Con sentenza n. 6067 del 1° aprile 2026, il TAR Lazio ha affermato che il diniego di chiamata del vincitore di una procedura per ricercatore universitario è illegittimo quando, a fronte di risorse già programmate e disponibili e del rispetto dei requisiti vigenti, l’Ateneo fondi la propria decisione su valutazioni meramente prudenziali e su incertezze relative a futuri equilibri finanziari, senza un’adeguata istruttoria e una motivazione puntuale.
Alla luce di tale principio, il Tribunale ha accolto il ricorso della candidata risultata vincitrice di una procedura per ricercatore a tempo determinato, annullando il diniego di chiamata disposto dall’Università, ritenuto espressione di un eccesso di cautela finanziaria non supportato da dati concreti e idoneo a ledere il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente all’esito della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato come l’Ateneo, pur avendo già programmato e stanziato le risorse necessarie, abbia sospeso la chiamata sulla base di mere prognosi economiche e dell’ipotizzato mutamento dei requisiti di accreditamento, poi rivelatisi addirittura più favorevoli, senza effettuare una compiuta istruttoria né dimostrare l’esistenza di effettive sopravvenienze ostative all’assunzione.

