Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2424
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso
N. 02424/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11601/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11601 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Sammaruga, Tizzano [#OMISSIS#], Foti [#OMISSIS#], Viola [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Costa [#OMISSIS#], Citriniti [#OMISSIS#], Belmonte [#OMISSIS#], Dellamano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Lus [#OMISSIS#], Del Gaudio [#OMISSIS#], Tartaglione [#OMISSIS#], Allam [#OMISSIS#], Barilaro Serena, Bertossi [#OMISSIS#], Grassi [#OMISSIS#], Valente [#OMISSIS#], Monzillo [#OMISSIS#], Carrozzo Johanna, Pellecchia [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Catanzaro, l’Università degli Studi di Milano Bicocca, la Seconda Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma- “Tor Vergata”, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca;
nei confronti di
Rosata [#OMISSIS#], Morea [#OMISSIS#], Galati [#OMISSIS#], Cotroneo [#OMISSIS#], Melone [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Coltello [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Drittone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giovanni, Dragonetti [#OMISSIS#], Mottini [#OMISSIS#], Currò [#OMISSIS#], Tartari [#OMISSIS#], Canna [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento previa sospensiva
della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015 e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Bologna, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi di Catanzaro, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e di Seconda Seconda Università degli Studi di Napoli, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli Studi di Siena e dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 5648/2014 del 06.11.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero della ricorrente;
Considerato che, con produzioni documentali effettuate in vista della pubblica udienza, i ricorrenti attestano l’iscrizione al II anno della facoltà prescelta nonché gli esami sostenuti e chiedono che il ricorso sia dichiarato improcedibile con il conseguente effetto di consolidamento della loro posizione di studenti del corso di laurea in questione nelle Università prescelta;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica;
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)