Ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, la Commissione è tenuta a valutare tutte le pubblicazioni presentate dal candidato, sicché il giudizio positivo espresso su alcune di esse non comporta necessariamente una valutazione positiva della produzione scientifica nel suo complesso. È pertanto legittimo il giudizio di non idoneità qualora le restanti pubblicazioni siano ritenute compilative, riepilogative, frammentarie o dispersive e, all’esito della valutazione complessiva, non risulti raggiunto il livello di qualità elevata richiesto dal d.m. n. 120/2016.
Cons. Stato, sez. VII, 1 settembre 2026, n. 6747
ASN: la Commissione deve valutare complessivamente tutte le pubblicazioni presentate
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2026, proposto da OMISSIS, rappresentato edifeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, Sezione IV quater, n. 13785/2025. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2026 il Cons. OMISSIS e uditi per leparti l’avvocato OMISSIS anche in sostituzione di OMISSIS;
Viste le conclusioni di parte appellata come da verbale;
FATTO e DIRITTO
- – Il Prof. OMISSIS appella la sentenza n. 13785/2025 del TAR per il Lazio, Sezione quarta quater, che ha rigettato il suo ricorso n. R.G. 1177 del 2025, volto all’annullamento del giudizio collegiale di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore Universitario di prima fascia (D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il Settore Concorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana Contemporanea – espresso dalla Commissione Nazionale nominata con Decreto Direttoriale n. 2140 del 19 dicembre 2023 e pubblicato sulla piattaforma telematica del Ministero dell’Università e Ricerca il 12 novembre 2024; nonché all’annullamento dei giudizi individuali e dei Verbali delle riunioni incui sono stati formulati i criteri di valutazione e i giudizi individuali e il giudizio collettivo di non idoneità riguardante il ricorrente, nonché, solo in via cautelativa, del decreto direttoriale n. 1796 del 27.10.2023; del DPR n. 222/2011; del DPR n. 95 del 04.04.2016; del Decreto del MIUR n. 602 del 29.7.2016; del DM n. 120 del 07.06.2016 e del D.M. n. 589/2018.
- – In particolare l’appellante, dal novembre 2022 professore associato presso l’Università degli Studi di Salerno, ha partecipato alla procedura di abilitazione alle funzioni diProfessore Universitario di prima fascia (D.D. 1796 del 27 ottobre 2023) per il SettoreConcorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana Contemporanea – conseguendo un giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Nazionale nominata con Decreto Direttoriale n. 2140 del 19 dicembre 2024.
- – Ha quindi proposto ricorso davanti al TAR, che ha respinto il
- – L’appellante ha impugnato la sentenza di reiezione proponendo plurimi motivi di diritto econtestando, in particolare, la mancata considerazione, da parte del TAR, delle sue censure circa il carattere contraddittorio, perplesse e apodittico del giudizio, che quanto allepubblicazioni è stato molto positivo per le sue sette opere su D’Annunzio, ma solo sinteticamente negativo per le altre otto opere sottoposte a valutazione.
Il Ministero intimato si è costituito allegando una nota dei competenti Uffici.
In sede cautelare, dopo il rinvio della camera di consiglio del 19 febbraio 2026 per concomitanti impegni dei Difensori, alla camera di consiglio del 21 aprile 2026 l’appellante ha lamentato un ulteriore grave e irreparabile pregiudizio per le sue chances di carriera, posto che non risultava indetta, allo stato, nuova procedura di abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana Contemporanea. All’esito della discussione La questione è stata peraltro rinviata al merito, con fissazione alla pubblica udienza odierna.
- – Nel merito, il Prof. OMISSIS deduce l’erronea mancata considerazione da parte del TAR, della sua critica alla analisi valutativa condotta dalla Commissione circa le sue opere, ritenuta erronea e sbrigativa, nonché indice di un mancato grado di approfondimento, Per tale ragione, il TAR avrebbe dovuto rilevare un difetto motivazionale del giudizio collegialefinale, che si mostrerebbe tautologico e affidato a mere formule di stile, oltre ad essere caratterizzato da errori di fatto e irrazionalità manifesta. In particolare, si sostiene l’erronea valutazione della sua opera (minore) “Colore in Terra Vergine”, in merito alla quale la Commissione affermava “….è più che altro una rassegna di valutazioni altrui su questo aspetto della raccolta….”. Si lamenta inoltre la mancata individuazione della incongruità del giudizio della Commissione circa le opere del 2014, 2015 e 2020 su Quasimodo, [#OMISSIS#],Campana e Rebora e su Bertocchi, scritti che venivano giudicati “alquanto compilativi”.,di
modo che “nulla aggiungono al patrimonio delle conoscenze e delle interpretazioni degli studiosi.”. Altrettanto erroneo sarebbe il giudizio reso dalla Commissione sulle rassegne da egli prodotte sulla interpretazione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] delle Myricae di Pascoli, sullo studio di [#OMISSIS#] Granese “Letteratura nella società industriale” e sul “Dante” di De Sanctis. Infine, incongruo sarebbe il giudizio con riferimento alle pubblicazioni su [#OMISSIS#] Betocchi, per le quali la Commissione affermava che “l’accumulo delle citazioni frammenta il discorsocritico, che procede a singhiozzo, si disperde, fatica a indicare chiaramente una rotta o una metodologia critica”.
In tal modo sarebbe stato vanificato l’obbligo della Commissione di attribuire l’abilitazione ai candidati che soddisfano le tre condizioni indicate per decreto, in quanto l’appellanteraggiungeva: 1) almeno due indicatori, almeno pari ai valori-soglia (ovvero il minimo indicato per decreto); 2) almeno tre titoli tra gli 8 individuati dalla Commissione (il candidato ne possedeva 4, ovvero valore leggermente superiore a quello minimo indicato per decreto), ma secondo l’erroneo giudizio della Commissione non soddisfaceva quanto indicato come terza condizione, ovvero il possesso di pubblicazioni idonee.
- – Così sintetizzate le censure dedotte in appello, in contrario va considerato che le pubblicazioni devono essere “giudicate complessivamente di qualità ‘elevata’; ritenute cioèpubblicazioni che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo fornitoal progresso della ricerca, abbiano conseguito o è presumibile che conseguano un impattosignificativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche A talfine, la qualità dei lavori è determinata dalla Commissione nei limiti di quanto disposto dall’art. 4, del D.M. 120/2016, il quale, fra i criteri di valutazione fissa, alla lettera c), “la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo”.
- – Nella descritta cornice non si palesa quindi erroneo, o irragionevole o discriminatorio oingiustamente pregiudizievole il giudizio della Commissione basato sulle pubblicazioni delricorrente considerate compilative e riepilogative, in alcuni casi frammentarie e dispersive,quindi non evidenzianti la prescritta elevata qualità definita dall’allegato B al M. 120/2016.Diversamente da quanto dedotto, infatti, esso risulta ampiamente e non incongruamente motivato con un giudizio che integra senza contraddizioni i giudizi individuali resi dai singoli componenti.
- – La sentenza di primo grado ha esattamente rilevato nella che la valutazione della commissione ministeriale, di carattere ampiamente discrezionale, non presenta sintomi di eccesso di potere, né tanto meno profili di violazione di legge. Nei limiti del sindacato esercitabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità risulta infatti incensurabile un giudizio che rispetto ad una pluralità di pubblicazioni presentate dal candidato costituisca larisultante di un giusto bilanciamento tra tutte le
- – Le censure formulate dal ricorrente suppongono invece che la commissione avrebbe dovuto dare peso solo alle pubblicazioni di evidente qualità, concernenti D’Annunzio, essendo l’autore uno dei massimi esperti della drammaturgia dannunziana. Un simile assunto si pone tuttavia in contrasto con la sopra citata disciplina ministeriale relativa all’abilitazione scientifica nazionale, la quale impone di valutare tutte le opere proposte.
- – Neppure i meriti del candidato come animatore di riviste e collane, correttamente considerati positivamente in sede di valutazione dei titoli, possono sostituirsi al possesso di pubblicazioni “di qualità elevata”.
- – In conclusione, non c’è contraddizione fra il giudizio positivo sulle opere prodotte sultema di elezione del candidato e il giudizio circa la natura meramente compilativa delle altre, giudizio di cui non viene dimostrata la fallacia o l’irragionevolezza. La conseguentedisomogeneità delle opere presentate vale altresì a confermare la non
irragionevolezza del giudizio negativo quanto alla idoneità, che presuppone l’accertamento di una eccellenza didattico-scientifica non compensabile con dati quantitativi concernenti il numero di iniziative e di pubblicazioni.
- – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto. La peculiarità della fattispecie contenziosa giustifica tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente F/F
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 01/09/2026

