Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cft. TAR Lazio Roma, sez. III-bis, 4 marzo 2019, n. 2779), dal combinato disposto dell’art. 6, comma 7 (secondo cui è “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti”) e comma 8 (a norma del quale “in caso di valutazione negativa i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”), e 16, comma 3, lett. h (che prevede l’inclusione nelle liste dei candidati a componenti delle commissioni nazionali “dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”) della L. n. 240/2010 si ricava che, per essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, i professori candidati devono essere valutati – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – esclusivamente dalle Università di appartenenza (secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR), che sono gli unici soggetti in grado di attestare “l’effettivo svolgimento dell’attività didattica a servizio degli studenti” da parte degli stessi aspiranti commissari. Ciò posto, nel caso di specie è incontroverso ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 64, comma 2, c.p.a. che non sia stata acquisita la previa valutazione positiva dei commissari ad opera delle Università di provenienza, in violazione di quanto disposto dai citati artt. 16, comma 3, lett. h) e 6, commi 7 e 8, della L. n 240/2016 e dallo stesso decreto direttoriale con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il biennio 2018-2020 (art. 5, comma 1, lett. c, del decreto 30 aprile 2018, n. 1052).
Abilitazione scientifica nazionale – commissari – valutazione positiva dell’ateneo di appartenenza
28 Febbraio 2022