Nel caso di specie, era stata denegata alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale in virtù del fatto che su dieci pubblicazioni indicate dalla ricorrente, solo due erano presenti in formato elettronico nel loro testo completo, mentre per le altre otto risultavano accessibili dal sistema solo i relativi frontespizi, per cui la Commissione aveva potuto conoscere e valutare nella loro interezza solo due pubblicazioni. Tale allegazione parziale della documentazione non è apparso attribuibile ad un errore tecnico del sistema.
Secondo il Collegio, in questo caso, non può neppure condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente sul dovere dell’Amministrazione, nelle figure del responsabile del procedimento e della stessa Commissione, di attivarsi, una volta riscontrata la carenza dei testi delle pubblicazioni, perché la candidata potesse sanare tale inadempienza. A fronte dell’errore nella esatta compilazione della domanda di partecipazione, ricomprendendosi al riguardo anche l’onere di allegazione espressamente richiesto dal bando “a pena di esclusione”, l’attivazione del c.d. “soccorso istruttorio” consentirebbe ad un candidato di poter integrare un requisito, oltre il termine di presentazione della domanda, riconoscendogli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio e in sostanza anche di quanto espressamente previsto dal bando.
Con riferimento alla par condicio non rileva che la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale non abbia ex se carattere competitivo e comparativo tra i diversi aspiranti non essendoci una limitazione di tipo quantitativo ai fini del conferimento dell’idoneità, tanto sia perché tali aspetti (in specie quello della competitività) sono in realtà solo latenti in questa fase, tornando pienamente in evidenza nelle successive fasi in cui si sostanzia la procedura per la chiamata in servizio dei professori abilitati, sia perché più in generale vige un principio di autoresponsabilità per cui ciascuno subisce le conseguenze derivanti da propri atti o comportamenti, principio che in ultima analisi è volto altresì a garantire condizioni di sostanziale eguaglianza.
Nell’ambito della procedura in questione difatti, il mancato caricamento delle pubblicazioni avrebbe comportato l’esclusione della domanda di partecipazione, per cui deve ritenersi l’essenzialità, e non la mera formalità, di tale elemento ai fini della presentazione della domanda. Ne consegue che consentire a chi, come la ricorrente, si è limitato a caricare nel sistema il testo integrale di due sole pubblicazioni a fronte delle dieci richieste ed indicate, si risolverebbe in una sostanziale elusione dell’onere che il bando poneva a carico di tutti i candidati. Il soccorso istruttorio, invocato dalla ricorrente, le avrebbe di fatto consentito di godere di un trattamento di maggior favore rispetto agli altri candidati all’abilitazione, i quali hanno, per tempo e dedicando l’attenzione e l’impegno richiesto dal bando, provveduto diligentemente a caricare nel sistema il testo integrale delle pubblicazioni da valutare.
L’adempimento richiesto dal bando neppure può ritenersi irragionevole o eccessivamente gravoso, considerato che si tratta di un onere richiesto a tutti gli aspiranti e funzionale a consentire all’Amministrazione (rectius alla Commissione) una maggiore efficienza e semplificazione nello svolgimento della procedura, consentendole di poter conoscere le pubblicazioni da valutare in modalità facilmente e prontamente accessibili. Tale modalità, tesa a tutelare altresì l’interesse stesso di tutti i candidati ad una celere conclusione della procedura, verrebbe meno e risulterebbe enormemente appesantita nei tempi e negli adempimenti laddove si consentisse l’integrazione documentale postuma che, se fosse fondata la tesi della ricorrente, dovrebbe essere aperta a tutti i candidati, privando di fatto di senso la previsione del bando. A tutto ciò si aggiunga che la procedura in questione prevede precisi termini per la presentazione delle domande di partecipazione per cui il caricamento a sistema non solo del frontespizio delle pubblicazioni, ma altresì del testo integrale da valutare costituisce garanzia sia per l’Amministrazione, sia per gli aspiranti all’abilitazione (rispetto ai quali debbono rimarcarsi i profili di competitività solo latenti, ma destinati ad emergere subito dopo il conseguimento dell’abilitazione) che il testo delle pubblicazioni sottoposto alla valutazione della Commissione sia effettivamente quello che risulta pubblicato al momento della presentazione della domanda.