Abilitazione scientifica nazionale: l’elenco dei titoli va considerato in senso globale e unitario

11 Agosto 2023

Con sentenza del 10 agosto 2023, n. 13259, il TAR Lazio, Roma, Sez. III bis ha chiarito, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di abilitazione scientifica nazionale, in che modo debbano essere letti e considerati i titoli presentati dai candidati.

In particolare, nel caso di specie, la Commissione aveva adottato un provvedimento di diniego sul presupposto che mancassero i titoli, e in particolare era risultato dirimente il titolo sub l) “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita’ di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione” . Tale titolo, infatti, era stato considerato assente dalla Commissione sulla base del fatto che il candidato aveva inserito il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, anziché sotto tale voce, in quella relativa alla “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” (titolo sub c)).

Tuttavia, come rileva il giudice amministrativo nel passo più interessante della sentenza, ”l’elenco dei titoli va inteso in senso globale e unitario”. 

Infatti, ”la giurisprudenza sostiene prevalentemente la regolarizzabilità o soccorribilità dei titoli comunque dichiarati o emergenti globalmente dalle dichiarazioni presentate all’Amministrazione e […] addirittura ammette, in talune circostanze, che si debba dar luogo a regolarizzazione anche in caso di elementi pur non dichiarati comunque a conoscenza dell’Amministrazione in virtù di un supposto generalizzato principio del “once only” che consentirebbe di non evidenziare esplicitamente elementi che dovrebbero essere nel bagaglio conoscitivo della P.A.”.

Da qui, la carenza di istruttoria del provvedimento. l’accoglimento del ricorso.

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