Con sentenza n. 537 del 24 marzo 2026, il TAR dell’Emilia Romagna ha sancito che gli incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché le attività didattiche configurabili come insegnamenti nell’ambito di corsi di studio e corsi professionalizzanti presso altre Università ed enti pubblici e privati sono considerate attività extraistituzionali che necessitano di preventiva autorizzazione del Rettore che ne valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali.
Alla luce di questo principio, il Tribunale ha rigettato il ricorso di un professore universitario che aveva impugnato il provvedimento con il quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, in quanto era emerso che il docente avesse assunto la qualità di socio di maggioranza di una società di capitali e quella di consigliere delegato munito dei predetti poteri gestori: queste circostanze avevano comprovato l’esercizio protratto e attuale del commercio e dell’industria nonché l’esercizio di attività imprenditoriale da parte del professore, concretando una condotta posta in violazione del dovere di esclusività cui è tenuto ogni pubblico dipendente, con conseguente violazione di diverse norme, tra cui l’art. 6 Legge n. 240/2010.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la mancanza di colpa, la buona fede o l’errore scusabile, dal momento che in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali del personale docente, era nuovamente ricordato a tutto il corpo docente che anche per le attività extraistituzionali era necessario munirsi di previa autorizzazione, oltre che aver assolto a tutti gli obblighi istituzionali ivi specificatamente indicati.

