Con sentenza n. 3977 del 2 marzo 2026, il TAR Lazio ha affermato che, nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), il giudizio collegiale di non idoneità non può fondarsi sulla mera prevalenza numerica dei giudizi negativi espressi dai commissari, ma deve esplicitare le ragioni per cui la posizione maggioritaria prevale su quella dissenziente.
Nel caso esaminato, un professore associato aveva impugnato il diniego di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione del giudizio collegiale e la contraddittorietà delle valutazioni espresse dai singoli commissari.
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che il giudizio di non idoneità era sorretto da formulazioni generiche e stereotipate, prive di un concreto collegamento con le specifiche pubblicazioni del candidato. Inoltre, in presenza di giudizi individuali non uniformi, la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione più approfondita in ordine alla prevalenza della posizione maggioritaria. Non è infatti sufficiente che il diniego derivi dalla maggioranza dei commissari, dovendo il giudizio collegiale rendere percepibile il percorso logico che conduce al superamento delle valutazioni difformi.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato e disposto la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione.

