La collaborazione scientifica non è, di per sé, sufficiente a fondare il conflitto di interessi del commissario

23 Gennaio 2026

Con sentenza n. 588 del 23 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso gli atti di una procedura di chiamata ex art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, confermando la legittimità dell’operato della commissione giudicatrice e dell’esito della selezione. La controversia verteva, in particolare, sulla dedotta sussistenza di un conflitto di interessi in capo a uno dei commissari, in ragione di pregressi rapporti di coautoraggio scientifico e di collaborazione professionale con il candidato risultato vincitore.

Il Collegio ha ribadito che l’obbligo di astensione dei componenti delle commissioni concorsuali universitarie costituisce un’ipotesi eccezionale, configurabile solo in presenza di una concreta e comprovata cointeressenza economica e professionale, connotata da intensità e stabilità tali da far dubitare dell’imparzialità del giudizio. In tale prospettiva, il mero coautoraggio di pubblicazioni scientifiche, anche se reiterato, così come la colleganza accademica o la compresenza nella medesima struttura, non sono di per sé sufficienti a integrare una causa di incompatibilità, trattandosi di evenienze fisiologiche nell’ambito della comunità scientifica, specie quando questa risulti ristretta.

La sentenza ha chiarito che, ai fini della valutazione della continuità e della prossimità temporale della collaborazione scientifica, rileva il momento in cui il lavoro viene licenziato per la pubblicazione ed è reso pubblico sulle banche dati scientifiche, e non la successiva pubblicazione cartacea, riconducibile a profili meramente organizzativi. In tale contesto, l’astensione del commissario dalla valutazione delle sole pubblicazioni di cui sia coautore è stata qualificata come atto doveroso, volto a garantire l’imparzialità del giudizio su quei singoli lavori.

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