TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 6 ottobre 2026, n. 2658

La condizione di gratuità a cui il regolamento d'ateneo subordina il conferimento, con priorità, di incarichi di insegnamento al ricercatore a tempo indeterminato è illegittima

Data Documento: 2026-10-06
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

La condizione di gratuità a cui il regolamento d’ateneo subordina il conferimento, con priorità, di incarichi di insegnamento al ricercatore a tempo indeterminato è illegittima in quanto in contrasto con l’art. 6, comma 4, Legge n. 240 del 2010 (che per tali prestazioni prevede espressamente la retribuzione aggiuntiva) e prima ancora con l’art. 36 cost. e con il principio della giusta retribuzione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o di annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. dell’art. 5, commi 2 e 3, del nuovo Regolamento dell’Università degli studi di Catania per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori di compiti didattici e di servizio agli studenti, di cui al D.R. n. 2924 del 2/9/2022 (in vigore dal 17/9/2022, ma applicabile per la parte di interesse dal prossimo anno accademico 2023/2024 ex art. 6 del medesimo regolamento), nella parte in cui prevede la facoltà di attribuire insegnamenti anche ai ricercatori a tempo indeterminato, purché li svolgano a titolo gratuito;
2. della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 25 maggio 2023, nella parte in cui ha affidato al ricorrente due insegnamenti di Diritto pubblico (IUS/09), per un totale di attività didattica frontale di 105 ore, a titolo gratuito;
3. di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento effettivo di attività didattica frontale di 105 ore per i due insegnamenti di Diritto pubblico (IUS/09), affidatigli con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 25 maggio 2023, quantomeno nella misura di € 4.200,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 105 ore = € 4.200,00), o in via subordinata, quantomeno nella misura di € 1.800,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 45 ore = € 1.800,00);
b) per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti presentato il 26/6/2024:
per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento,
1. degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
2. della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 30 aprile 2024, nella parte in cui ha affidato al ricorrente un insegnamento di Diritto pubblico (IUS/09), per un totale di attività didattica frontale di 63 ore, a titolo gratuito;
3. di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento effettivo di attività didattica frontale di 63 ore per l’insegnamento di Diritto pubblico (IUS/09), affidatogli con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 30 aprile 2024, quantomeno nella misura di € 2.520,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 63 ore = € 2.520,00), o in via subordinata, quantomeno nella misura di € 120,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 3 ore = € 120,00);
c) per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 12/6/2025:
per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento,
1. degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;
2. della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 15 maggio 2025, nella parte in cui ha affidato al ricorrente un insegnamento di Diritto pubblico (IUS/09), per un totale di attività didattica frontale di 47 ore, a titolo gratuito;
3. di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento effettivo di attività didattica frontale di 47 ore per l’insegnamento di Diritto pubblico (IUS/09), affidatogli con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 15 maggio 2025, quantomeno nella misura di € 1.880,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 47 ore = € 1.880,00).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 settembre 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, premesso di essere ricercatore universitario di ruolo, confermato e a tempo indeterminato nell’Università degli studi di Catania, professore aggregato (ricercatore con incarichi di insegnamento, ex art. 6, comma 4, L. n. 240/2010) dall’anno accademico 2005/2006, con il ricorso introduttivo in esame, ha impugnato l’art. 5, commi 2 e 3, del nuovo Regolamento dell’Università degli studi di Catania per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori di compiti didattici e di servizio agli studenti, di cui al D.R. n. 2924 del 2 settembre 2022, nella parte in cui prevede la facoltà di attribuire insegnamenti anche ai ricercatori a tempo indeterminato, purché li svolgano a titolo gratuito. Il deducente ha impugnato, altresì, la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 25 maggio 2023, nella parte in cui ha affidato al ricorrente, per l’anno accademico 2023/2024, due insegnamenti di Diritto pubblico (IUS/09), per un totale di attività didattica frontale di 105 ore, a titolo gratuito ed ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento effettivo di detta attività didattica frontale, nella misura di € 4.200,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 105 ore = € 4.200,00), o in via subordinata, quantomeno nella misura di € 1.800,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 45 ore = € 1.800,00).
Il ricorrente ha premesso che, sulla base della previgente disciplina dispiegatasi sino all’anno accademico 2022/2023, ha sempre avuto riconosciuta la retribuzione aggiuntiva per l’attività didattica frontale svolta, allegando il relativo cedolino di maggio 2023, ed ha altresì precisato (e allegando) che il compenso orario, di recente, è stato aumentato ad € 40, oltre oneri.
Il deducente ha rappresentato che, per l’anno accademico 2023/2024, sotto la vigenza della normativa regolamentare contestata che accorda priorità (nei termini ivi previsti) al ricercatore a tempo indeterminato a condizione di gratuità, ha presentato, senza disponibilità espressa di gratuità, la domanda di svolgimento dei due insegnamenti indicati, poi effettivamente attribuiti, ma a titolo gratuito.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati nella parte di suo interesse, con accertamento e declaratoria del dovuto, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 114, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 382/1980, 12, comma 3, della l. n. 341/1990, 6, comma 4, della l. N. 240/2010 e 3, comma 4, del nuovo regolamento dell’Università degli Studi di Catania per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori di compiti didattici e di servizio agli studenti, di cui al d.r. n. 2924 del 2/9/2022 (in vigore dal 17/9/2022, ma applicabile per la parte di interesse e qui impugnata, perché lesiva, dal prossimo anno accademico 2023/2024 ex art. 6 del medesimo regolamento). Violazione del principio generale della retribuzione dell’attività didattica frontale svolta dai ricercatori di ruolo, confermati e a tempo indeterminato e dell’obbligo delle università di dovere determinare e corrispondere retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo ai quali sono affidati moduli o corsi curriculari.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione del principio generale della retribuzione dell’attività didattica frontale svolta dai ricercatori a tempo indeterminato e dell’obbligo delle Università di dovere determinare e corrispondere retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo ai quali sono affidati moduli o corsi curriculari, in dovuta applicazione dell’art. 114, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 382/1980, dell’art. 12, comma 3, della l. n. 341/1990, dell’art. 6, comma 4, l. n. 240/2010 e dello stesso art. 3.4 del nuovo Regolamento dell’Università degli studi di Catania per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori di compiti didattici e di servizio agli studenti, di cui al D.R. n. 2924 del 2/9/2022.
II) Eccesso di potere per manifeste e intrinseche incoerenza, illogicità e irragionevolezza della pretesa gratuità degli insegnamenti attribuiti ai ricercatori di ruolo, confermati e a tempo indeterminato. Violazione dell’art. 3 della l. N. 241/1990 e/o eccesso di potere per insufficiente motivazione.
La pretesa gratuità degli insegnamenti attribuiti sarebbe manifestamente e intrinsecamente incoerente, illogica e irragionevole, oltre che alla luce della vigente normativa statale sopra richiamata, anche con riferimento allo stesso art. 3, comma 4, del medesimo nuovo Regolamento, che, identicamente al previgente, ribadisce il principio generale della retribuzione dell’attività didattica frontale svolta dai ricercatori di ruolo, confermati e a tempo indeterminato.
III) Violazione dell’art. 3 della Cost. Violazione dell’art. 3 della l. N. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, incoerenza, illogicità e irragionevolezza e per insufficiente motivazione.
Solo in subordine alle precedenti censure, parte ricorrente asserisce le manifeste disparità di trattamento, incoerenza, illogicità e irragionevolezza tra la pretesa gratuità dell’attività didattica frontale dei ricercatori confermati e a tempo indeterminato, che sono ricercatori di ruolo dell’Università, e l’onerosità di quella dei ricercatori a tempo determinato, che sono ricercatori non di ruolo, per i quali è prevista la retribuzione aggiuntiva per l’attività didattica frontale al di sopra delle 60 ore di impegno didattico, in base all’art. 3, comma 7, del nuovo regolamento. Risulterebbe del tutto omessa, inoltre, a parere del deducente, ogni motivazione di tale disparità, con conseguente violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e/o eccesso di potere per insufficiente motivazione.
In questo subordinato caso, spetterebbe al ricorrente la retribuzione di almeno 45 ore di attività didattica frontale, per le quali dovrebbe essergli riconosciuto, per quanto sopra e a norma di legge e di regolamento, la somma di € 1.800,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 40,00 x 45 ore = € 1.800,00).
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Catania tramite l’Avvocatura dello Stato, che ha sostenuto la legittimità del proprio operato, attesa l’ampia discrezionalità che la legge conferisce all’Ateneo circa i criteri e le modalità per la definizione degli emolumenti retributivi in questione.
3. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti (primo e secondo), il ricorrente ha, altresì, impugnato – oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo – la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 30 aprile 2024, nella parte in cui ha affidato al ricorrente, per l’anno accademico 2024/2025, un insegnamento di Diritto pubblico (IUS/09), per un totale di attività didattica frontale di 63 ore a titolo gratuito, nonché la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania del 15 maggio 2025, nella parte in cui ha affidato al ricorrente, per l’anno accademico 2025/2026, un insegnamento di Diritto pubblico (IUS/09), per un totale di attività didattica frontale di 47 ore, a titolo gratuito. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’accertamento e la declaratoria del suo diritto alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento effettivo dell’attività didattica frontale in questione, affidata con gli atti di cui sopra.
Avverso gli atti impugnati, il ricorrente ha dedotto i motivi già esposti nel ricorso introduttivo.
4. Si è costituita sui motivi aggiunti l’Università intimata con nuovi difensori, in sostituzione dei precedenti.
5. Entrambe le parti hanno prodotto, in vista della pubblica udienza, memorie e memorie di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a.
5.1. In particolare, l’Università ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti per carenza di interesse o per sopravvenuta carenza di interesse poiché eliminando, come richiesto dal ricorrente, la previsione di gratuità contenuta nell’art. 5, co. 3, del regolamento, verrebbe meno il presupposto del conferimento dell’incarico didattico in questione e gli insegnamenti verrebbero assegnati al personale docente che deve istituzionalmente svolgere l’attività didattica secondo l’ordine di cui all’art. 5, co. 2 (e quindi ai docenti di altre aree scientifico disciplinare), senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, il ricorrente avrebbe prestato adesione all’insegnamento, aderendo all’interpello ex art. 5, co. 3, cit., pur conoscendo le previsioni del regolamento, sicché la sua condotta sarebbe più che acquiescente. Nel merito, l’Università resistente ha ribadito l’infondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto.
5.2. Parte ricorrente ha replicato alle dette eccezioni ed ha ribadito la fondatezza delle sue pretese.
6. Alla pubblica udienza del 9 settembre 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
8. Si controverte della legittimità dell’art. 5, co. 2 e 3, del regolamento dell’Ateneo, D.R. n. 2924 del 2.9.2022, nella parte in cui prevede la facoltà di attribuire, con la priorità indicata, un insegnamento anche ai ricercatori a tempo indeterminato, «purché lo svolgano a titolo gratuito».
9. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni in [#OMISSIS#] in quanto: a) il tempestivo esercizio dell’azione giurisdizionale (avverso il regolamento e gli atti attuativi) smentisce l’asserita acquiescenza; b) l’interesse del ricorrente sussiste e riguarda l’interesse patrimoniale con riferimento alle prestazioni lavorative già rese; c) l’eventuale caducazione della priorità – fondata, in tesi, sulla gratuità delle prestazioni rese dai ricercatori a tempo indeterminato -, rispetto a docenti di altri settori scientifico-disciplinari, non esclude l’interesse di parte ricorrente, che non è quello di ottenere insegnamenti futuri, ma di ottenere il compenso per prestazioni che oramai sono state già rese (cfr. memoria di parte ricorrente ex art. 73 c.p.a.); d) la conoscenza del regolamento in questione da quasi un anno è irrilevante in quanto le disposizioni regolamentari a contenuto generale e astratto (c.d. volizione-preliminare) non sono immediatamente lesive e devono essere impugnate unitamente all’atto applicativo, che solo rende concreta e attuale la lesione (cfr., Cons. Stato, sez. VII, n. 1093/2025; sez. V, n. 4745/2024); e) le risposte agli interpelli non manifestano (né potrebbero), neanche implicitamente, alcuna rinuncia del ricorrente alla retribuzione, ai sensi dell’art. 36 cost..
10. Ciò posto, l’art. 6, comma 4, della l. n. 240/2010 stabilisce che “Ai ricercatori a tempo indeterminato … sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. … Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari”.
Nel sistema vigente, quindi, l’insegnamento curriculare, che non rientra tra i compiti istituzionali del ricercatore a tempo indeterminato, può essergli affidato solo con il suo consenso; per tale attività, come chiarito dalla normativa in questione, l’ateneo deve disciplinare una retribuzione aggiuntiva con proprio regolamento.
10.1. Il vigente regolamento dell’Università di cui al D.R. n. 2924 del 2/9/2022, all’art. 5, commi 2 e 3, oggetto di impugnazione, così dispone:
“2. Ciascuna struttura didattica, relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di propria competenza, assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati secondo i seguenti criteri: a) gli insegnamenti degli ambiti di base, caratterizzanti e affini e integrativi hanno priorità di copertura nell’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori. Fermo restando, in via prioritaria, l’assegnazione a ciascun docente dei compiti didattici necessari per il raggiungimento del proprio impegno orario, la struttura didattica procede a tale attribuzione nel seguente ordine: a1) docenti afferenti alla struttura didattica stessa e alle strutture didattiche associate, ove esistenti, preventivamente interpellate; in tale ambito, per ciascun insegnamento, si ricorrerà, nell’ordine, ai professori e ai ricercatori a tempo determinato del settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento; a2) docenti afferenti ad altre strutture didattiche dell’Ateneo, che non abbiano già esaurito il loro impegno didattico, previa apposita richiesta inviata con modalità informatiche alle strutture cui afferiscono i docenti; in tale ambito, per ciascun insegnamento, si ricorrerà, nell’ordine, ai professori e ai ricercatori a tempo determinato del settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento; a3) nei casi in cui non vi sia possibilità di copertura dell’insegnamento con professori e ricercatori a tempo determinato dello stesso settore scientifico-disciplinare che non abbiano completato il proprio compito didattico, una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti a1) e a2), la struttura didattica può attribuire l’insegnamento a professori e ricercatori a tempo determinato di altri settori scientifico-disciplinari che a loro volta non abbiano ancora completato il proprio compito didattico, sulla base di una valutazione del loro curriculum scientifico e didattico; b) una volta attribuiti gli insegnamenti degli ambiti di base, caratterizzanti e affini e integrativi, e soddisfatte le richieste delle altre strutture per tali insegnamenti, ciascuna struttura didattica potrà procedere alla copertura degli insegnamenti opzionali presenti nell’offerta formativa, con le medesime modalità di cui alla lettera a).
3. In deroga ai criteri di priorità di cui al precedente comma 2 lett. a3), è possibile attribuire l’insegnamento a tutti i docenti (compresi i ricercatori a tempo indeterminato) del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento con priorità rispetto a professori e ricercatori a tempo determinato di altri settori scientifico-disciplinari che non abbiano completato il proprio compito didattico, purché lo svolgano a titolo gratuito.”.
10.2. Orbene, ritiene il Collegio che la condizione di gratuità a cui il regolamento subordina il conferimento, con priorità, di incarichi di insegnamento al ricercatore a tempo indeterminato ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del regolamento citato (in deroga ai criteri di priorità di cui al comma 2) sia illegittima in quanto in contrasto con l’art. 6, co. 4, della l. n. 240 del 2010 (che per tali prestazioni prevede espressamente la retribuzione aggiuntiva) e prima ancora con l’art. 36 cost. e con il principio della giusta retribuzione.
La tesi dell’Università – secondo cui la contestata norma regolamentare sarebbe conforme al dato normativo, posta l’ampia discrezionalità amministrativa attribuita all’Ateneo al riguardo – non può essere condivisa, poiché l’esercizio di tale potere non può risolversi nella negazione della retribuzione per attività didattica svolta dai ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano dato la disponibilità all’insegnamento.
Come già rilevato da questo T.A.R. con le sentenze nn. 3845 e 3846 del 2023, con argomentazioni che – sia pur afferenti a fattispecie in cui l’Università non aveva adottato il regolamento – sono logicamente trasponibili al caso di specie e che vengono fatte proprie dal Collegio, una siffatta interpretazione della norma di legge (che rimetta alla discrezionalità dell’Ateneo la scelta se retribuire o meno le ore di didattica cd. curriculare svolta) si porrebbe in insanabile contrasto con la normativa di riferimento (art. 6, co. 4, l. n. 240/2010) e con l’art. 36 della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
L’interpretazione costituzionalmente orientata impone, invece, di ritenere che il legislatore abbia rimesso alla discrezionalità degli Atenei solo la determinazione dei criteri per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva, da effettuarsi nei limiti della disponibilità di bilancio, ma non certo la scelta di retribuire o meno l’attività lavorativa svolta.
La generica necessità di rispettare la disponibilità di bilancio non può legittimare ex se una norma regolamentare (generale e astratta) che fissi la gratuità per le prestazioni in questione rese dai ricercatori a tempo indeterminato, pena la violazione dell’art. 36 Cost.
Peraltro non risulta – né è stato in alcun modo dedotto dall’Università nemmeno nel corso del giudizio – che l’Ateneo in sede regolamentare o (anche) all’atto dell’adozione dei provvedimenti attuativi abbia proceduto alla verifica di incapienza delle disponibilità di bilancio, sicché il fatto impeditivo del diritto azionato non risulta essere stato provato.
10.3. La circostanza che per il ricorrente, in quanto ricercatore a tempo indeterminato, l’attività didattica sia solo un’eventualità che prescinde dagli obblighi istituzionali non esclude che l’Università, ove decida di attribuire allo stesso gli insegnamenti in questione, debba corrispondere la retribuzione per la prestazione resa, secondo i principi su riferiti.
10.4. Le superiori conclusioni non risultano inficiate dall’argomento secondo cui la circostanza di non aderire all’interpello ex art. 5, co. 3, del regolamento non preclude la possibilità per il ricercatore di partecipare alle successive procedure che l’Ateneo bandirà per gli insegnamenti che resteranno “scoperti” dopo che il carico didattico del personale istituzionalmente tenuto allo stesso sarà assegnato, con previsione, in tal caso, di retribuzione; ciò in quanto tale circostanza non riesce a superare l’illegittimità della previsione regolamentare che prevede la priorità del ricercatore a tempo indeterminato a condizione di “gratuità” ex art. 5, co. 3 cit., non potendo – normativamente – la “priorità” giustificare la “gratuità”.
10.5. In altri termini, la prospettata (dall’Università) esigenza, da una parte, di “ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche” con la “scelta spontanea e volontaria” di gratuità del ricercatore a tempo indeterminato e, dall’altra, quella di privilegiare “l’efficientamento”, esigenze, in tesi, poste alla base della regola della priorità a favore del settore scientifico disciplinare nell’assegnazione degli insegnamenti, a parere del Collegio, non può risolversi nella negazione della retribuzione per l’attività didattica svolta dai ricercatori a tempo indeterminato. La necessità di ottimizzare le risorse economiche può condurre l’Università, nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, a una scelta organizzativa diversa nella regolamentazione delle priorità (nel rispetto delle previsioni di legge), ma non può certo giustificare, peraltro in assenza di una previa verifica delle (in)disponibilità di bilancio, l’attribuzione – con priorità – di incarichi al ricercatore a tempo indeterminato a titolo gratuito.
Quest’ultimo, una volta espletato l’incarico, ha diritto alla corresponsione della retribuzione, a prescindere dall’adozione del regolamento (come nel caso di cui alle sentenze del T.A.R. Catania nn. 3845 e 3846 del 2023) e a prescindere dalla previsione regolamentare di gratuità in caso di priorità (come nel caso in esame). Né può sostenersi che l’adesione all’interpello ex art. 5, co. 3, equivalga ad acquiescenza della gratuità, riguardando essa piuttosto il consenso del ricercatore sull’affidamento dell’insegnamento e non la rinuncia al diritto alla retribuzione, diritto quest’ultimo non rinunciabile.
11. Per le superiori assorbenti ragioni, va accolta la domanda proposta in via principale.
12. L’accoglimento della domanda principale esime il Collegio dall’esame dei motivi collegati alla domanda proposta in via subordinata.
13. Alla luce di quanto sopra, la norma regolamentare in questione va annullata nei limiti di interesse di parte ricorrente, laddove prevede la gratuità della prestazione didattica de qua, fermi restando gli ulteriori atti dell’Università, cui compete il potere discrezionale in materia, da porre in essere nel rispetto della legge e dei principi conformativi della presente sentenza.
13.1. Per l’effetto, il Collegio ritiene che le ore di didattica in questione rese dal ricorrente vadano corrisposte integralmente (e non solo per le ore eccedenti la soglia delle 60 ore, richieste – analogamente al ricercatore a tempo determinato – dal ricorrente solo in via subordinata, per il caso di non accoglimento della domanda principale), posto che le 60 ore di didattica a cui è tenuto il ricercatore a tempo determinato sono dallo stesso dovute per legge e per previsione contrattuale e quindi allo stesso già corrisposte, mentre per il ricercatore a tempo indeterminato le ore di didattica in questione sono tutte integrative e, pertanto, vanno interamente remunerate.
In particolare, in accoglimento della domanda principale proposta dal ricorrente alla corresponsione della retribuzione per gli anni accademici in questione, va condannata l’Università intimata al pagamento della retribuzione aggiuntiva per le ore di didattica effettivamente prestate dal ricorrente, come assegnate con i provvedimenti impugnati.
La somma dovrà essere quantificata dall’Università, ex art. 34, co. 4, c.p.a., in base ai criteri fissati e/o utilizzati dall’Ateneo, negli anni di riferimento, per la retribuzione oraria per compiti didattici aggiuntivi e per i contratti di insegnamento; su tale somma dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti in questione (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 e d.m. 1 settembre 1998, n. 352).
14. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) annulla l’art. 5, commi 2 e 3 del nuovo regolamento dell’Università degli studi di Catania di cui al D.R. n. 2924 del 2.9.2022 nei limiti di interesse di parte ricorrente nella parte in cui prevede la facoltà di attribuire insegnamenti anche ai ricercatori a tempo indeterminato, purché li svolgano a titolo gratuito, salvi i successivi atti dell’Università resistente;
a1) annulla le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 25 maggio 2023, 30 aprile 2024 e 15 maggio 2025, nella sola parte in cui hanno affidato gli insegnamenti al ricorrente a titolo gratuito;
b) condanna l’Università intimata al pagamento della retribuzione aggiuntiva per le ore di didattica effettivamente prestate dal ricorrente in forza delle deliberazioni di cui sopra, nella misura da determinare come indicato in motivazione, con interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l’Università resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario (dei soli onorari, ad eccezione del contributo unificato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 6 ottobre 2026