In una recente sentenza (464/2026), il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato sulla legittimità di una procedura di chiamata per professore ordinario nell’ambito di un progetto di eccellenza. Nel caso di specie, la procedura è stata impugnata da un concorrente, che ha contestato, tra l’altro, la violazione del Regolamento di Ateneo in materia di aspettativa e incompatibilità per aver consentito la partecipazione al concorso di un docente collocato in aspettativa per incarico internazionale.
Ad avviso del ricorrente, infatti, non solo il bando, restringeva la partecipazione ai docenti “già in servizio” presso altri Atenei, ma rinviava anche all’art. 18, comma 4, l. n. 240/2010, secondo cui possono essere destinatari della chiamata soltanto «professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei italiani». Secondo il ricorrente, inoltre, l’assegnazione di un posto di professore ordinario finanziato con tali fondi presuppone che il docente chiamato sia effettivamente in servizio e operativo, al fine di contribuire subito allo sviluppo scientifico e didattico del progetto e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi ministeriali. Per tale ragione, il concetto di “servizio” non poteva che riferirsi all’effettivo svolgimento delle funzioni istituzionali di docenza, ricerca e partecipazione alla vita accademica presso l’Università presso la quale si svolge l’attività lavorativa del partecipante alla procedura di chiamata.
Il giudice ha chiarito che il docente “fuori ruolo” deve considerarsi comunque “in servizio”, poiché mantiene l’incardinamento presso l’Ateneo e la titolarità della qualifica: tale condizione non costituisce quindi causa di esclusione dalla procedura. Tale elemento non è però del tutto irrilevante, nella misura in cui la prolungata assenza dall’attività accademica – in particolare dalla didattica – rappresenta un elemento che deve essere espressamente valutato e motivato, specie quando la posizione da coprire richiede immediata operatività.

