Con sentenza n. 520 del 23 febbraio 2026, il TAR della Sicilia ha sancito che è irrilevante il possesso dell’ASN in mancanza di norme che ricolleghino ad essa un’attribuzione di punteggi.
Con questa affermazione, il Collegio ha respinto il ricorso proposto da uno studioso avverso la procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore Tenure-Track, il quale lamentava, tra l’altro, la mancata valutazione dell’ASN.
I Giudici hanno disatteso questa censura, osservando che l’ASN è un titolo abilitativo conseguito in esito ad una procedura non comparativa, che può giovare esclusivamente a consentire la partecipazione al concorso. Pertanto, in assenza di disposizioni che prevedano un’attribuzione di punteggi, l’ASN non assume rilievo neppure nell’ambito della valutazione complessiva del curriculum dei candidati, in quanto ciò contrasterebbe con l’autonomia che contraddistingue il giudizio della Commissione, in mancanza di espressa valorizzazione da parte del bando o della stessa Commissione in sede di fissazione dei criteri di valutazione.

