Con sentenza del 19 luglio 2023, il TAR Lazio, Roma, Sez. III bis ha chiarito, in un giudizio di impugnazione di un diniego di abilitazione scientifica nazionale, che occorre valutare la coerenza delle pubblicazioni non solo con le tematiche del settore concorsuale, ma anche con quelle interidisciplinari a esso pertinenti.
Nel caso di specie, infatti, al ricorrente era stata denegata dalla Commissione l’abilitazione sul presupposto che le sue pubblicazioni affrontassero tematiche ”solo parzialmente congruenti con i temi declinati nella declaratoria del settore concorsuale”.
A fronte del ricorso, il Collegio ha rilevato che la Commissione, oltre a non aver specificato le pubblicazioni non coerenti con i temi del settore concorsuale, non aveva tenuto conto dell’inerenza delle pubblicazioni con i temi interdisciplinari pertinenti a esso.
Più nel dettaglio: ”la Commissione appare avere insufficientemente motivato […] sul parametro di riferimento delle pubblicazioni scientifiche, che sembrerebbe essere stato “la declaratoria del settore concorsuale”, mentre tale criterio non è perfettamente conforme a quanto previsto sul tema dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016”, che fa riferimento alla ”coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” . ”Sotto tale aspetto sussiste, dunque, un ulteriore vizio di motivazione. Invero, le tematiche interdisciplinari devono essere tenute nella debita considerazione nell’ambito del giudizio di idoneità all’ASN”.