Le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere non possono costituire elemento sostanziale di valutazione

15 Gennaio 2026

Con sentenza n. 149 del 14 gennaio 2026, il TAR della Lombardia ha ribadito che la valutazione comparativa dei candidati deve essere ancorata al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare, mentre le specifiche funzioni indicate nel bando hanno natura meramente informativa e non possono essere utilizzate come criteri di valutazione. Nella fattispecie, tali indicazioni sono state invece impiegate come parametro sostanziale e prevalente di giudizio, incidendo sull’apprezzamento dei titoli, delle pubblicazioni e dell’attività didattica e alterando la comparazione concorsuale. Ne consegue la violazione dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei principi di imparzialità e parità di trattamento, con annullamento degli atti della procedura e obbligo di rinnovazione della valutazione da parte di una nuova Commissione.