DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 4 maggio 2016, n. 294
Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio anno accademico 2016/2017.
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001 n. 172, recante Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e, in particolare l’art.9, comma 8;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in particolare, gli articoli 7 e 8;
VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015 n. 486, con il quale sono stati aggiornati, per l’anno accademico 2015/2016, gli importi minimi delle borse di studio;
CONSIDERATO che non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi di cui agli articoli citati 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
RAVVISATA la necessità, nelle more dell’attuazione degli art. 7 e 8 del suddetto decreto legislativo n. 68/2012, di aggiornare per l’anno accademico 2016/2017 gli importi minimi delle borse di studio in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di cui all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno 2016;
VISTA la nota dall’ Istituto Nazionale di Statistica prot. 1731 del 19 febbraio 2016 che indica, una variazione negativa dello 0,1 per cento;
CONSIDERATO che dall’applicazione della suddetta variazione dell’indice ISTAT ne scaturirebbe un aggiornamento in riduzione della borsa di studio con conseguente aggravio economico a carico degli studenti idonei, i quali, dalla borsa di studio traggono un sostentamento necessario alla conduzione del percorso accademico;
RITENUTO PERTANTO opportuno non incidere negativamente sulla situazione economica degli studenti procedendo ad una conferma degli importi stabiliti lo scorso anno accademico;
CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle Amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’anno accademico 2016/2017;
DECRETA:
Art. 1
1. Per l’anno accademico 2016/2017 gli importi minimi delle borse di studio, rimangono invariati.
2. Restano, pertanto, inalterati gli importi previsti dall’art.1, comma 3 del decreto 14 luglio 2015 n. 486, cui si rinvia.
Roma, 4 maggio 2016
IL MINISTRO
Prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini