Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 4, del d.m. n. 226/2021, la riserva di una quota di posti agli studenti internazionali ha carattere opzionale e condizionante, mentre l’adozione di modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione ha natura puramente facoltativa. La determinazione del numero e delle modalità di accesso degli studenti internazionali ai corsi di dottorato rientra nelle scelte discrezionali dell’Ateneo, senza che possa desumersi una spettanza alla riserva di posti o a una procedura derogatoria ad hoc in assenza di una specifica previsione negli atti di programmazione.
TAR Lazio, sez. III ter, 21 settembre 2026, n. 15101
Dottorato di ricerca: la riserva di posti e le modalità differenziate di ammissione per gli studenti internazionali sono facoltative
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2026, proposto da
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e difesi dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS,con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del 26 marzo 2026 comunicato a mezzo PEC il 30 marzo 2026 dalla Responsabile dei Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio dell’Università “Sapienza” di Roma e di ogni altro atto presupposto, precedente, susseguente o comunque ad esso connesso;
e per l’ammissione cautelare con riserva dei ricorrenti ai relativi Corsi di Dottorato di ricerca e ammissione definitiva con l’accoglimento del presente ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2026 il dott. OMISSIS, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con gravame notificato il 7 aprile e depositato l’8 aprile 2026 il signor OMISSIS e altri diciotto ricorrenti, studenti albanesi che collaborano a vario titolo con il College universitario Reald di Vlore (Albania) impugnano il provvedimento in data 26 marzo 2026 del Responsabile dei Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio dell’Università La Sapienza di Roma.
Detto provvedimento, in replica alla diffida formulata per l’ammissione urgente a corsi di dottorato di ricerca della Sapienza, ha rilevato l’impossibilità di procedere all’ammissione degli studenti in deroga per l’anno accademico 2025-2026, salva l’eventuale partecipazione degli interessati alle procedure concorsuali dell’anno accademico 2026-2027, a fronte delle eventuali quote di posti riservati ivi previste ai sensi dell’art. 8, co. 2, del D.M. 226/2001.
1.1. Ha evidenziato l’Ateneo, nel provvedimento, di non avere obblighi di procedere in base al D.M. 226/2021 a “modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione” o “specifiche procedure di ammissione”, in assenza della previsione di una riserva di posti; che il progetto di collaborazione internazionale preparato con il College universitario Reald non si è concluso, segnatamente perché il relativo accordo non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della Sapienza; che mancano quindi i presupposti per un diritto soggettivo all’immatricolazione.
- Il ricorso proposto si basa sui seguenti motivi in diritto.
A fronte della mancanza di posti in sovrannumero nei bandi di dottorato 2025/2026 esclusivamente dedicati agli studenti stranieri, varrebbe comunque la delibera del Senato accademico del 15 dicembre 2009 che consentirebbe ai candidati di partecipare “in deroga alle regole del Bando ordinario, nel caso fossero in possesso di una borsa governativa oppure di un ente internazionale e di un progetto di ricerca e dei titoli richiesti (laurea/specializzazioni)”.
Si sarebbe quindi in presenza di una procedura di ammissione in deroga, cui diversi ricorrenti avrebbero partecipato in vario modo, ottenendo dai Dipartimenti una valutazione dei titoli o svolgendo colloqui.
I candidati avrebbero successivamente verificato impedimenti alle iscrizioni, in particolare per effetto della mancanza, a dire dei ricorrenti imprevedibile e arbitraria, della sottoscrizione congiunta da parte di entrambi i Rettori delle due università di un memorandum of understanding, inteso a regolare la collaborazione di ricerca con fondi da parte della Reald.
I ricorrenti sarebbero “borsisti di Stati esteri” pienamente ammissibili alla partecipazione ai corsi di dottorato, il cui “numero dei posti con borsa di studio potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da Enti esterni, pubblici o privati”, come da bando di concorso di cui al d.r. 1472 del 15 maggio 2025.
L’esercizio in senso negativo della facoltà di prevedere modalità differenziate di svolgimento della procedura di selezione, senza deroga per i ricorrenti alle ordinarie modalità, sarebbe immotivato e contrasterebbe con chiarimenti resi singolarmente ai ricorrenti in merito alla possibilità di un’ammissione in deroga sulla base della delibera del Senato accademico del 2009.
Non sarebbe chiarito perché i colloqui e le valutazioni espresse non abbiano avuto seguito.
Sussisterebbero poi sviamento e illogicità, quanto al richiamo alla possibilità di ammissione a procedure di futuri anni accademici, con possibili quote di posti riservate.
- Si è costituito l’Ateneo per chiedere il rigetto del ricorso.
- Le parti hanno depositato scritti difensivi ex art. 73 c.p.a.
Ad avviso dell’Ateneo la fattispecie ricadrebbe nell’ambito applicativo del D.M. 226/2021 che disciplina le modalità di accesso ai corsi di dottorato, escludendosi che possa trarsi nel caso una spettanza di una deroga per l’iscrizione, in particolare dato il mancato perfezionamento dell’accordo istituzionale.
I ricorrenti sostengono in replica fra l’altro che la convenzione sarebbe stata proposta e redatta, sebbene poi non sottoscritta, dall’ente resistente, con conseguenti profili di legittimo affidamento.
- Previo rinvio dalla camera di consiglio del 5 maggio 2026 all’udienza di merito del 10 luglio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
- Il ricorso è infondato.
6.1. Nella fattispecie alcuni studenti albanesi selezionati dall’Università Reald di Tirana contestano il provvedimento dell’Università La Sapienza che, all’esito della mancata sottoscrizione congiunta di un accordo con La Sapienza in merito alla partecipazione di un contingente di studenti ai corsi di dottorato italiani, informa che non è possibile procedere all’iscrizione in deroga nel quadro di un programma di collaborazione internazionale non più perfezionato.
La conclusione è coerente con l’art. 8 co. 2 del D.M. 226 del 14.12.2021:
“Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata”.
La disposizione va coordinata con l’art. 8 co. 4 del D.M. cit.:
“4. I bandi di selezione possono prevedere: a) l’ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo; b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di dottorato”.
6.2. L’operato dell’Ateneo si mostra conforme alle previsioni ministeriali da cui si ricava sia il carattere opzionale e condizionante della riserva di una quota di posti a studenti internazionali, delle tre categorie ivi specificate, sia la natura puramente facoltativa dell’adozione di modalità differenziate di svolgimento della procedura.
In considerazione della conformità degli atti alle fonti regolatrici della procedura, manca la possibilità di dedurre dal preteso affidamento dei ricorrenti alcun valore viziante degli atti.
La motivazione del provvedimento di riscontro alla diffida è puntuale; rientra infatti pienamente nelle facoltà dell’Ateneo istruire attività programmatoria dei numeri di studenti internazionali dei corsi di dottorato, ciò discendendo chiaramente dalle disposizioni del D.M. 226/2021.
I numeri e le modalità della programmazione riguardano una generalità indeterminata di soggetti, gli aspiranti dottorandi internazionali, e la loro definizione, sia pure individuale o consensuale, compete alle scelte discrezionali dell’Ateneo senza che fonti primarie o secondarie richiedano, negli atti presupposti e in particolare nel decreto rettorale avente a oggetto il bando, una specifica motivazione.
6.3. Non conduce a diverse conclusioni la delibera del senato accademico del 2009 (doc.2 ricorrenti).
L’atto citato ha natura in primo luogo di mero atto di indirizzo agli organi dell’Ateneo ma rinvia per le opportune determinazioni sulle deroghe alle specifiche degli atti di programmazione in questione, come i bandi, non traendosi nel senso legittimamente sostenuto dalla Sapienza una spettanza di una riserva o di una procedura derogatoria ad hoc.
In particolare con la citata delibera, a fronte della proposta di “voler approvare, per quanto riguarda l’iscrizione ai corsi o scuole di dottorato di studenti selezionati a livello internazionale con borse dal proprio governo, della comunità europea o di enti nazionali o internazionali, la possibilità di iscrizione ai corsi in deroga alle procedure ordinarie previste per l’iscrizione a i corsi di dottorato della Sapienza” il Senato ha approvato “le deroghe richieste alle ordinarie procedure per l’immatricolazione alla Sapienza di studenti internazionali di dottorato con particolare riferimento a:
-costituzione della Commissione esaminatrice;
-selezione dei candidati;
-importo della borsa di dottorato;
-data di scadenza per l’immatricolazione;
rinviando per le opportune determinazioni alle specifiche dei programmi in questione”.
Il rinvio della delibera del Senato accademico sulle iscrizioni in deroga alle disposizioni specifiche dei programmi di immatricolazione internazionali risulta coerente con il carattere di centralità poi attribuito dalle citate disposizioni del D.M. 226/2021 ai bandi e ai presupposti atti di programmazione.
6.4. In questo contesto è rilevante, anche se non nel senso proposto da parte ricorrente, che il memorandum of understanding fra le due università sia stato sì predisposto in minuta e sottoscritto dal Rettore dell’Università Reald ma non anche sottoscritto dal Rettore dell’Università La Sapienza, poiché tale accordo era, nella sua redazione, inteso a disciplinare la provvista di massimo trenta borse di studio all’anno da parte della Reald (art. 1), i settori della cooperazione scientifica (art.2), i criteri di ammissione (art.3), il processo di selezione (art.4), il modello di finanziamento della borsa (art.5): ossia i vari aspetti della programmazione dell’accesso degli studenti internazionali alla Sapienza (doc.3 ricorrenti).
6.5. Si legge inoltre, nelle disposizioni transitorie e finali del memorandum (come detto non sottoscritto da entrambe le parti) qui tradotte: “Questo Accordo troverà applicazione a partire dal 42esimo ciclo dei programmi di dottorato (anno accademico 2026/2027). Ciò avverrà senza pregiudizio all’ammissione in via eccezionale di candidati già selezionati dalla Reald per il 41esimo ciclo (anno accademico 2025/2026) antecedentemente all’esecuzione del presente Accordo”.
6.6. La mancata sottoscrizione dell’accordo da parte della Sapienza è dunque chiara circostanza significativa dell’assenza di carattere vincolante della mera minuta di un accordo di programmazione, pur sottoscritto dalla parte estera, anche in ordine all’ipotizzata exceptional admission dei candidati al 41esimo ciclo dell’anno accademico 2025/2026.
6.7. Così inquadrata la vicenda sotto il profilo giuridico e storico-fattuale non emergono ragioni per attribuire alle comunicazioni e ai passaggi procedimentali anche di carattere selettivo, allegati dai candidati, valore vincolante nel senso da loro sostenuto; né a maggior ragione uno sviamento o un’illogicità quanto al rinvio a future possibilità di ammissione.
- In conclusione, per quanto esposto e considerato, il gravame è da respingere.
Sussistono nondimeno ad avviso del collegio decidente, per la natura della controversia e la novità della questione, eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 21/09/2026

