TAR Liguria, Sez. I, 17 settembre 2026, n. 1074

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare l'ateneo ha un potere ampiamente discrezionale

Data Documento: 2026-09-17
Autorità Emanante: TAR Liguria
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ateneo esercita un potere ampiamente discrezionale nell’irrogazione della sanzione che ritiene più adeguata in considerazione della gravità dei fatti occorsi.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi -OMISSIS- e il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del Decreto Rettorale dell’Università di -OMISSIS- del -OMISSIS- che ha decretato la destituzione dal servizio senza perdita del diritto a pensione del-OMISSIS- -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-e tutti gli allegati;
del provvedimento di avvio del procedimento disciplinare -OMISSIS-. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e relativi allegati;
del Decreto Rettorale dell’Università di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di sospensione cautelare dal servizio del prof. -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-;
del Decreto Rettorale dell’Università di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-di sospensione dal servizio del prof. -OMISSIS-;
del verbale prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- nel procedimento avviato con nota rettorale prot. -OMISSIS-;
del verbale prot. -OMISSIS- del-OMISSIS- relativo alla seduta dell’-OMISSIS-;
del verbale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo alla seduta -OMISSIS-;
del verbale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo alla seduta del -OMISSIS-;
della comunicazione di sospensione prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-
del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale a decorrere dal -OMISSIS- è stata aggiornata la composizione del Consiglio di Disciplina;
del Regolamento dell’Università di -OMISSIS- in materia di illeciti disciplinari dei Professori;
dello Statuto dell’Università di -OMISSIS- in materia di illeciti disciplinari dei Professori;
di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti o comunque connessi;
e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi -OMISSIS- e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con atto introduttivo notificato in data 28 agosto 2025 e depositato in data 9 settembre 2025, il ricorrente ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente è -OMISSIS- associato presso l’Università di -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Nel 2024 è stato coinvolto in un procedimento penale, in quanto avrebbe divulgato su un gruppo Telegram immagini a sfondo sessuale, anche artificialmente create, di alcune sue studentesse, a loro insaputa, e avrebbe scambiato messaggi riferiti alle medesime, dal contenuto sessualmente esplicito, con gli altri partecipanti del gruppo.
Con decreto rettorale-OMISSIS-, il -OMISSIS- è stato posto in sospensione cautelare facoltativa.
Con nota rettorale -OMISSIS-è stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento disciplinare, confermando la sospensione dal servizio nell’attesa della conclusione del procedimento penale, ed è stata proposta al Collegio di disciplina l’irrogazione della sanzione più grave della destituzione dal servizio senza perdita del diritto a pensione o assegni, ai sensi degli artt. 87 e 89 del r.d. 31 agosto 1933, n. -OMISSIS-.
In data 9 dicembre 2024 il ricorrente ha trasmesso al Collegio di disciplina una memoria procedimentale, con la quale ha chiesto la sospensione del procedimento disciplinare per il tempo utile ad acquisire gli atti del procedimento penale, comunicando altresì di aver intrapreso un percorso di supporto psicologico e di voler risarcire l’offesa arrecata alle studentesse.
In data -OMISSIS-, vista la memoria del ricorrente, l’Ateneo ha sospeso il procedimento disciplinare per acquisire ulteriore documentazione.
In data 24 aprile 2025, dopo aver ricevuto la memoria procedimentale con cui il ricorrente ha comunicato il raggiungimento di un accordo con le querelanti, l’Ateneo ha rappresentato l’irrilevanza del medesimo per il proseguimento e l’esito del procedimento disciplinare.
In data 7 maggio 2025, a seguito di richiesta di rimessione in termini da parte del -OMISSIS-, il Collegio ha convocato il ricorrente per essere udito.
In data 14 maggio 2025, il ricorrente ha trasmesso al Collegio di disciplina un’ulteriore memoria con la quale ha indicato che il Pubblico Ministero aveva riqualificato i reati a suo carico, da perseguibili d’ufficio a perseguibili a querela di parte, e ha chiesto, pertanto, l’irrogazione di una sanzione minore rispetto alla destituzione dal servizio, rilevandone la sproporzione rispetto agli addebiti in sede penale.
In data -OMISSIS-, il Collegio di disciplina ha formulato parere favorevole alla destituzione dal servizio del -OMISSIS-, motivata in ragione della rilevanza e della gravità dei fatti sul piano disciplinare.
In data -OMISSIS- -OMISSIS- il Rettore, recependo il parere favorevole del Collegio di disciplina, ha disposto l’irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio senza perdita del diritto alla pensione o assegni.
3. Impugnando il suddetto provvedimento, il ricorrente ha dedotto: l’assenza dei presupposti di legge per comminare la sanzione della destituzione dal servizio, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione; la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, nonché violazione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 per mutamento della composizione del Collegio di disciplina; la violazione dell’art. 10 della l. n. 240 del 2010 e della l. 7 agosto 1990, n. 241, per essere il Rettore intervenuto sia nella fase di avvio del procedimento sia al termine, adottando il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione.
Si è costituto in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, eccependo in [#OMISSIS#] il proprio difetto di legittimazione passiva. L’Ateneo ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle reciproche posizioni.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente, deve essere accolta l’eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva del Ministero, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, sul rilievo che gli atti impugnati da parte ricorrente risultano riconducibili esclusivamente all’Ateneo, che li ha adottati nell’esercizio delle proprie competenze.
5. Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
5.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta che l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione della destituzione dal servizio senza perdita del diritto a pensione o assegni costituirebbe, in ragione dei fatti addebitatigli nel caso di specie, una violazione dell’art. 87 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592 nonché dell’art. 498 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 in quanto non ricorrerebbero le ipotesi tassative che consentono all’Amministrazione di irrogare la destituzione. Inoltre, il -OMISSIS–OMISSIS- lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento poiché l’Ateneo avrebbe irrogato nei suoi confronti la sanzione della destituzione, non basandosi su un’adeguata istruttoria e motivando genericamente in ordine alla gravità dei fatti, senza indicare sulla base di quali ragioni le sanzioni meno afflittive non sarebbero potute risultare altrettanto idonee nel caso de quo.
Il motivo è destituito di fondamento.
5.1.1. In primo luogo, risulta insuscettibile di positivo apprezzamento le censura consistente nella ritenuta violazione dell’art. 498 del d.lgs. n. 297 del 1994.
Si tratta infatti del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che non trova applicazione nei riguardi dei professori universitari. Rispetto a questi ultimi viene invece in rilievo il r.d. n. 1592 del 1933; in particolare, l’art. 87 regolamenta l’esercizio del potere disciplinare e prevede una gradazione delle sanzioni applicabili ai medesimi in ragione della gravità dei fatti a loro imputabili. La disposizione così recita: «Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni».
Il successivo art. 89 enuclea in via tassativa le violazioni che legittimano l’irrogazione delle diverse sanzioni, statuendo che «le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell’art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del -OMISSIS-».
5.1.2. Tanto premesso, va ricordato che in merito alla tipologia di sanzione applicabile nel caso concreto la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nel ritenere che «nella valutazione della responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte dell’Amministrazione sull’apprezzamento della gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare» (Cons. Stato, Sez. VII, 28 giugno 2022, n. 5389).
Ciò significa che l’Ateneo, riscontrata l’esistenza di una delle condotte indicate dall’art. 89 del r.d. n. 1592 del 1933, esercita un potere ampiamente discrezionale nell’irrogazione della sanzione che ritiene più adeguata in considerazione della gravità dei fatti occorsi. Di conseguenza, il giudice amministrativo si limita a verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e a valutare la corrispondenza della fattispecie concreta, la cui integrazione ha comportato l’applicazione di una specifica sanzione disciplinare, a quella astratta; viceversa, il sindacato sulle valutazioni compiute dall’Ateneo in merito alla scelta della sanzione è possibile soltanto nel caso in cui le stesse risultino affette da «eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento […] (ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 3646 del 2026, n.9908 del 2023, n. 1562 del 2023, n. 2001 del 2022, n. 8463 del 2020; sez. I, pareri n. 1632 del 2023, n.1429 del 2020; sez. IV, n. 7880 del 2020; sez. III, n. 206 del 2016; sez. VI, n. 5723 del 2009)» (Cons. Stato, sez. II, 14 maggio 2026, n. 3818).
5.1.3. Ebbene, nel caso di specie l’Amministrazione universitaria legittimo ha ravvisato nella condotta del ricorrente un’integrazione delle ipotesi più gravi di cui all’art. 89 del r.d. n. 1592 del 1933, in quanto connotata da un comportamento reiterato e lesivo della sua dignità e onore, di gravità tale da non consentire l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva della destituzione dal servizio (si veda ad esempio il verbale del Collegio dell’-OMISSIS- – doc. 11 Università).
5.1.4. Parimenti infondata risulta l’ulteriore censura sollevata nel medesimo motivo: secondo parte ricorrente l’Ateneo sarebbe giunto all’irrogazione della sanzione senza prima aver svolto un’approfondita istruttoria e non motivando in merito all’impossibilità di applicarne una meno afflittiva.
Come risulta dai documenti allegati da parte resistente, il Collegio di disciplina, competente nello svolgimento di tutte le attività istruttorie del procedimento disciplinare e deputato ad esprimere parere in merito all’irrogazione della sanzione proposta nell’atto di avvio del procedimento, ha provveduto, in un primo momento, ad avvalersi della facoltà di sospensione del procedimento disciplinare di cui all’art. 10, co. 5 della l. n. 240 del 2010, «data l’esiguità di informazioni ai fini della sicura riconducibilità del fatto penalmente rilevante al-OMISSIS–OMISSIS- e tenuto conto che quest’ultimo, come sopra esposto, non ha presentato deduzioni scritte né chiesto di essere audito» (doc. 6 Ateneo).
Con nota rettorale del-OMISSIS-, il Rettore ha chiesto all’Autorità giudiziaria ulteriore documentazione in merito alla vicenda penale, tale «da consentire al Collegio di avere maggiore contezza sulla riconducibilità al -OMISSIS–OMISSIS- dei fatti a lui addebitati» (doc. 8 Ateneo).
Ricevuta in data 13 febbraio 2025 copia integrale del fascicolo concernente le indagini penali, il Collegio di disciplina ha proceduto «ad analizzare i documenti maggiormente significativi riguardanti le evidenze acquisite (tra le quali innumerevoli immagini e trascrizioni di chat) in ordine all’attribuibilità dei fatti contestati al-OMISSIS–OMISSIS-, prendendo in considerazione, in particolare, il verbale di perquisizione, in cui viene riportato che nel computer del -OMISSIS- erano state rinvenute immagini virtuali sessuali corrispondenti a quelle postate sui social, e il verbale dell’interrogatorio, nel quale il docente ammette di aver compiuto gli accessi ai social e di avervi postato le immagini sessuali contestate nell’atto di accusa, nonché di averle create virtualmente con un software» (doc. 11 Ateneo).
Il Collegio di disciplina ha dunque valutato l’applicabilità della sanzione della destituzione dal servizio sulla base dei documenti forniti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e, tenendo conto dell’ampio materiale istruttorio, ha espresso parere favorevole all’irrogazione della sanzione espulsiva, stante la gravità dei fatti avvenuti.
5.1.5. Priva di pregio è, inoltre, la censura secondo cui il Collegio di disciplina non avrebbe tenuto in considerazione gli accordi da cui è derivata la remissione delle querele. In disparte ogni considerazione circa l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, va da sé che l’interesse pubblico che sorregge l’adozione della sanzione disciplinare non può certo seguire le sorti dalle scelte processuali delle vittime, successive alla commissione dei fatti e animate dalle più disparate ragioni di carattere personale.
5.1.6. Per analoghe ragioni appare priva di fondamento sia l’obiezione di parte ricorrente, secondo cui l’Ateneo avrebbe provveduto alla destituzione nonostante il procedimento penale fosse ancora in corso, sia l’ulteriore contestazione secondo cui il Collegio di disciplina avrebbe reputato irrilevante il raggiungimento di un accordo con le studentesse. Sul punto è, infatti, [#OMISSIS#] l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «l’amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, […] di avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti» (Cons. di Stato, Sez. VII, 13 febbraio 2024, n. 4920).
Il Collegio di disciplina ha, pertanto, espresso parere favorevole all’irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio poiché «il quadro probatorio complessivo dimostra un reiterato comportamento nei confronti di più studentesse lesivo degli obblighi dello stesso docente (Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di -OMISSIS-, emanato con -OMISSIS- e del Codice etico dell’Ateneo, emanato con -OMISSIS-) e dell’immagine complessiva dell’Ateneo, attesa la particolare risonanza mediatica assunta dalla notizia; ma, soprattutto, lesivo della dignità, della libertà, della sicurezza delle studentesse coinvolte, incidendo negativamente sul diritto ad un ambiente sicuro e privo di molestie che l’ateneo è tenuto a garantire a tutti i componenti della comunità accademica, ed in primis alle studentesse. La gravità della condotta -OMISSIS- -OMISSIS- non consente di adottare sanzioni conservative minori (censura o sospensione fino ad un massimo di un anno: art. 87 del T.U. approvato con R.D. 31.8.1933. n. -OMISSIS-) e giustifica l’irrogazione della destituzione» (doc. 18 Amministrazione resistente).
La sanzione risulta, in definitiva, legittima e sorretta da un’adeguata istruttoria.
5.1.7. Altresì priva di pregio risulta l’eccezione con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento -OMISSIS-con cui è stata formalmente disposta l’irrogazione della sanzione.
Infatti, il provvedimento rettorale richiama, motivando per relationem, la deliberazione -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione, organo competente ad infliggere la sanzione disciplinare, di cui l’atto gravato costituisce mera esecuzione. La seduta -OMISSIS- richiamata dal provvedimento rettorale di irrogazione della sanzione, contiene un’ampia e coerente motivazione in merito all’inopportunità di irrogare, stante la gravità dei fatti avvenuti, una sanzione disciplinare meno afflittiva nei confronti del -OMISSIS-, richiamando altresì il parere favorevole espresso dal Collegio di disciplina e avente valore vincolante nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nel quale risultano parimenti esplicate le ragioni per le quali la gravità dei fatti giustifica la cessazione del rapporto.
Sul punto, è utile ancora una volta richiamare il [#OMISSIS#] indirizzo giurisprudenziale per il quale «il giudice può verificare che l’atto sia sorretto da motivazione adeguata e basata su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerare i fatti commessi incompatibili con la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; che il provvedimento punitivo è illegittimo se manca una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate, la motivazione dell’atto e la sanzione adottata; che, quando le mancanze disciplinari possono dar luogo all’irrogazione di diverse sanzioni, la p.a. deve specificare adeguatamente le ragioni in virtù delle quali ritiene di irrogarne una piuttosto che l’altra, previo esame di tutti gli elementi; che, quindi, l’ordinamento impone che vi sia adeguatezza tra illecito ed irroganda sanzione; per cui costituisce eccesso di potere la mancata valutazione relativa alla compatibilità o meno dei fatti commessi rispetto alla prosecuzione del rapporto di impiego pubblico, se è irrogata una sanzione espulsiva» (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 449).
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la legittimità della sanzione, ritenendo violato il principio di proporzionalità e gradualità della medesima; secondo il ricorrente, l’Ateneo avrebbe adottato la sanzione più grave senza, tuttavia, motivare in merito alle ragioni per le quali non sarebbe stato possibile comminare una punizione meno afflittiva.
5.2.1. La censura risulta infondata per le medesime ragioni sopraesposte con riguardo al primo motivo di ricorso.
5.2.2. In aggiunta a quanto già esposto, deve essere rilevate l’infondatezza della contestazione di parte ricorrente nella parte in cui sostiene che l’Amministrazione avrebbe inflitto la sanzione più severa senza considerare l’opportunità di destinare il ricorrente a un cambio di mansioni tale da consentire il mantenimento di una certa distanza dagli studenti.
La contestazione è destituita di fondamento ove si consideri anzitutto che la conseguenza sanzionatoria prospettata dal ricorrente non è prevista dall’art. 87 del r.d. n. 1592 del 1933. Per altro verso, va considerato che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 240 del 2010, la funzione didattica e quella di ricerca non sono scindibili tra loro, ma devono essere svolte in via cumulativa da chi ricopra la carica di -OMISSIS- universitario o ricercatore.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, -OMISSIS- -OMISSIS- contesta che la composizione del Collegio di disciplina sarebbe mutata per la sola fase deliberativa del procedimento disciplinare.
Anche tale censura risulta priva di pregio.
5.3.1. Anzitutto, il Collegio disciplinare in diversa composizione, salvo che per la figura del Presidente, si è espresso a seguito di istanza di riesame formulata dal legale del ricorrente in data 14 maggio 2025 (doc. 12 ricorrente). Infondata appare, dunque, la censura secondo cui la composizione del Collegio di disciplina sarebbe mutata soltanto per la fase deliberativa, in quanto il suddetto organo già aveva espresso, nella composizione originaria, parere favorevole in merito alla sanzione espulsiva, come risulta dal verbale -OMISSIS- (doc. 15 Amministrazione resistente) e, ancora prima, da quello -OMISSIS-doc. 11 Amministrazione resistente).
5.3.2. In ogni caso, come si evince dal verbale della seduta conclusiva del -OMISSIS-, «ciascuno degli attuali componenti ha ricevuto tutta la necessaria documentazione, dall’avvio del procedimento alla sopracitata Nota del Rettore accompagnata dall’ultima comunicazione del -OMISSIS- -OMISSIS-» (doc. 17 resistente): pertanto, il procedimento appare, anche sotto tale altro profilo, legittimo, avendo il Collegio in nuova composizione potuto vagliare tutti gli elementi istruttori raccolti dall’Ateneo.
Va osservato, inoltre, che il Collegio disciplinare in nuova composizione ha avuto, altresì, contezza dell’audizione del -OMISSIS-. -OMISSIS-, riportata nel verbale redatto il medesimo giorno in cui è stato udito, ossia in data 7 maggio 2025, e richiamata nella verbalizzazione della seduta del -OMISSIS-.
5.3.3. Preme infine considerare che, anche volendo operare un parallelismo con le regole che sovrintendono il procedimento penale – caratterizzato da garanzie ben più rigide –, anche in quella sede, nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento, non è garantita in maniera assoluta la rinnovazione dell’istruttoria; infatti l’art. 495, co. 4-ter c.p.p. prevede che «la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze».
Nel caso di specie non risultano essere state sentite persone dinanzi al Collegio di disciplina: soltanto il ricorrente medesimo è stato udito e della sua deposizione i nuovi componenti del Collegio hanno avuto piena contezza, come sopra detto.
5.4. Con l’ultimo motivo di censura il ricorrente contesta la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 240 del 2010, sostenendo che il Rettore sia intervenuto non solo nella fase propulsiva di avvio del procedimento, come statuito dalla disposizione, bensì anche successivamente, mediante l’emanazione del provvedimento di irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio, così violando la competenza del Consiglio di Amministrazione.
La censura non merita positivo apprezzamento.
Il provvedimento rettorale-OMISSIS-, con il quale è stata decretata l’irrogazione della sanzione espulsiva, costituisce un mero atto esecutivo della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, come risulta dal tenore del provvedimento stesso: «Art. 1 – A decorrere dalla data del -OMISSIS- nei confronti del-OMISSIS-. -OMISSIS-, -OMISSIS- associato del settore scientifico disciplinare -OMISSIS- -OMISSIS-, è disposta la destituzione dal servizio senza perdita del diritto a pensione, quale sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta -OMISSIS- di cui in premessa, ai sensi degli artt. 87 e 89 del T.U. approvato con R.D. 31.8.1933, n. -OMISSIS-» (doc. 19 Amministrazione).
Dal tenore letterale è dunque chiaramente evincibile che la decisione è stata assunta nel rispetto del riparto di competenze in materia disciplinare e che il provvedimento rettorale impugnato si pone a valle della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, senza che il Rettore abbia potuto incidere sulla determinazione della sanzione.
6. In definitiva, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca;
– nel merito lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidandole nella misura di euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori di legge, nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, e nella misura di euro 3.000,00 (tremila,00), oltre accessori di legge, nei confronti dell’Università di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 17 settembre 2026