020) ripercorre i criteri di riparto di giurisdizione in materia di spoils system per applicarli, in chiave critica, al caso concreto delle società partecipate; il contributo dal titolo “Riflessioni in tema di sindacabilità dell’atto politico” (2020) esamina la possibilità di esercitare un sindacato sugli atti politici, opportunamente distinti dagli atti di alta amministrazione, a partire da una sentenza del Consiglio di Stato in materia; il contributo dal titolo “L’autorità nazionale anticorruzione: spunti di riflessione alla luce delle modifiche al Codice dei Contratti pubblici” (2018) illustra le principali funzioni attribuite all’Autorità Nazionale Anticorruzione nel recente Codice dei contratti pubblici, dedicando alcune riflessioni critiche alla rilevante funzione precontenziosa spettante a questa Autorità indipendente. Questi scritti hanno natura di commenti alla disciplina normativa in vigore e presentano carattere eminentemente descrittivo e a volte ricostruttivo”.
La Commissione, in ragione di ciò, concludeva, dunque, che “Quanto premesso, unito ad una produzione scientifica complessiva (presentata e valevole ai fini degli indicatori) molto ridotta dal punto di vista quantitativo (sei prodotti sottoposti a valutazione e undici ai fini degli indicatori) e a titoli di scarsa consistenza (una relazione a convegno, una lezione di dottorato, una lezione presso un’istituzione di ricerca straniera), porta a ritenere che il candidato non raggiunga la maturità scientifica richiesta per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 12 D/1”.
Il candidato chiede l’annullamento del giudizio avversato sostanzialmente lamentando, in estrema sintesi, “un evidente difetto di istruttoria e di motivazione”, avendo omesso la Commissione di spiegare le ragioni poste a fondamento della valutazione negativa della produzione scientifica da lui prodotta, trincerandosi dietro ad una motivazione che sarebbe in tesi “apparente, contraddittoria, illegittima e del tutto illogica”, fondata su espressioni stereotipate, vaghe e generiche.
Deduce, poi, il ricorrente la parziale identità testuale del giudizio collegiale e individuale reso nei confronti di un altro candidato.
Il MUR si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sulla legittimità dell’avversato giudizio, nonché versando in atti specifica relazione dell’amministrazione, recante dettagliate controdeduzioni alle censure formulate in ricorso.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento di tutte le censure proposte.
All’udienza pubblica del 15 luglio 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati i parametri tecnici di univoca lettura ovvero gli orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).
L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).
Ciò premesso, per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormente puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.
Il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
- b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B” al medesimo regolamento (“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”), altresì chiarendo che l’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente art. 4, quali “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale richiede, dunque, il possesso cumulativo di tutti tali requisiti previsti, potendo essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e delle proprie pubblicazioni in ragione dei criteri dettagliatamente specificati nelle su richiamate previsioni regolamentari (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., sez. IV, 18/01/2022, n. 552).
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. n. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”), la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede, perciò vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall’esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di “valore”.
Quest’ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il processo valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo, o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all’ottenimento dell’abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l’esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Orbene, nel caso di specie, l’abilitazione scientifica nazionale di II^ fascia per il settore concorsuale “12/D1 diritto amministrativo” è stata negata all’unanimità dalla Commissione in relazione sostanzialmente di una ritenuta qualità non elevata delle pubblicazioni presentate, sotto i profili della parziale originalità, rigore metodologico e carattere innovativo della produzione scientifica, nonché di ritenuta non adeguatezza del numero e del tipo di pubblicazioni anche sotto l’aspetto della loro continuità temporale.
Ciò premesso, il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio nelle prospettazioni di parte ricorrente circostanze convincenti a contrastare l’attendibilità del gravato giudizio, invero esente dai vizi denunciati per avere la Commissione, con adeguata motivazione, spiegato le ragioni per le quali non è stata attribuita l’abilitazione.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono, innanzi tutto, sufficientemente ampi, accurati e completi, non presentando affatto quei caratteri di ripetitività, persino lessicale, che la giurisprudenza ha individuato come indice di difetto di motivazione nella procedura in esame, nemmeno con riferimento ad altri candidati esaminati dalla stessa Commissione. Peraltro, il ricorrente si limita, a tal specifico riguardo, a riportare in ricorso solo stralcio di un giudizio di non idoneità riportato da un altro candidato, richiamando a supporto delle proprie doglianze la mera circostanza che sia stata utilizzata una medesima singola espressione (“schiacciato sull’analisi del diritto vigente”) che, a parere del Collegio, non vale a provare alcuna asserita identità tra i giudizi, trattandosi peraltro di espressione di uso comune, utilizzata con riferimento al ricorrente solo da un singolo commissario nell’ambito di valutazioni ben più ampie, comunque coerenti con il significato di tale espressione, evidentemente indicativa di una scarsa originalità e innovatività nonché di un approccio metodologico meramente compilativo, riconosciuto unanimamente – mediante l’utilizzo di parafrasi diverse – da tutti i membri della Commissione .
I giudizi dei singoli componenti risultano, dunque, tutti ragionevolmente autonomi e coerenti, nonché resi previo esame analitico delle pubblicazioni presentate dal candidato e, nelle conclusioni, convergenti secondo i termini analiticamente espressi nel giudizio collegiale di “non raggiun(ta) … maturità scientifica richiesta per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 12 D/1.”.
Il giudizio collegiale espone, inoltre, in maniera chiara, le ragioni poste a fondamento del mancato possesso dei criteri di legge, non essendo, peraltro, ivi necessaria una descrizione analitica del contenuto di ogni scritto, bensì ritenendo la giurisprudenza [#OMISSIS#] di questo Tribunale sufficiente procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere, esaminandone – come avvenuto nel caso di specie – gli aspetti positivi o le criticità (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., sez. III, sentenze n. 17050/2023 e n. 2305/2024).
Relativamente, al contestato giudizio di qualità “ridotta” e “scarsa consistenza” delle pubblicazioni presentate, la valutazione di tale requisito risulta sorretta, tanto nel giudizio collegiale quanto nei singoli giudizi individuali, da una sostanziale attenta disamina dei parametri al riguardo stabiliti, nell’art. 4 nonché nell’allegato B al d.m. n. 120/2016, ai fini della formulazione di tale giudizio.
In particolare, infatti, le pubblicazioni presentate dal candidato sono state considerate non idonee a sorreggere un giudizio di adeguata maturità, in quanto caratterizzate da una qualità, in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, giudicata come non adeguata, nonché ritenute insufficienti sia per numero che per tipo, che ancora sotto l’aspetto della continuità temporale.
Dalla lettura del giudizio collegiale nonché dei presupposti giudizi individuali dei singoli commissari emergono, infatti, con chiarezza sia l’iter logico deduttivo perseguito che le ragioni del diniego, consistenti, con tutta evidenza, nell’aver il candidato presentato delle pubblicazioni meramente descrittive e riepilogative, di taglio spesso manualistico, ritenute insufficienti – in punto di consistenza e di continuità temporale – a consentire al candidato di mostrare il raggiungimento della maturità scientifica necessaria all’accesso alla docenza universitaria.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale valutazione risulti attendibile e non erronea in fatto, ritenendo che il riconoscimento dell’abilitazione possa essere ragionevolmente negato a fronte di pubblicazioni la cui qualità, consistenza e rigore siano ritenute non adeguate in ragione dell’approccio prevalentemente descrittivo e ricostruttivo degli scritti del candidato, trattandosi, a ben vedere, di una considerazione (logicamente) condivisibile, implicando evidentemente la figura del professore universitario anche di seconda fascia una padronanza della materia scientifica che sia sufficientemente specifica, approfondita e tendenzialmente completa.
Per quanto fin qui detto, il ricorso è, dunque, infondato, risultando l’avversato giudizio di inidoneità legittimamente fondato sul mancato raggiungimento di una pluralità dei criteri – come visto quelli relativi alla qualità, al numero e al tipo nonché alla continuità delle pubblicazioni – che, ai sensi del citato art. 4, lett. b), del d.m. n. 120 del 2016, la Commissione è chiamata a valutare espressamente e che devono ricorrere cumulativamente agli altri parimenti stabiliti ed elencati in tale art. 4.
Sotto tutti tali concorrenti aspetti la Commissione ha, infatti, a parere del Collegio, adeguatamente espresso le molteplici ragioni per le quali la produzione scientifica è stata valutata, nel complesso, negativamente.
A ciò si aggiunga come – pur accedendo ad un orientamento favorevole ad ampliare i margini valutativi rimessi all’organo giudicante e i relativi poteri di vaglio in sede giudiziale – rientrando tale valutazione della qualità della produzione scientifica nella discrezionalità tecnica della Commissione, le relative contestazioni comunque sfuggano, come accennato, al sindacato giurisdizionale e non siano, dunque, sindacabili nel merito ove, come nel caso di specie, il giudizio risulti attendibile e non erroneo in fatto.
Appare, pertanto, non irragionevole il giudizio di non idoneità conseguentemente espresso dalla Commissione, non avendo, peraltro, il ricorrente dimostrato di aver raggiunto una posizione riconosciuta a livello nazionale e la maturità scientifica richiesta per l’abilitazione a detta II^ fascia.
In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere disatteso, ritenendo il Collegio che il giudizio impugnato sia immune dai vizi denunciati per avere la Commissione, nell’ambito della propria valutazione tecnica, adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 21/09/2026

