Con sentenza del 25 gennaio 2023, n. 870, il Consiglio di Stato, Sez. VII, rigettando l’appello e confermando la pronuncia di primo grado (TAR Lazio, Sez. III, n. 13462/2021), ha chiarito alcuni punti relativamente alla procedura di abilitazione scientifica nazionale.
In particolare, il Giudice amministrativo, non persuaso dalla tesi dell’appellante secondo cui la qualità scientifica dei lavori derivi dalla pubblicazione degli stessi in riviste di classe A, ha chiarito che ”il fatto che alcune pubblicazioni siano state pubblicate su riviste di fascia A non determina conseguenze automatiche sul piano della valutazione e, soprattutto, non esaurisce il margine di opinabilità della Commissione nel valutarne il contenuto in relazione al settore concorsuale di riferimento”.
Inoltre, avverso la tesi dell’appellante secondo cui la Commissione sarebbe stata tenuta a motivare in maniera rafforzata il proprio giudizio negativo alla luce del superamento da parte del candidato dei valori soglia e del possesso dei tre titoli richiesti dalla legge, il Giudice ha ricordato che un onere di motivazione rafforzata non sussiste in quanto ”la disciplina del D.M. n. 120 del 2016 stabilisce quale requisito indefettibile il soddisfacimento di tutte le condizioni indicate, cosicché il mancato raggiungimento anche di una soltanto determina l’impossibilità di attribuire l’abilitazione scientifica de qua”.