Adunanza Plenaria: gli anni di servizio come associato non sono computabili ai fini del riconoscimento del titolo di professore emerito

23 Gennaio 2025

Con sentenza n. 1 del 23 gennaio 2025, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa in merito ai presupposti per l’attribuzione dell’onorificenza di professore emerito.

Dopo aver rilevato che l’espresso richiamo all’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 da parte dell’art. 15, comma 2, della Legge n. 311/1958 ne determina il perdurante vigore, l’Adunanza Plenaria ha escluso che nel computo dei venti anni di anzianità nel ruolo necessari per conseguire il titolo di professore emerito possa essere preso in considerazione anche il periodo di servizio prestato in qualità di associato.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa è giunto a questa conclusione, valorizzando, da un lato, il disposto dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, che subordina il conferimento del titolo di emerito allo svolgimento per almeno venti anni di servizio dell’attività di docenza universitaria in qualità di ordinario, e, dall’altro, le differenze sostanziali tra le due qualifiche riguardanti, in particolare, i presupposti previsti per il reclutamento, i requisiti per potere accedere alle due qualifiche, e le regole sull’attribuzione degli incarichi direttivi.

Queste ragioni, dunque, hanno portato l’Adunanza Plenaria ad affermare che “ai sensi dell’art. 15, secondo comma, della legge 18 marzo 1959, n. 311, e dell’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, al fine del conferimento della onorificenza di professore emerito, rileva unicamente l’attività svolta nella qualità di professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio prestato quale professore associato”.