Quando può essere indicata una pubblicazione scientifica nel proprio cv?

21 Febbraio 2026

Con sentenza n. 60 del 20 febbraio 2026, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato da un professore ordinario per chiedere l’annullamento del provvedimento disciplinare con il quale l’università di appartenenza gli aveva irrogato la sanzione della sospensione di un giorno.

La vicenda trae le mosse da una segnalazione pervenuta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ateneo, ove veniva contestato al docente di aver indicato nel curriculum e nell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche redatti per la partecipazione alla procedura di formazione delle Commissioni ASN 2023-2025 due monografie che non risultavano presenti nel catalogo della casa editrice, né erano state depositate presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze. A seguito di questa notizia, veniva rimproverato al professore di aver reso dichiarazioni mendaci tali da ledere la dignità e l’onore del corpo docente universitario.

L”ordinario impugnava quindi il provvedimento, deducendo, tra l’altro, il contrasto della delibera impugnata con la normativa in tema di sanzioni disciplinari irrogabili ad un professore universitario, in quanto l’aver “inserito a curriculum” due monografie già interamente scritte ed approvate dall’editore con assegnazione dei codici ISBN, e non averle temporaneamente espunte dopo aver maturato la decisione di apportarvi alcuni ritocchi prima della stampa definitiva, non potrebbe in alcun modo costituire condotta passibile di sanzione disciplinare.

Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha ritenuto fondato il motivo, sostenendo che il legislatore abbia stabilito un criterio volto ad agevolare la producibilità e valutabilità dell’opera scientifica in sede concorsuale, “aprendo” anche alle opere non ancora pubblicate, ma accettate da un editore, che vi abbia attribuito un codice ISBN.

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