La grave inimicizia è causa di incompatibilità del presidente della commissione

20 Gennaio 2026

Con sentenza n. 458 del 20 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha stabilito che, nella procedura di chiamata di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, la nomina a presidente della commissione giudicatrice è illegittima quando le vicende interne al dipartimento abbiano determinato un contrasto personale con uno dei candidati tale da far venir meno la necessaria serenità di giudizio.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che la contrapposizione personale emersa nel corso del procedimento integri l’ipotesi di “grave inimicizia” di cui all’art. 51, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., incidendo sull’imparzialità e sull’equidistanza dell’organo valutativo.

È stato inoltre precisato che, nel settore dei concorsi universitari, la mera collaborazione scientifica o la conoscenza professionale tra commissario e candidato non costituiscono di per sé causa di incompatibilità, trattandosi di fenomeni fisiologici dell’ambito accademico, ma che tale principio non opera quando il rapporto si trasformi in un conflitto personale idoneo a compromettere l’interesse istituzionale alla formazione di una commissione imparziale. In tali casi, l’illegittima composizione della commissione determina la caducazione dell’intera procedura, imponendo la rinnovazione delle valutazioni da parte di un organo correttamente costituito.

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