Con sentenza n. 149 del 14 gennaio 2026, il TAR della Lombardia ha ribadito che la valutazione comparativa dei candidati deve essere ancorata al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare, mentre le specifiche funzioni indicate nel bando hanno natura meramente informativa e non possono essere utilizzate come criteri di valutazione. Nella fattispecie, tali indicazioni sono state invece impiegate come parametro sostanziale e prevalente di giudizio, incidendo sull’apprezzamento dei titoli, delle pubblicazioni e dell’attività didattica e alterando la comparazione concorsuale. Ne consegue la violazione dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei principi di imparzialità e parità di trattamento, con annullamento degli atti della procedura e obbligo di rinnovazione della valutazione da parte di una nuova Commissione.
Le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere non possono costituire elemento sostanziale di valutazione
15 Gennaio 2026

