Abilitazione scientifica nazionale – autotutela obbligatoria – responsabilità penale dei commissari

04 Marzo 2022

Ai Commissari, in sede penale, è stato contestato di aver conferito o negato l’ASN ai candidati, secondo un più ampio “progetto” volto ad influenzare e pilotare, già dalla propedeutica fase di conseguimento dell’ASN, l’esito delle successive procedure di chiamata (che sarebbero state indette a livello locale dalle singole Università), conferendo l’abilitazione ai candidati che si intendevano favorire ai fini dell’inserimento nel ruolo dei professori universitari e negandola a coloro i quali avrebbero rappresentato, nelle future procedure di chiamate, possibili “antagonisti” di chi si intendeva favorire. Al riguardo, proprio l’ordinanza che ha irrogato le misure cautelari nei confronti di taluni componenti della Commissione valutatrice ha esplicitamente affermato che il ricorrente rientra tra i candidati che non hanno conseguito l’abilitazione “per esplicite richieste dei vari commissari accolte nell’ambito dello scambio complessivo” . Per il Collegio, a fronte della gravità dei fatti oggetto delle indagini e dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza insiti nell’emanazione dei provvedimenti cautelari, il mancato accertamento definitivo dei fatti penalmente rilevanti non può costituire ragione sufficiente a sostegno del diniego di autotutela, adottato dal Ministero a fronte di istanza del candidato ricorrente, anche considerato che l’Amministrazione non ha fornito alcun argomento volto a mettere in discussione le risultanze di quanto emerso dalle indagini penali. Né può assumere alcuna rilevanza l’ulteriore circostanza  che il giudizio di non abilitazione del ricorrente sia stato formulato con parere unanime dei commissari, tenuto conto che l’ipotesi accusatoria, supportata da gravi indizi, è proprio che il giudizio negativo non sia stato l’esito di una effettiva valutazione del candidato. Allo stesso modo, non può essere considerata motivazione sufficiente a denegare l’autotutela richiesta la circostanza che la sua concessione imporrebbe la “necessità di attivare gravose procedure a carico degli uffici”. In presenza di fatti così gravi e della necessità di assicurare tutela all’interesse del ricorrente ad essere selezionato da una Commissione imparziale, la contrapposta esigenza di evitare un “sovraccarico” di lavoro agli uffici, non può che avere carattere recessivo.