Con sentenza n. 323/2026 il TAR Puglia si è pronunciato sull’impugnazione da parte di una docente della delibera di un dipartimento di assegnazione di due nuove posizioni di professore di prima fascia a specifici settori scientifico‑disciplinari, diversi da quello in cui era incardinata, in ragione della preferenza immotivata a essi accordata.
La sentenza è interessante in quanto offre alcuni chiarimenti sull’interesse a ricorrere della ricorrente. Ad avviso dei giuridici, infatti, il ricorso è inammissibile poiché la docente vanterebbe un mero interesse di fatto alla riedizione della procedura o alla teorica possibilità di futura istituzione di un posto nel proprio settore non soddisfa tale requisito. Il ricorso poi dovrebbe essere rigettato anche nel merito: secondo il TAR la delibera che individua i settori cui attribuire i posti disponibili costituisce atto generale e programmatorio, espressione di ampia discrezionalità di auto‑organizzazione, per cui l’onere motivazionale è “attenuato” e si considera assolto anche mediante il richiamo al documento di programmazione triennale del fabbisogno.

