TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 30 marzo 2016, n. 3880

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso

Data Documento: 2016-03-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
 
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.

Contenuto sentenza

N. 03880/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09782/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9782 del 2014, proposto da: 
Chiara Criscenzo rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto ex art.25 cpa presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
Cineca Gestione Centro Elettronico dell’Italia Nord Orientale; 
nei confronti di
Corinne Spoto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014 – nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata utilmente collocata ed è stato attribuito alla stessa un punteggio ed una posizione inferiori a quelli cui avrebbe avuto diritto;
dei provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non includono la ricorrente, nonché di tutti gli atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in soprannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso la sede universitaria nella quale ha sostenuto la prova di ammissione (Palermo) ovvero in subordine in altra sede universitaria disponibile e per la condanna in forma specifica ex art. 30 , comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa presso la sede universitaria nella quale ha sostenuto la prova di ammissione (Palermo) ovvero in subordine in altra sede universitaria disponibile e per l’annullamento dell’intera prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università degli Studi di Palermo;
Considerato che, nel caso in esame, parte ricorrente ha dimostrato che, a seguito della prima pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.IIIbis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)