Con sentenza n. 297 del 17 febbraio 2026, il TAR della Campania (Salerno) ha affermato che la commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle attività didattiche, di ricerca, istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione.
Alla luce di questo principio, il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie le valutazioni dei candidati fossero state chiaramente e compiutamente motivate, così da render comprensibile l’iter logico-argomentativo che ha determinato la formazione della rosa degli idonei e l’esclusione della ricorrente dalla suddetta rosa.

