Con sentenza n. 2571 del 18 marzo 2024, il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi sull’asserita superiorità dell’abilitazione scientifica nazionale rispetto all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
Al riguardo, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che non può apoditticamente affermarsi una presunta equiparabilità di un titolo rispetto ad un altro soltanto perché l’ambito di studi è il medesimo ovvero una presunta superiorità di un titolo rispetto ad un altro solo perché i destinatari dell’insegnamento appartengono ad un livello di studi diverso (studenti di scuola secondaria e studenti universitari) e progressivamente superiore (quello universitario).
L’abilitazione scientifica nazionale e l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria rispondono, difatti, a differenti finalità formative e originano essi stessi da specifici percorsi formativi e da differenti specializzazioni, appunto per soddisfare beni-interessi diversi e tutti meritevoli di apposita considerazione.
Con questa motivazione, il Collegio ha confermato la sentenza del TAR Lazio osservando che non risulta affetto da alcuna illegittimità, né illogicità, ma risulta anzi pienamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali programmate, il bando di concorso che impedisce ai candidati, privi dell’abilitazione all’insegnamento, di partecipare alla procedura comparativa finalizzata al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.